Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quinta, sentenza n. 42566 del 20 novembre 2024
Corte di Cassazione Penale, Sezione V, sentenza numero 42566 del 20/11/2024
Circolazione Stradale - Art. 116 del Codice della Strada e art. 479 c.p. - Corso di aggiornamento professionale per il rinnovo della CQC - Falsa attestazione degli orari di ingresso e di uscita dei fruitori del corso - Natura di atto pubblico del registro di frequenza - L'attestazione non veritiera degli orari di ingresso e di uscita degli autisti fruitori del corso da parte del titolare della scuola guida e docente del corso per il conseguimento del rinnovo della carta di qualificazione del conducente integra il reato di falso ideologico nella sua materialità.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di (Omissis), ha confermato nei confronti di (Soggetto 1) la sentenza del Tribunale di (Omissis), del 13/01/2022, riformandola in punto di pena nei confronti degli altri imputati, odierni ricorrenti, (Soggetto 2), (Soggetto 3), (Soggetto 5) e (Soggetto 4), previa concessione delle attenuanti generiche, e rideterminazione della pena inflitta per ciascuno di essi in mesi otto di reclusione.
I ricorrenti sono stati condannati, sulla scorta delle risultanze del servizio di controllo predisposto dalla Polizia Stradale di (Omissis), per il reato di cui agli artt. 110, 479 cod. pen., per avere attestato falsamente l'orario di ingresso e di uscita dal corso di aggiornamento professionale per il rinnovo della carta di qualificazione del conducente (CQC), la cui durata obbligatoria risulta fissata per legge, avendo indicato un orario corrispondente a quello obbligatorio previsto dalla legge ma di fatto seguendo il corso per una durata inferiore: la (Soggetto 1) in qualità di docente e titolare della scuola guida, gli altri imputati in qualità di discenti.
2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, per il tramite del loro difensore, (Soggetto 1) e (Soggetto 3)
2.1. Con primo motivo la difesa censura la sentenza impugnata per vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 110 e 479 cod. pen. Deduce che, con riferimento ai candidati corsisti, la semplice sottoscrizione di un verbale precompilato non può fare desumere la prova del concorso nel reato, trattandosi di comportamento dovuto a leggerezza, consistita nel non averne verificato l'effettiva compilazione in tutte le sue parti. Mancherebbe, dunque, la prova del dolo considerata: la mancanza di prova di un accordo preesistente con la titolare della scuola guida; l'occasionalità dell'episodio; la circostanza che le precedenti lezioni si erano svolte anche oltre gli orari previsti e che, il giorno dell'accertamento, si trattava dell'ultima lezione in programma.
2.2. Con secondo motivo denuncia vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 479 cod. pen. deducendo che il verbale non sarebbe configurabile come atto pubblico in quanto non ancora perfezionato, essendo privo della sottoscrizione del titolare della scuola guida e non essendo stato trasfuso nel modello 11, previsto dalla legge di riferimento.
2.3. Con terzo motivo denuncia vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen., deducendo la possibilità di una declaratoria di non punibilità, richiesta da alcune difese ed estensibile anche ad altri coimputati, considerata la minima gravità del reato, lo stato di incensuratezza dei ricorrenti, la minima intensità del dolo e la mancata contestazione di aggravanti.
3. Ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore, l'imputato (Soggetto 2)
3.1. Con primo motivo censura la sentenza impugnata per vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 110 e 479 cod. pen., deducendo che il ricorrente non poteva sapere che il docente e/o titolare dell'autoscuola (privata) è qualificato dalla legislazione vigente come pubblico ufficiale, né che il registro delle presenze avesse valore di atto pubblico. Mancando tale consapevolezza, viene meno il presupposto per l'applicazione del concorso dell'extraneus nel reato commesso dall 'intraneus.
3.2. Con secondo motivo denuncia vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 479 cod. pen. deducendo la mancanza di dolo: la falsità andava oltre o contro l'intenzione dell'agente in quanto la comunicazione alla Motorizzazione dei partecipanti al corso avrebbe dovuto essere effettuata, a cura della scuola, prima dell'inizio delle lezioni; sarebbe, comunque, configurabile un falso innocuo, essendosi trattato dell'ultima lezione quando il monte ore era già stato superato.
3.3. Con terzo motivo censura vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 56 e 479 cod. pen. sostenendo la riconducibilità della condotta nello schema del tentativo in quanto il registro, pur parzialmente compilato, si trovava ancora nella disponibilità dell'autoscuola che avrebbe dovuto in seguito compilarlo in ogni sua parte.
3.4. Con quarto motivo denuncia vizio di violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen., di cui chiedeva applicazione, considerando: la tenuità della condotta essendo la falsità limitata ad una sola giornata e a sole due ore; il carattere isolato della stessa, mai più ripetuta; il comportamento collaborativo dell'imputato, al quale erano state, peraltro, concesse le circostanze attenuanti generiche.
3.5. Con quinto motivo chiede che, nell'ipotesi di rigetto del ricorso, venga dichiarata l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
4. Ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore, (Soggetto 4)
4.1. Con primo motivo denuncia vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 479 cod. pen. deducendo la mancanza di dolo nell'imputato, avendo in realtà agito con leggerezza, omettendo di verificare che l'orario di durata della lezione, indicato nel registro delle presenze, corrispondesse a quello effettivo.
4.2.Con secondo motivo denuncia vizio di motivazione, perché illogica, avendo ritenuto decisivo, per la condanna, un documento privo dei necessari requisiti per potere essere configurato come atto pubblico, essendo ancora privo della sottoscrizione del pubblico ufficiale e non inviato all'Ufficio di Motorizzazione.
5. Ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore, l'imputato (Soggetto 5)
5.1. Denuncia, con primo motivo, vizio di violazione di legge per avere la Corte di appello applicato erroneamente il D.M. 20 settembre 2013 (art. 10 comma 5), escludendo che il registro di presenze sia un mero atto interno, in quanto ancora privo del nominativo della docente, dell'argomento della lezione e della sottoscrizione della docente.
5.2. Con secondo motivo denuncia vizio di violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del reato nella forma consumata e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del tentativo nel reato di falso ideologico, considerata l'imperfezione del documento e il mancato invio dello stesso all'ufficio della motorizzazione civile.
6. Il Procuratore generale ha concluso, con requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso.
I difensori degli imputati (Soggetto 2) e (Soggetto 4) hanno depositato memorie di replica con le quali hanno insistito nell'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi proposti sono infondati.
1. È infondato il ricorso degli imputati (Soggetto 1) e (Soggetto 3)
1.1. Sono infondate le doglianze poste a fondamento del secondo motivo di ricorso, che si reputa opportuno trattare in via anticipata per ragioni di priorità logica, con le quali si contesta la natura di atto pubblico del registro di frequenza utilizzato dalla scuola guida. La doglianza è stata ritenuta infondata sul presupposto della natura pubblicistica dell'attività svolta dalla ricorrente (Soggetto 1), in quanto titolare della scuola guida, oltre che docente del corso per il conseguimento del rinnovo della CQC (Carta di Qualificazione Conducente), destinato a conducenti che effettuano professionalmente l'attività di trasporto di persone e di cose-trattandosi di corso che trova una compiuta disciplina (relativamente ai contenuti di programma e alla relativa durata) in fonti normative primarie e secondarie e destinato a concludersi con un'attestazione di compiuta frequenza, da parte della scuola, costituente unico requisito per il rinnovo della carta di qualificazione del conducente. Particolare rilievo è stato attribuito alla previsione contenuta nell'art. 13, comma 11, del citato D.M. 20 settembre 2013 secondo il quale "La frequenza di un corso di formazione periodica: a) prima della data di scadenza di validità della carta di qualificazione del conducente, comporta il rinnovo della stessa senza soluzione di continuità". In considerazione della rilevanza e natura pubblicistica degli effetti collegati alla frequenza del corso, inoltre, l'art. 13 (al comma 8) e l'art. 10 (al comma 5) del medesimo D.M. 20 settembre 2013 stabiliscono che la presenza degli allievi alle lezioni sia attestata da un registro di frequenza e che i registri siano numerati consecutivamente e preventivamente vidimati dall'Ufficio di motorizzazione competente per territorio, con la previsione esplicita, per il responsabile del corso, dell'obbligo di annotare la data, l'argomento della lezione ed il nominativo del docente oltre che di segnalare tempestivamente, infine, eventuali assenze dei partecipanti anche momentanee.
1.2. Sulla scorta di tale specifico quadro normativo, e tenuto conto della peculiare rilevanza attribuita all'attestazione del dato della frequenza del corso, in quanto suscettibile di assumere rilevanza diretta per la Pubblica Amministrazione, senza ulteriore verifica né condizione, risulta corretta la qualificazione, in termini pubblicistici, della natura e rilevanza dell'attività compiuta dalla ricorrente (Soggetto 1) anche attraverso il richiamo dell'insegnamento di questa Corte secondo cui "La nozione di atto pubblico è, agli effetti penali, più ampia di quella desumibile dall'art. 2699 cod. civ., rientrandovi anche gli atti non redatti da pubblici ufficiali, che abbiano l'attitudine ad assumere rilevanza giuridica o valore probatorio interno alla pubblica amministrazione, a prescindere dal fatto che il loro contenuto sia integralmente trasfuso nell'atto finale del pubblico ufficiale o ne costituisca solo il presupposto implicito necessario" (Sez. 5, n. 17089 del 17/02/2022, Rv. 2830007 - 01; nel medesimo senso anche Sez. 5, n. 37880 del 08/09/2021, Rv. 282028 - 01 secondo cui devono rientrare in detta nozione anche gli atti preparatori di una fattispecie documentale complessa). È corretta, pertanto, sul piano giuridico, la conclusione di ritenere integrato il reato di falso ideologico nella sua materialità, avendo il pubblico ufficiale fornito una difforme, anche solo parziale, rappresentazione dei fatti caduti sotto la sua percezione.
1.3. È infondata anche la doglianza espressa in ordine alla ritenuta carenza dell'elemento soggettivo del reato sul presupposto che, in capo ai corsisti, sarebbe configurabile una mera leggerezza, ravvisabile nel non avere i medesimi verificato l'effettiva compilazione del registro di presenze. Si sostiene, inoltre, la mancanza del dolo di concorrere con il pubblico ufficiale, anche per la mancanza di prova di un accordo preesistente con il titolare della scuola guida, sottolineandosi, altresì, l'occasionalità della stessa condotta che ha riguardato, peraltro, solo l'ultima lezione, essendosi ignorato che nelle precedenti si era andati oltre l'orario previsto. La doglianza non tiene conto della motivazione espressa dalla sentenza impugnata, sul punto, che non può ritenersi carente nè manifestamente illogica. In aderenza ai costanti insegnamenti di legittimità, la Corte territoriale, dopo avere ricostruito il nucleo materiale della condotta di falso ascritta ai ricorrenti -consistita nell'avere attestato falsamente nel verbale del registro di frequenza un orario superiore a quello effettivo - ha delineato in maniera precisa gli indici della volontarietà e consapevolezza della falsa attestazione in capo alla (Soggetto 1) (responsabile dell'autoscuola e docente del corso) ed agli altri ricorrenti (meri corsisti), fornendo esaustiva risposta alle doglianze di analogo contenuto, poste dagli imputati a fondamento dei rispettivi motivi di appello. La censura è stata ritenuta infondata sul presupposto della natura pubblicistica dell'attività svolta dalla (Soggetto 1), in ragione della disciplina riservata ai corsi in questione, per i quali l'attestato della frequenza del corso (con un monte ore tassativamente prestabilito) è ritenuto sufficiente al fine del rilascio del rinnovo della carta di qualificazione per i conducenti. Partendo dal presupposto incontestabile che anche i corsisti fossero a conoscenza dell'unica condizione posta per il rinnovo della carta, la sentenza impugnata, inoltre, con motivazione logica, ha considerato, quali indici da cui desumere la consapevolezza e volontà della "immutatici veri": che la struttura del foglio presenze (che riserva uno spazio per la firma di ogni corsista, per l'entrata e l'uscita dal corso) era tale da fare desumere una partecipazione consapevole e volontaria alla falsità, facendo presupporre un accordo sottostante, quantomeno tacito, fra ciascuno dei corsisti e la (Soggetto 1); che i singoli corsisti fossero i primi ad avere interesse ad una falsa attestazione dell'orario, in quanto agevolati dall'attestazione di un orario superiore a quello di effettiva frequenza del corso ed inoltre, che i medesimi, anche per il carattere professionale della loro attività di conducenti, dovessero avere conoscenza della rigida normativa di settore che disciplina lo svolgimento dei corsi. È stata, inoltre, sottolineata la non veridicità dell'assunto sostenuto da alcuni imputati, e riproposto anche in questa sede, secondo cui la lezione del 17 marzo 2016 (del giorno del controllo da parte della polizia giudiziaria) sarebbe stata l'ultima del corso.
La sentenza impugnata, inoltre, ha dato seguito al pacifico insegnamento di questa Corte secondo cui, in ogni caso, ai fini dell'elemento soggettivo del reato di falso ideologico, è sufficiente il dolo generico, consistente nella rappresentazione e nella volontà dell'immutatio veri, mentre non è richiesto l'animus nocendi, né l'animus decipiendi, con la conseguenza che il delitto sussiste non solo quando la falsità sia compiuta senza l'intenzione di nuocere ma anche quando la sua commissione sia accompagnata dalla convinzione di non produrre alcun danno (Sez. 5, n. 6182 del 03/11/2010 - dep. 18/02/2011, C. e altro, Rv. 24970101). È incontestabile, inoltre, che di tali connotati debba nutrirsi anche il concorso dell'estraneo nel falso del pubblico ufficiale (Sez. 5, n. 17929 del 20/01/2020, Rv. 279214 - 01).
1.4. La doglianza espressa con terzo motivo, con la quale si chiede la riconduzione del fatto nell'alveo dell'art. 131 bis cod. pen. deve ritenersi, oltre che inedita, non legata ad alcuna specifica censura in quanto sostanzialmente fondata sull'assunto dell'assenza di dolo, sconfessato dalle ragioni esplicitate nella sentenza impugnata.
2. Deve ritenersi infondato anche il ricorso proposto nell'interesse di (Soggetto 2)
2.1. Il primo motivo è inammissibile in quanto la doglianza -con la quale si contesta la configurabilità del concorso del ricorrente nel reato proprio dell'intraneus, per la mancanza di prova che il primo abbia agito con la consapevolezza della qualità di pubblico ufficiale rivestita dalla (Soggetto 1)- non si confronta con la motivazione spesa dai giudici di merito i quali, come già considerato nel paragrafo che precede, si sono soffermati sul carattere probante delle attestazioni che la medesima avrebbe dovuto rilasciare, in ordine alla presenza e frequentazione del corso, sottolineando anche l'impossibilità, per i medesimi imputati, di emendare gli orari nel registro, una volta indicati, trattandosi di registro vidimato in ogni pagina dall'Ufficio della Motorizzazione civile. È stato, del tutto logicamente, affermato, si ribadisce, che i corsisti dovessero avere conoscenza della cornice normativa nella quale la loro attività doveva iscriversi ed essere consapevoli della necessità che il corso dovesse avere una durata non inferiore a parametri orari stabiliti dalla medesima fonte normativa.
2.2. Il secondo motivo è infondato. La doglianza fondata sulla mancanza di dolo nel ricorrente, oltre che sul presupposto che l'unico responsabile della condotta integrante la fattispecie del reato sarebbe stata la (Soggetto 1), appare disarticolata rispetto alla motivazione spesa dalla sentenza impugnata che ha sottolineato come l'imputato (congiuntamente agli altri ricorrenti "corsisti") abbia agito con la certa consapevolezza di concorrere in un falso ideologico, avendo apposto la sua firma di presenza su un registro che era già precompilato, sul punto, attraverso l'attestazione di un orario di entrata ed uscita diversi da quelli effettivi.
Quanto all'invocazione del principio "falsitas non punitur quae non solum non nocuit, sed nec erat apta nocere", la ricostruzione fattuale degli accadimenti operata nel corso dei giudizi di merito, e la corretta qualificazione giuridica degli stessi, inducono a ritenere insussistenti, nel caso in esame, sia il falso innocuo, configurabile solo in caso di inesistenza della falsità in modo che questa riguardi un atto assolutamente privo di valenza probatoria quale un documento inesistente o assolutamente nullo (Sez. 6, n. 57521 del 2017), ovvero quando l'infedele attestazione sia del tutto irrilevante ai fini del significato dell'atto del suo valore probatorio e, pertanto, non esplica effetti sulla sua funzione documentale con la conseguenza che l'innocuità deve essere valutata non con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto ma avendo riguardo all'idoneità nello stesso ad ingannare la fede pubblica (Sez. 5, n. 5896 del 29/10/2020, B., Rv. 280453; Sez. 5, n. 8200 del 15/01/2018, F., Rv. 272419; Sez. 5, n. 52742 del 20/09/2017, M., Rv. 271465; Sez. 5, n. 47601 del 26/05/2014, L., Rv. 261812).
2.3. È infondato anche il terzo motivo. Il reato di falso ideologico postula che il documento, attestante ,l'immutatio veri, sia perfetto nel suo tenore letterale, giuridico e nella sua funzione probatoria e la Corte di appello ha rilevato come l'atto fosse già perfetto, in quanto conforme al modello previsto dalla stessa fonte normativa, sottolineando l'irrilevanza della sua mancata trasmissione all'ufficio della Motorizzazione o della sottoscrizione da parte della (Soggetto 1), trattandosi di registro preventivamente vidimato dal medesimo ufficio, con apposizione di timbro sia nella prima che nell'ultima pagina, e già compilato (a mano) appunto nella indicazione di un orario di entrata ed uscita dal corso diversi da quelli reali. Venendo in considerazione, peraltro, un reato istantaneo di pericolo, che non ammette un iter criminis, nel caso in esame il reato è stato consumato già con la sola apposizione della firma di avvenuta frequenza da parte della docente. Nell'ipotesi di falso ideologico, commesso in occasione della frequenza di un corso, disciplinato nei contenuti e nella durata da fonte normativa, il reato deve ritenersi consumato quando l'apposizione della firma di presenza da parte dei frequentanti avvenga senza il contestuale controllo da parte del responsabile del corso, sul quale incombe l'obbligo di garantire la veridicità intrinseca dell'atto.
2.4. È inammissibile, in quanto aspecifico ed inedito, il quarto motivo di ricorso in quanto non legato ad una censura specifica idonea ad argomentare la particolare tenuità del fatto.
3. È infondato il ricorso proposto nell'interesse di (Soggetto 4).
3.1. Relativamente al primo motivo, con il quale si contesta la configurabilità del dolo in capo all'imputato, vanno richiamate le considerazioni espresse al paragrafo 1.3. che precede, dovendosi ribadire la linearità del ragionamento seguito dai giudici di merito, e sua insindacabilità in questa sede, nell'individuare le circostanze inerenti alla ricostruzione del fatto e suscettibili di assumere rilievo quali indici rivelatori di dolo.
3.2. Relativamente al secondo motivo, volto ad inferire il mancato raggiungimento della soglia di consumazione del reato dalla circostanza della non avvenuta sottoscrizione del registro da parte della docente, al momento del controllo di polizia, devono richiamarsi le considerazioni espresse al paragrafo 2.3. in ordine alla validità del ragionamento speso dai giudici di merito i quali hanno escluso la rilevanza della circostanza in questione in quanto il registro, al momento della sottoscrizione da parte dei corsisti, era già precompilato, dalla docenza e comunque dalla scuola, nella indicazione dell'orario.
4. Anche il ricorso proposto nell'interesse di (Soggetto 5) è infondato.
4.1. Il primo motivo di ricorso veicola, in modo generico, la doglianza sulla natura imperfetta dell'atto, e sulla sua inidoneità ad assumere rilevanza giuridica interna alla pubblica amministrazione senza confrontarsi con le motivazioni spese dalla Corte territoriale in ordine alla perfezione dell'atto ed alla sua rilevanza immediata rispetto al rinnovo della carta di qualificazione del conducente.
4.2. Rispetto al secondo motivo, con il quale si prospetta il mancato perfezionamento della contestata fattispecie di reato e l'impossibilità di configurare il tentativo, devono richiamarsi le considerazioni espresse al punto 2.3. relativamente al carattere completo dell'atto e alla sua astratta suscettibilità di assolvere la funzione per la quale era predisposto. È assertiva l'affermazione su una irregolarità ictu oculi del registro, non essendo rilevabile la ragione per la quale la falsa attestazione di presenza avrebbero potuto dare luogo ad una condizione di irregolarità immediatamente percepibile.
5. Tutti i ricorsi sono infondati ma, risultando tuttavia decorso il termine eli prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei, in data 20/11/2023 (tenuto conto della sospensione di giorni 64), la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, non emergendo dal testo della sentenza elementi che consentano di ritenere evidente la sussistenza di una causa di proscioglimento nel merito nel senso chiarito dalla costante giurisprudenza di questa Corte (v. per tutte Sez. U, n. 35490 del 28 maggio 2009, T., Rv. 244274).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2024.
Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2024.
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