Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione sesta, sentenza n. 9945 del 12 marzo 2025

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione VI, sentenza numero 9945 del 12/03/2025
Circolazione Stradale - Artt. 116 e 186 del Codice della Strada - Reati di guida senza patente e di guida in stato di ebbrezza commessi all'estero - Mandato di arresto europeo - Rifiuto della consegna per ravvisato radicamento qualificato del condannato in Italia - Espiazione in Italia della pena - Adattamento delle pene edittali - L'espiazione in Italia della pena anche per i reati di guida senza patente e di guida in stato di ebbrezza commessi all'estero, rende necessario alla corte di appello di procedere all'adattamento della pena se quella irrogata nello Stato emittente ha durata e natura incompatibili con quella previste in Italia per reati simili, imponendo di computare una pena non superiore a quella massima prevista in Italia.


RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 18 febbraio 2025 la Corte di appello di Roma ha rifiutato la consegna di (Soggetto 1), nato il (Omissis) in (Omissis), richiesta dall'A.G. della (Omissis) con mandato di arresto europeo emesso in data (Omissis) per l'esecuzione della pena di anni due e mesi quattro di reclusione, inflitta con sentenza della Pretura di (Omissis) in data (Omissis), parzialmente riformata dalla Corte di appello di (Omissis) il 15/11/2022, per i reati di guida senza patente e di guida in stato di ebbrezza, commessi il 5/1/2022, e per l'esecuzione della pena di anni uno e mesi due di reclusione, inflitta dalla Pretura di (Omissis) in data 21/5/2019, per il reato di guida in stato di ebbrezza, commesso il 23/11/2018: la Corte di appello di Roma ha tuttavia provveduto al riconoscimento delle richiamate sentenze e disposto l'espiazione in Italia della pena di anni tre mesi sei di reclusione, detratto il presofferto, pari a giorni 160.

2. Ha proposto ricorso (Soggetto 1) tramite il suo difensore.

Deduce violazione di legge in relazione all'art. 10, comma 5, D.Lgs. 161 del 2020, con riguardo alla determinazione della pena da eseguire in Italia.

Le fattispecie di reato di guida in stato di ebbrezza, per cui erano state riportate le condanne, corrispondono, nel caso giudicato con sentenza del 16/9/2022 al reato previsto in Italia dall'art. 186, comma 2, lett. c), D.Lgs. 285 del 1992, punito con pena detentiva massima dell'arresto pari ad anni uno, e, nel caso giudicato con sentenza del 21/5/2019, al reato previsto dall'art. 186, comma 2, lett. b), D.Lgs. 285 del 1992, punito con la pena detentiva massima dell'arresto pari a mesi sei.

La Corte di appello di Roma non aveva tuttavia considerato la differenza tra le pene edittali e aveva imputato al primo fatto la pena di anni due e al secondo la pena di anni uno e mesi due, senza procedere all'adattamento ai sensi dell'art. 10, comma 5, D.Lgs. n. 161 del 2010, con conseguente applicazione della pena massima risultante dalle pene previste per i corrispondenti reati in Italia.

Chiede dunque l'annullamento della sentenza impugnata con conseguente rideterminazione della pena da eseguire.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. In virtù del combinato disposto degli artt. 18-bis legge n. 69 del 2005, come modificata dal D.Lgs. 10 del 2021 e dal D.L. n. 69 del 2023, convertito dalla legge n. 103 del 2023, e dell'art. 24, comma 1, D.Lgs. n. 161 del 2010, al rifiuto della consegna - riconducibile all'ipotesi contemplata dall'art. 4, n. 6, della dec. Quadro 584/2002/GAI -, derivante dal ravvisato radicamento qualificato del ricorrente in Italia, segue l'applicazione delle disposizioni in materia di riconoscimento delle sentenze penali, emanate in attuazione della dec. quadro 2008/909/GAI.

In tale prospettiva deve farsi riferimento a quanto previsto dall'art. 10, comma 5, D.Lgs. n. 161 cit., secondo cui la corte di appello procede all'adattamento della pena, se quella irrogata ha durata e natura incompatibili con quella previste in Italia per reati simili.

Si è rilevato al riguardo che tale procedura, contemplata anche dalla dec. quadro 2008/909/GAI, non implica l'informativa e l'interlocuzione previste dall'art. 10, comma 3, D.Lgs. n. 161 cit. per il caso di riconoscimento parziale (può farsi rinvio all'ampia analisi di Sez. 6, n. 27359 del 14/06/2019, C., Rv. 276230 - 02).

3. Orbene, si rileva che, nel caso di specie, con le due sentenze pronunciate nello Stato emittente il ricorrente ha riportato: 1) una condanna alla pena di anni due mesi quattro di reclusione, riferita, quanto ad anni due, al reato d guida in stato di ebbrezza, corrispondente, in ragione di tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, a quello previsto in Italia dall'art. 186, comma 2, lett. c) D.Lgs. n. 285 del 1992, e, quanto a mesi quattro, al reato di guida con patente revocata, con recidiva qualificata, previsto dall'art. 116, comma 15, D.Lgs. n. 285 del 1992, punito con pena detentiva massima non inferiore a quella in concreto irrogata; 2) condanna alla pena di anni un mese due di reclusione per il reato di guida in stato di ebbrezza, corrispondente per il tasso alcolemico inferiore a 1,5 g/l a quello previsto dall'art. 186, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 285 del 1992, punito in Italia con pena detentiva non superiore a mesi sei-

Posto che l'adattamento impone di computare una pena non superiore a quella massima prevista in Italia (cfr. ancora Sez. 6, n. 27359 del 14/06/2019, cit.), deve rideterminarsi la pena in concreto in anni uno e mesi quattro, quanto alla sentenza della Pretura di (Omissis) in data 16/09/2022, e in mesi sei quanto alla sentenza della Pretura di (Omissis) in data 21/05/2019, per un totale di anni uno e mesi dieci.

4. Tale computo non necessita di valutazioni di merito, per cui, previo annullamento senza rinvio sul punto, lo stesso può essere direttamente effettuato in questa sede nei termini indicati, salvo il presofferto complessivo, pari, alla data odierna, a giorni 181.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla pena detentiva residua, compatibile con la legge italiana, che ridetermina in anni uno (mesi dieci, da cui detrarre il presofferto di giorni 181.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.

Così deciso l'11 marzo 2025

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2025.

 

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