OSSERVAZIONI
* Alla luce di quanto indicato dall'art. 324, comma 1 del Regolamento C.d.S. "Per il conseguimento, la conferma di validità o per la revisione della patente di guida per autoveicoli delle categorie C, D ed E e per le patenti speciali delle categorie C e D, sono richiesti tempi di reazione a stimoli semplici e complessi, luminosi ed acustici, ...", ed in mancanza di diverse indicazioni normative, si suppone che tale richiesta sia obbligatoria anche per qualsiasi estensione della categoria E, compresa quella BE.
* A carico del conducente del veicolo per il quale è richiesto il possesso del Certificato di Abilitazione Professionale (CAP) che esibisce detto certificato abilitativo scaduto di validità, si procede col ritiro solo dello stesso e non anche della patente di guida a cui esso è associato, a meno che anche la patente risulti scaduta di validità.
* Alla luce del fatto che il Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.) risulta legato alla patente di guida a cui è associato, il titolare di una patente di guida sospesa non può iscriversi ad un corso (e ne' sostenere l'esame) per ottenere il titolo abilitativo per l'intero periodo di sospensione della sua patente.
* La violazione per incauto affidamento (art. 116, comma 14 del C.d.S.) da contestare al proprietario del veicolo (o a chi vanta la disponibilità dello stesso) che lo affida al conducente che non abbia conseguito la corrispondente patente di guida, o altra abilitazione (CAP, CQC o CFP) o consegua patente di categoria diversa, non trova applicazione quando il conducente del mezzo circola con patente di guida sospesa o ritirata.
* Il conducente di un veicolo immatricolato per uso proprio ed assunto con una qualifica diversa da quella di autista, in possesso di una patente di categoria C1 o C, anche se guida complessivamente per meno del 30% dell’orario mensile di lavoro, quando utilizza un veicolo di m.c.p.c. superiore a 3,5 t. per il trasporto di merce da consegnare ad un proprio cliente, non è esentato dal possesso della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC)..
Entrambe le limitazioni previste dall'art. 117, comma 2-bis del C.d.S. (per i primi tre anni dal conseguimento della patente, relativamente alla velocità e, in aggiunta, per il primo anno, relativamente alla potenza specifica del veicolo) si riferiscono "esclusivamente alle patenti di guida di categoria B, non prevedendo limitazioni per le categorie superiori" (Circolare Ministero dell'Interno protocollo numero 300/STRAD/1/0000020144.U/2023 del 16 giugno 2023 - Chiarimento su art. 117 del Codice della Strada) e, per tale motivo, se il conducente risulta anche titolare di patente di guida di categoria BE o CE, non è più soggetto ai suddetti limiti.
* Un cittadino italiano residente all'estero, al fine di ottenere il duplicato della propria patente di guida oggetto di smarrimento o compendio di furto regolarmente denunciato nello stato di residenza, deve presentare comunque denuncia alle autorità italiane, anche se iscritto all'AIRE.
* Il/La titolare di patente di guida che intende variare parte del proprio cognome sul documento (per motivi personali, professionali o giuridici quali, ad esempio, il matrimonio contratto successivamente all'emissione del documento stesso, cambio o modifica del proprio cognome, scambio del cognome materno o paterno), deve attenersi ad una procedura che deve essere effettuata dopo aver ottenuto il cambio del cognome dal Prefetto. La procedura è relativamente semplice e richiede la presentazione di alcuni documenti all'ufficio della Motorizzazione Civile, quali: patente di guida originale, copia del documento di identità, atto di nascita con il nuovo cognome e dichiarazione sostitutiva di atto notorio (vedi anche l'approfondimento "Il cambio del proprio cognome sulla patente di guida").
* Il conducente di un autobus intestato a società sportiva dilettantistica, atto al trasporto ad uso privato di passeggeri non a fini commerciali, è esentato dal possesso della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), ma non anche dal rispetto della normativa relativa ai tempi di guida, pause e riposo di cui al Regolamento (CE) n. 561/2006 (neanche se trattasi di autobus fino a 17 posti) in quanto l'Italia non hai mai incluso nelle esenzioni questa tipologia di veicoli (art. 13, comma 1, lett. i) del Regolamento (CE) n. 561/2006).
* La disposizione che vieta la guida ai conducenti titolari di patente di guida di cat. D1, D, D1E o DE che hanno superato i 60 anni per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone o per i conducenti titolari di patente di guida di cat. C o CE che hanno superato i 65 anni per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t. (limiti elevabili, anno per anno, fino a 68 anni qualora i conducenti conseguano uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale) è una norma che opera solo in Italia.
Per tale motivo non sono soggetti alla loro osservazione i conducenti titolari di patente di guida straniera, mentre quelli titolari di patente di guida italiana possono circolare liberamente all'estero.
* Al conducente titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo dipendenti, in qualità di autista, da un'impresa stabilita in uno Stato membro, la qualificazione iniziale e la formazione periodica per l'esercizio dell'attività professionale di guida per il trasporto di merci e passeggeri è comprovato dall'attestato di conducente previsto dal regolamento (CE) 1072/2009, recante il codice unionale armonizzato "95" o dalla carta di qualificazione del conducente, rilasciata dalla Stato membro ove è stabilita l'impresa, recante il codice unionale armonizzato "95" (art. 22, comma 6 del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 - Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore) che ha recepito la direttiva 2003/59/CE.
* Il titolare di patente di guida di categoria BE che intende conseguire anche la patente di guida di categoria A, all'atto dello svolgimento degli accertamenti per i requisiti psico-fisici, dovrà sostenere anche la prova dei tempi di reazione in base al principio dell'uniformità delle scadenze delle varie categorie di patenti già possedute.
* In caso di furto, distruzione, smarrimento o deterioramento di un certificato di idoneità alla guida del ciclomotore (CIGC), è rilasciata, in luogo del duplicato del predetto documento, una patente di guida di categoria AM, recante la stessa data di scadenza di validità del certificato di idoneità. Si procede altresì al rilascio di patente di guida di categoria AM nel caso di rinnovo di validità di un certificato di idoneità alla guida del ciclomotore. Relativamente alle patenti di categoria AM, sono riportati gli eventuali provvedimenti restrittivi gravanti sul certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, quali risultanti nell'anagrafe nazionale dei conducenti, ivi comprese eventuali decurtazioni di punteggio, ai sensi dell'articolo 126-bis (art. 25, comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2011 n. 59 - Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida).
* Il titolare di patente di guida di cat. A1 che intende conseguire una patente di guida di cat. A3 o A, a prescindere dalla sua età anagrafica o da quanto tempo sia titolare della patente di guida di cat. A1, deve seguire l'iter normativo che prevede l'accesso graduale alle suddette categorie.
* Circa la formazione a distanza (FAD) dell'area medica del corso di qualificazione iniziale ordinario o accelerato ed il corso di formazione periodica della CQC, la norma prevede: non più del 20% delle 35 ore (pari a 7 ore) per il corso di qualificazione iniziale ordinario; non più del 20% delle 17 ore (pari a 3 ore) per il corso di qualificazione iniziale accelerato e non più di due ore di lezione per il modulo dedicato di 7 ore.
* A seconda della sua età, il conducente di un veicolo adibito al trasporto di persone può guidare, a partire da:
a) 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, per servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, e del superamento del relativo esame;
b) 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D1 e D1E, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, e del superamento del relativo esame;
c) 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, e del superamento del relativo esame;
d) 23 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, e del superamento del relativo esame.
(Art. 18, comma 3 del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 - Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore).
* L'istruttore di autoscuola in possesso di patente di guida di categoria CE e di attestato annuale rilasciato dalla CML che ha compiuto i 68 anni di età non può più esercitare la sua attività per il conseguimento delle categorie D1, D, D1E, DE, ma può esercitare la sua attività per il conseguimento della categoria CE a condizione che il complesso di motrice e rimorchio dell'autotreno o dell'autoarticolato utilizzato nello svolgimento della sua attività non superi la massa massima autorizzata di 20 t..
* Nel caso in cui un conducente titolare di patente di guida che, per vari motivi, intenda rinunciare alla titolarità della stessa, deve presentare una dichiarazione dallo stesso sottoscritta e presentarla presso l'ufficio provinciale della M.C.T.C. (ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri) unitamente alla patente di guida che sarà immediatamente ritirata.
Solo successivamente sarà predisposto un provvedimento di revoca, da non notificare al titolare, provvedendosi all'automatico aggiornamento dell'anagrafe nazionale dei conducenti.
* Le limitazioni relative ai conducenti che hanno superato il limite di età di sessantotto anni, imposte dall'art. 126, commi 3, 4 e 12 del C.d.S. in relazione all'art. 116, comma 15-bis dello stesso codice (che richiama l'art. 115, comma 2, lett. a) e b)), quale limite rispettivamente per la guida degli autoveicoli delle categorie CE con oltre 20 tonnellate di massa complessiva a pieno carico e per i veicoli per cui è richiesta la patente di categoria D1, D1E, D e DE, permane anche a carico degli istruttori di guida abilitati e autorizzati per la formazione dei conducenti che possono continuare a svolgere le proprie funzioni limitatamente agli autoveicoli per i quali è valida la patente di cui sono titolari, purché la massa autorizzata, se trattasi di autotreni o autoarticolati, non sia superiore a 20 t..
* Per l'accesso ai corsi di qualificazione iniziale non è richiesto il previo possesso della patente di guida corrispondente, essendo sufficiente, per accedere alla parte di programma relativo alle ore di guida individuale, il possesso dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida, rilasciata ai sensi dell'articolo 122, comma 1 del C.d.S. per la patente di guida di categoria corrispondente a quella presupposta dalla carta di qualificazione del conducente che si intende conseguire (art. 18, comma 1 del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 - Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore).
* Quando dalla violazione di disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, derivino la morte di persone o lesioni personali gravi o gravissime e la violazione sia stata commessa alla guida di uno dei veicoli per i quali è richiesta la patente di guida di categoria C o C+E, è disposta la verifica, presso il vettore, il committente, nonché il caricatore e il proprietario della merce oggetto del trasporto, del rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale di cui all'art. 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni (art. 7, comma 7-bis del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 - Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore).
* Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose può guidare, a partire da:
a) 18 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida C e CE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, e del superamento del relativo esame;
b) 18 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida C1 e C1E, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, e del superamento del relativo esame;
c) 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida C e CE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, e del superamento del relativo esame.
(Art. 18, comma 2 del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 - Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore).
* L'attività di guida su strada aperta all'uso pubblico per mezzo di veicoli adibiti al trasporto di cose e di passeggeri per i quali è necessaria una patente di guida di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE è subordinata all'obbligo di qualificazione iniziale e all'obbligo di formazione periodica.
Detta qualificazione consistente nel possesso della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) da parte dei cittadini italiani e dei cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o nel possesso dell'attestato del conducente da parte dei cittadini di un paese terzo dipendenti di un'impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso la stessa (Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 - Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore).
* L'esibizione della patente di guida (oggetto di duplicato) da parte di conducente iscritto all'AIRE riportante nei campi dedicati al Comune ed alla Via di residenza rispettivamente il nome di un Comune e "Iscritto AIRE" è pienamente regolare, in quanto trattasi di persona residente in uno Stato extra UE. In tal caso il Comune indicato è quello presso cui è tenuto il registro AIRE in cui è iscritto il conducente.
* Il "Certificat d’Examen du Permis de Conduire" (Certificato di esame della patente di guida), meglio conosciuto con l'acronimo "CEPC", è un documento ufficiale rilasciato in Francia e compilato il giorno della prova pratica di esame della patente di guida dall'ispettore esaminatore e contiene, tra le altre informazioni (la data della prova e la categoria che si intende conseguire), anche la menzione "favorable" (favorevole, se si è ottenuto il permesso) o "insuffisant" (insufficiente, se non hai ottenuto il permesso).
Tale Certificato, valido sul territorio francese, non può essere equiparato alla patente di guida e la sua esibizione da parte del conducente motiva la contestazione di cui all'art. 116, commi 15 e 17 del C.d.S..
* Una patente di cat. A B C D CE emessa senza che siano riportate le cat. BE e DE deve essere considerata valida anche per la guida di veicoli per i quali è richiesta la patente di cat. BE, secondo quanto riportato all'art. 125, comma 2, lett. a) del C.d.S. ("la patente rilasciata per le categorie C1E, CE, D1E, o DE è valida per i complessi di veicoli della categoria BE") e la patente di cat. DE, secondo quanto riportato all'art. 125, comma 2, lett. b) del C.d.S. ("la patente rilasciata per la categoria CE è valida per la categoria DE, purché il relativo titolare sia già in possesso di patente per la categoria D").
* L'attestato di fine corso finalizzato al rinnovo della CQC rilasciato prima della naturale scadenza di questa in possesso del titolare, nel periodo compreso tra la naturale scadenza dell'attuale CQC ed il rilascio di quella nuova, non abilita il conducente alla guida dei veicoli per i quali è richiesta col solo attestato di fine corso.
* Il possesso di certificazione medica di idoneità recante la limitazione "guida in orario diurno" da parte del candidato che ha fatto domanda per sostenere l'esame per il conseguimento della patente di guida di categoria B è in conflitto con quanto riportato nell'art. 122, comma 5-bis del C.d.S e nell'allegato 1, modulo A (Programma delle ore di esercitazioni di guida obbligatorie ai fini del conseguimento della patente di guida di categoria B), parte integrante del Decreto M.I.T. 20.04.2012 (Disciplina delle esercitazioni di guida in autostrade, su strade extraurbane ed in condizioni di visione notturna, del minore autorizzato e dell'aspirante al conseguimento della patente di categoria B) che prevede 2 ore di "Guida in condizioni di visione notturna".
* Il modulo di comunicazione dei dati di identificazione del conducente, per procedere alla decurtazione punti redatto secondo le modalità previste, costituisce valida fonte di prova per la contestazione della violazione al disposto contenuto nell'art. 135, comma 14 ed art. 126, comma 11 del C.d.S. (cittadino residente in Italia da più di un anno con patente extra UE e extra SEE in corso di validità) o della violazione al disposto contenuto nell'art. 135, comma 11 ed art. 116, commi 15 e 17 del C.d.S. (cittadino residente in Italia da più di un anno con patente extra UE e extra SEE scaduta di validità).
* L'art. 122, comma 3 del C.d.S., prima dell'entrata in vigore delle modifiche apportate nel 2021, consentiva l'esercitazione del candidato senza avere a fianco una persona come istruttore solo in luoghi poco frequentati. Con le modifiche sopraggiunte, "agli aspiranti autorizzati a esercitarsi per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A, quando utilizzano veicoli nei quali non può prendere posto, a fianco del conducente, altra persona in funzione di istruttore" non è più richiesta la presenza dell'istruttore e, conseguentemente, al candidato munito di foglio rosa per conseguire la patente di categoria A2 o A, è permesso anche di circolare in autostrada nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente.
* Il cittadino ucraino in possesso di patente di guida rilasciata nel suo Paese e del permesso soggiorno in corso di validità rilasciato per protezione temporanea, può fare richiesta di conversione del proprio documento di guida o, se non in possesso di quest'ultimo, può conseguire la patente di guida italiana, purchè in possesso dei requisiti prescritti.
* Non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida commessa conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione, o li abbia commessi quando in possesso dell'autorizzazione all'esercitazione di guida o, se richiesta, non sia stata mai conseguita; ne', tanto meno, può essergli precluso, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione, il diritto ad ottenerla nel caso in cui non ne sia ancora in possesso (Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 47589 del 16/10/2017).
In applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida è previsto il ritiro della patente, ma non il ritiro dell'autorizzazione all'esercitazione di guida.
* Purché i veicoli rispettino gli adattamenti e le prescrizioni stabiliti dalla Commissione Medica Locale, il titolare di patente di categoria speciale è abilitato alla conduzione dei veicoli delle corrispondenti categorie delle patenti ordinarie.
Nel rispetto degli adattamenti e delle prescrizioni, ai titolari di patente B speciale (BS) è consentita la guida dei veicoli per i quali è richiesta la patente AM e B1 (in Italia anche dei veicoli per i quali è richiesta la patente A1), ma è vietata la guida di autoambulanze.
* Il ciclomotore che, a seguito dell'alterazione delle caratteristiche costruttive, è dotato di motore di cilindrata superiore a 50 cm³ (se termico) o potenza superiore a 4.000 watt (se elettrico), o sviluppa una velocità superiore ai 45 km/h, per espresso dettame dell'art. 52, comma 4 del C.d.S., è considerato motoveicolo e, conseguentemente, il suo conducente può essere sanzionato per le violazioni di cui agli art. 115, commi 1b) e 3, art. 116, commi 15 e 17 e/o art. 171, commi 1, 2 e 3 del C.d.S. (rispettivamente per guida senza avere i requisiti richiesti, guida senza patente e/o omesso uso del casco protettivo).
* Il candidato già in possesso di patente di guida di cat. B che intende sostenere l'esame di guida per conseguire la patente di guida C1 o C, alla prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti dovrà esibire all'esaminatore la propria patente di guida di categoria B in corso di validità, poiché "... l'art. 125 del codice della strada prevede che la categoria C1 o C possa essere rilasciata solo a conducente in possesso della categoria B." (Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 28825/23.3.5 del 19/09/2019 - Procedure per il conseguimento della patente di guida delle categorie C1 con codice unionale 97, C1 e C.).
* La guida di un veicolo per il quale è richiesta la patente di guida da parte di un conducente non titolare di patente, in quanto mai conseguita, costituisce fattispecie penale in caso di reiterazione biennale della violazione quando il trasgressore non provvede al pagamento in misura ridotta della prima violazione (oppure se il primo illecito risulta già definito, oppure se i termini per il pagamento o per il ricorso risultano già scaduti) ed ogni qualvolta che, dopo la seconda violazione e nell'arco del biennio, il conducente è sorpreso alla guida di un veicolo per il quale è richiesta la patente di guida.
* Un veicolo concesso in locazione senza conducente a persona che circola sprovvisto senza patente di guida in quanto mai conseguita (esclusa la recidiva), è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo (art. 214, comma 3 del C.d.S.) in quanto il conducente, durante il periodo di locazione, ha sul mezzo la piena disponibilità, esercitando sul veicolo gli stessi poteri del proprietario. Sarà quindi onere del locatario (e non del locatore) dimostrare, per evitare che si concretizzi la sanzione accessoria del fermo amministrativo, che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la volontà.
* In tema di CQC, anche i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo (SEE) sono ammessi a frequentare in Italia, previa esibizione del permesso di soggiorno (o di ricevuta della richiesta di rinnovo) in corso di validità, i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica, purché assunti con la qualifica di conducente da un'impresa stabilita sul territorio italiano.
* Il conducente che, nel corso del controllo non sia in grado di esibire il documento originale della patente di guida e di indicazioni relative agli estremi e alle caratteristiche del presunto documento abilitativo posseduto, dalle quali poter evincere la rilevanza del predetto titolo ai fini dell'esclusione del reato, è indagato per la guida senza patente in quanto grava su di lui l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo conseguito all'estero (Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 14140 del 08/04/2015).
* La violazione amministrativa per incauto affidamento (art. 116, comma 14 del C.d.S.) non deve essere necessariamente contestata al proprietario del veicolo, ma a "Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona che non abbia conseguito la corrispondente patente di guida, o altra abilitazione". Per tale motivo è necessario stabilire chi disponeva materialmente del veicolo nel momento in cui chi, sprovvisto della patente di guida o altra abilitazione in quanto mai conseguita, circolava alla guida del mezzo. Basti pensare al gestore di parcheggio a pagamento la cui attività si svolge su pubblica via al quale il proprietario del veicolo affida lo stesso e che, successivamente, viene condotto dal dipendente sprovvisto della patente di guida perché mai conseguita. Il tal caso la violazione relativa all'incauto affidamento deve essere contestata al gestore di parcheggio e non al proprietario del veicolo, in quanto la circolazione dello stesso è avvenuta contro la sua volontà.
* Il titolare di patente di guida di categoria C che consegue una patente di categoria CE effettuando il prescritto esame di teoria e di guida, ripristina il punteggio del documento a 20 punti solo a condizione che la patente di guida di categoria C sia stata conseguita prima del 02.03.2015 in quanto, da tale data, per ottenere la patente di categoria CE è sufficiente effettuare il solo esame di guida.
* Al compimento dei 68 anni, il conducente di autotreni ed autoarticolati (non di veicoli isolati) aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 20 t in possesso della patente di guida di cat. C o CE, non potrà più condurre detti veicoli, anche se in possesso di attestato annuale rilasciato dalla CML ed ancora in corso di validità.
* Alla sola presentazione della domanda per conseguire la patente di guida (e non anche all'esame di teoria), nonché in sede di esame teorico per il conseguimento della CQC ed in occasione della prova pratica per il conseguimento della patente di guida, da parte di cittadino extracomunitario, in sostituzione del regolare permesso di soggiorno, l'interessato deve presentare anche la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di primo rilascio, o di rinnovo, del permesso di soggiorno rilasciata dall'ufficio postale (modello con ologramma) o quella rilasciata dalla Questura.
* Per conseguire la patente di guida speciale o di categoria B1 BE, C1, C1E, D1 e D1E l'autoscuola (o un centro di istruzione automobilistica) che non possiede, per le esercitazioni e per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento, nel proprio parco veicolare un mezzo rispondente ad una delle categorie anzidette (perchè non obbligatorio), l'allievo dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica, o da terzi, proprietari, usufruttuari, locatari con facoltà di acquisto o venditori con patto di riservato dominio possono mettere a disposizione dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica i veicoli con caratteristiche rispondenti a quelli per cui si consegue la patente.
* Il candidato che deve sostenere la prova pratica per conseguire la patente di guida di categoria A1 o A2 o A non ha alcun obbligo, come da normativa, di indossare particolari dispositivi a sua protezione, ad eccezione del casco integrale, ove è espressamente richiesto che il candidato sappia individuare la targhetta di omologazione.
* Poiché della violazione amministrativa commessa da conducente minorenne ne risponde sempre chi era tenuto alla sua sorveglianza, nei campi riservati ai dati del trasgressore presenti nel verbale di contestazione vanno indicati quelli del genitore (o del tutore) e, per tale motivo, appare logico pensare che le violazioni per guida senza patente (perchè mai conseguita) commesse dal minore siano sempre considerate come "prima violazione", senza mai applicare la c.d. "reiterazione".
Analogamente, tutte le violazioni per guida senza patente (perchè mai conseguita) commesse dal trasgressore, all'epoca dei fatti minorenne (ed oggi maggiorenne), con concorrono alla concretizzazione della c.d. "reiterazione".
* Il titolare di patente di guida di cat. A conseguita nel periodo compreso tra il 01/01/1986 e il 25/04/1988 (che lo abilita alla guida dei motocicli unicamente all'interno dei confini nazionali), per poter circolare anche all'estero deve necessariamente sostenere una prova pratica integrativa.
* L'incauto affidamento, previsto dall'art. 116, comma 14 del C.d.S. si applica esclusivamente in caso di mancato conseguimento della patente di guida, e non anche in caso di revoca, di mancato rinnovo della patente di guida o di mancanza dei requisiti fisici e psichici.
* La sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo (a condizione che lo stesso non sia reiterato nel biennio) si applica indistintamente in presenza dell'illecito di guida senza patente in quanto mai conseguita, guida con patente revocata o non rinnovata per la mancanza dei requisiti fisici e psichici del titolare, come prescritto dall'art. 116, commi 15 e 17 del C.d.S..
* I conducenti di autoveicoli classificati, ai sensi dell'art. 54, comma 2 del C.d.S., per trasporti specifici aventi m.c.p.c. superiore a 3,5 t. dotati di una delle carrozzerie permanentemente installate ed elencate all'art. 203, comma 1 del Reg. C.d.S., devono essere in possesso, salvo deroghe, della C.Q.C. in quanto adibiti al trasporto di cose.
* Il titolare di patente di guida C e D, in possesso di una sola CQC (merci o persone) che intenda ottenere l'altra CQC mancante mantiene lo stesso numero di punti presenti sulla CQC di cui è già in possesso in quanto la nuova CQC non può essere equiparata a nuovo "conseguimento" ma ad "estensione" di quella già posseduta.
* Al titolare di patente di guida extra UE residente da oltre un anno in Italia ininterrottamente al quale è stata precedentemente ritirata la patente di guida del Paese di origine (ai sensi dell'art. 135 comma 14 in relazione all'art. 126 comma 11 del C.d.S.), sorpreso nuovamente a guidare con un duplicato della patente di guida del suo Paese di origine, si contesta nuovamente il disposto contenuto nell'art. 135 comma 14 in relazione all'art. 126 comma 11 del C.d.S. e l'art. 216, comma 6 del C.d.S. ma, se la patente di guida non risulta essere stata revocata ed è ancora in corso di validità, non si contesta l’art. 116, commi 15 e 17 del C.d.S.
* La contraffazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero non appartenente all'UE o allo SEE integra i reati di cui agli artt. 477 e 482 del c.p. anche quando non ricorrono le condizioni di validità di tale documento ai fini della conduzione di un veicolo in Italia (Corte di Cassazione Penale, Sezioni Unite, sentenza numero 12064 del 22/03/2023).
* Per accedere al "Buono patente autotrasporto" di cui al Decreto Interministeriale n. 201 del 30 giugno 2022 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Criteri e modalità di concessione ed erogazione del Buono patente autotrasporto) è necessario che il beneficiario, entro il 31.12.2026:
- non abbia superato i 35 anni di età;
- consegua i titoli abilitativi.
Ed entrambe le condizioni devono essere rispettate.
* La circolazione alla guida del veicolo con la patente revocata per la perdita dei requisiti fisici e psichici prescritti o non più idoneo alla revisione (ai sensi dell'art. 128 del C.d.S.) non comporta la sanzione amministrativa pecuniaria a carico di chi ha la materiale disponibilità del veicolo (art. 116, comma 14 del Cd.S.) in quanto detta fattispecie si applica unicamente nel caso in cui il conducente "... non abbia conseguito la corrispondente patente di guida, o altra abilitazione prevista ai commi 8, 10, 11 e 12, se prescritta ...".
* Nel caso che i comproprietari abbiano entrambi affidato il veicolo a persona che non ha mai conseguito la patente di guida o se la stessa è stata revocata (con provvedimento), si procede a redigere tanti verbali per incauto affidamento per quanti sono i comproprietari (in concorso tra loro, ai sensi dell’art. 197 del C.d.S.).
* La fattispecie penale a carico del conducente per la reiterazione biennale della violazione di guida senza patente non è applicabile quando il trasgressore provvede al pagamento in misura ridotta della prima violazione (oppure se il primo illecito non è stato ancora definito, oppure se i termini per il pagamento o per il ricorso non risultino ancora scaduti).
* Anche se, ai sensi dell'art. 8-bis, primo periodo della Legge 24.11.1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) "... si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole", nel caso in esame il termine quinquiennale è ridotto a due anni per la premessa che lo stesso comma opera in premessa: "Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge ..." (in questo caso la "speciale disposizione di legge" è il termine biennale indicato nell'art. 116 del C.d.S.".
* Secondo quanto indicato al punto 8) della circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot. n. 300/A/852/16/109/33/1 del 05.02.2016 (Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 - Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67. Depenalizzazione del reato di guida senza patente),
"8. Guida senza patente da parte di persone sottoposte a misure di prevenzione
Quando una persona sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale, guida senza patente o con patente negata, sospesa o revocata, non si applica la norma depenalizzata dell'art. 116 C.d.S., o l'illecito penale in caso di reiterazione, bensì quanto previsto dall'art. 73 del D.Leg.vo n. 159/2011.
Al fine di poter correttamente individuare la norma sanzionatoria da applicare in tali casi, è necessario pertanto procedere ad approfonditi controlli di polizia ogni volta che si accerti la fattispecie di guida senza patente.".
* Quando, a carico del conducente del veicolo, l'infrazione accertata prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione. Qualora il documento di guida non sia in possesso del conducente, allo stesso si contesta il disposto contenuto nell'art. 180 del C.d.S. con la menzione, nelle note del verbale di contestazione, dell'immediato ritiro della stessa al momento dell'esibizione. E questo a prescindere dal tempo trascorso tra la contestazione della violazione e l'esibizione del documento di guida.
* Con un proprio documento informativo del 04.11.2022, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito linee guida per la procedura inerente il "Duplicato patente per riclassificazione e rinnovo di validità" precisando che "La riclassificazione è l'assegnazione della patente posseduta in una nuova categoria, senza esami. Consiste nel rilascio di un duplicato della patente con l'indicazione della nuova categoria e può essere:
- richiesta dal titolare;
- disposta dalla Commissione Medica Locale, quando il titolare non abbia più i requisiti per la categoria di patente posseduta, ma abbia i requisiti per ottenere la patente di categoria diversa.".
* La patente di categoria CE è valida per la categoria DE nelle seguenti ipotesi:
1) se chi consegue la patente di categoria CE è già in possesso della patente di categoria D: dunque sulla patente emessa dopo aver superato l'esame della categoria CE sarà valorizzata anche la categoria DE;
2) se un conducente già titolare di patente di categoria CE consegue successivamente la patente di categoria D: dunque sulla patente emessa dopo aver superato l'esame della categoria D sarà valorizzata anche la categoria DE
come da Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per la Mobilità Sostenibile prot. n. 36053 - File avviso n. 27/2022 del 17.11.2022 - (Patente CE - DE).
* Il candidato che frequenta un corso di formazione iniziale per il conseguimento della C.Q.C. frequentando regolarmente il corso relativo alla parte pratica (guide), ma senza superarlo entro l'anno, dovrà - all'atto dell'iscrizione del nuovo corso - frequentare nuovamente il corso relativo alla parte pratica (guide).
* Non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che discenda per legge da illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, a chi li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione, o li abbia commessi con il foglio rosa o, se richiesta, non sia stata mai conseguita e non può essergli precluso, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione, il diritto ad ottenerla nel caso in cui non ne sia ancora in possesso (Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 47589 del 16/10/2017).
* Il titolare di autorizzazione per esercitarsi alla guida (c.d. foglio rosa) che circola alla guida di un veicolo di categoria superiore per il quale è stata richiesta la patente di guida incorre nella violazione contenuta nell'art. 115, commi 15 e 17 del C.d.S., contrariamente al
- titolare di patente di guida di categoria A1 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A2,
- titolare di patente di guida di categoria A1 o A2 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A,
- titolare di patente di guida di categoria B1, C1 o D1 che guida veicoli per i quali è richiesta rispettivamente la patente di categoria B, C o D,
al quale si contesta la violazione contenuta nell'art. 115, comma 15-bis del C.d.S..
* Con un proprio documento informativo del 04.11.2022, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito linee guida per la procedura inerente il "Duplicato patente per deterioramento (ed eventuale rinnovo di validità)" precisando che la patente di guida "... è considerata deteriorata quando non è identificabile uno dei seguenti elementi:
- numero del documento;
- dati anagrafici;
- data di scadenza;
- foto del titolare.
Nel caso di duplicato patente per rinnovo di validità si invita l'utenza ad effettuare la visita medica presso un medico autorizzato di cui all'art. 119 commi 2 o 4 o presso agenzie di pratiche automobilistiche, dove si provvederà al rinnovo telematico della patente senza necessità di rivolgersi presso i nostri uffici. Solo in caso di impossibilità dei medici a portare a termine la procedura telematica di rinnovo, si verrà invitati a rivolgersi agli uffici della Motorizzazione e a seguire quindi le istruzioni seguenti. I cittadini italiani residenti in uno stato dell'Unione Europea devono richiedere il duplicato della patente italiana presso le autorità dello stato UE in cui hanno la residenza normale ai sensi dell'art. 12 Direttiva 2006/126/CE. Lo stato estero UE procederà alla conversione della patente italiana".
* "Il Ministero dell'Interno, con nota prot. n. 27-25/A-157 del 15 settembre 2006 ha fatto conoscere che non sussistono impedimenti al rilascio di patenti di guida e di carte di circolazione in capo a cittadini extracomunitari il cui permesso di soggiorno sia in corso di rinnovo, nel rispetto dei criteri fissati dalla richiamata direttiva del 5 agosto 2006". Conseguentemente "La ricevuta, postale o rilasciata dalle competenti autorità di P.S., attestante la presentazione della richiesta di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno deve ritenersi utile al fine:
1. della ammissione e dello svolgimento degli esami, sia teorici sia pratici, per il conseguimento della abilitazione alla guida di veicoli;
2. del rilascio dei documenti di abilitazione alla guida (fogli rosa, patenti di guida, certificati di idoneità alla guida di ciclomotori, ecc.), ivi compresa l'ipotesi di rilascio a seguito di conversione di patenti estere;
3. del rinnovo di validità e dell'aggiornamento dei documenti di abilitazione alla guida;
4. del rilascio dei duplicati dei documenti di abilitazione alla guida;
5. del rilascio dei documenti di circolazione (carte di circolazione, certificati di circolazione per ciclomotori, ecc.);
6. l'aggiornamento e la duplicazione dei documenti di circolazione.".
* Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, col proprio Decreto Ministeriale n. 193 del 09.10.2015 (Regolamento recante norme relative all'individuazione dei criteri di assimilazione ai fini della guida e della circolazione ed all'accertamento dei requisiti tecnici di idoneità della "navetta turistica") pubblicato in G.U. n. 283 del 04.12.2015 stabilisce tassativamente che "La navetta turistica è considerata un veicolo atipico, ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285" è un "... veicolo a motore elettrico isolato finalizzato esclusivamente al trasporto su strada, in aree di tipo turistico, di passeggeri seduti non superiori ad otto, escluso il conducente, per interessi turistico-ricreativi e attrezzati per tale utilizzo", che la sua circolazione "... deve avvenire solo su itinerari predefiniti, a connotazione turistica, autorizzati dall'ente o dagli enti proprietari della strada (...) deve raggiungere, per costruzione, una velocità massima non superiore a 25 km/h" e "... non è idonea al traino" assimilandola, ai fini della circolazione su strada, "... ai veicoli di categoria M1, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285" prescrivendo, per la sua conduzione, la necessità del "... possesso della patente di guida della categoria B e di titolo abilitativo in relazione all'uso" (quale il Certificato di Abilitazione Professionale di tipo KB quando la navetta è impiegata secondo le modalità sopra stabilite). Infine, ai fini della verifica periodica (revisione), questa "... viene effettuata secondo i tempi e le modalità previsti dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".
* L'articolo 7, paragrafo 5, lett. a) della Direttiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, recita che "Si può essere titolari di un'unica patente di guida" rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea. Per tale motivo, al conducente del veicolo che esibisce più di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro dell'U.E. si procede al ritiro di una, "... e più precisamente quella ottenuta per seconda", come riportato dalla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici n. 0076865/08.03 del 31.07.2009 (Possesso di patente di guida italiana e di altra patente comunitaria.).
* "Una novità dell'art. 116 C.d.S. riguarda il traino di rimorchi di massa superiore a 750 kg da parte di un conducente titolare di patente di categoria B, quando il complesso formato da una motrice con massa massima autorizzata non superiore a 3.500 kg ed il predetto rimorchio, superi la massa massima autorizzata di 3.500 Kg. Dal 19.1.2013 tale possibilità è riservata ai titolari di patente B, anche conseguita in precedenza, alle seguenti condizioni:
• il superamento di una specifica prova pratica di guida, a seguito del quale avverrà l'iscrizione sulla patente di guida del codice armonizzato "96";
• la guida un veicolo complesso di massa massima autorizzata non superiore a 4.250 kg.
Qualora il complesso, invece, superi la massa massima autorizzata di 4.250 kg, occorre aver conseguito la patente BE (se il rimorchio ha massa fino a 3, 5 t) o la patente C1E (se il rimorchio ha massa superiore a 3, 5 t).
La conduzione di complessi veicolari sopraindicati senza aver sostenuto il relativo esame pratico di guida (codice 96), ovvero senza essere titolari di patente BE, C1E, CE, D1E o DE comporta l'applicazione delle sanzioni per guida senza patente corrispondente di cui all'art. 116, commi 15 e 17, C.d.S.". Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, circolare n. 300/A/744/13/101/3/3/9 del 25.01.2013 (Decreto legislativo 18 aprile 2011 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni, recante modifiche al titolo IV del Codice della Strada, in materia di patenti di guida, in vigore dal 19 gennaio 2013. Prime disposizioni operative), punto 2.6 (Traino di rimorchi massa complessiva superiore a 750 Kg con la patente B).
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