CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO IV
GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

 

Articolo 119 CdS
Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida

(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 319, art. 320, art. 321, art. 322, art. 323, art. 324, art. 325, art. 326, art. 327, art. 328, art. 329, art. 330, art. 331, art. 332, art. 333, art. 334, art. 335, art. 336, art. 337, art. 338 e appendice II del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Non può ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all'art. 122, comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.
   2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall'ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L'accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o in quiescenza o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'accertamento può essere effettuato dai medici di cui al periodo precedente, anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati, purché abbiano svolto l'attività di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni. In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici.
   2-bis. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, è effettuato dai medici specialisti nell'area della diabetologia e malattie del ricambio dell'unità sanitaria locale che indicheranno l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui è subordinata la conferma o la revisione della patente di guida.
   2-ter. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB, l'interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico-tossicologici le cui modalità sono individuate con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le strutture competenti ad effettuare gli accertamenti prodromici alla predetta certificazione ed al rilascio della stessa. La predetta certificazione deve essere esibita dai soggetti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), e dai titolari del certificato CFP o patentino filoviario, in occasione della revisione o della conferma di validità delle patenti possedute, nonché da coloro che siano titolari di certificato professionale di tipo KA o KB, quando il rinnovo di tale certificato non coincida con quello della patente. Le relative spese sono a carico del richiedente.
   3. L'accertamento di cui ai commi 2 e 2-ter deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame di guida. La certificazione deve tener conto dei precedenti morbosi del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato da un medico di fiducia.
   4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato da commissioni mediche locali, costituite dai competenti organi regionali ovvero dalle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono altresì alla nomina dei rispettivi presidenti, nei riguardi:
      a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di idoneità non possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovrà procedere ad una prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle particolari esigenze. Qualora, all'esito della visita di cui al precedente periodo, la commissione medica locale certifichi che il conducente presenti situazioni di mutilazione o minorazione fisica stabilizzate e non suscettibili di aggravamento né di modifica delle prescrizioni o delle limitazioni in atto, i successivi rinnovi di validità della patente di guida posseduta potranno essere esperiti secondo le procedure di cui al comma 2 e secondo la durata di cui all'articolo 126, commi 2, 3 e 4;
      b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici;
      b-bis) (1)
      c) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri;
      d) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneità e la sicurezza della guida;
      d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la commissione medica è integrata da un medico specialista diabetologo, sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio finale.
   5. Le commissioni di cui al comma 4 comunicano il giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla guida al competente ufficio della motorizzazione civile che adotta il provvedimento di sospensione o revoca della patente di guida ai sensi degli articoli 129 e 130 del presente codice. Le commissioni comunicano altresì all'ufficio della motorizzazione civile eventuali riduzioni della validità della patente, anche con riferimento ai veicoli che la stessa abilita a guidare ovvero ad eventuali adattamenti, ai fini del rilascio del duplicato che tenga conto del nuovo termine di validità ovvero delle diverse prescrizioni delle commissioni mediche locali. I provvedimenti di sospensione o di revoca ovvero la riduzione del termine di validità della patente o i diversi provvedimenti, che incidono sulla categoria di veicolo alla cui guida la patente abilita o che prescrivono eventuali adattamenti, possono essere modificati dai suddetti uffici della motorizzazione civile in autotutela, qualora l'interessato produca, a sua richiesta e a sue spese, una nuova certificazione medica rilasciata dagli organi sanitari periferici della società Rete Ferroviaria Italiana Spa dalla quale emerga una diversa valutazione. È onere dell'interessato produrre la nuova certificazione medica entro i termini utili alla eventuale proposizione del ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente ovvero del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La produzione del certificato oltre tali termini comporta decadenza dalla possibilità di esperire tali ricorsi.
   6. I provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida emanati dagli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri a norma dell'articolo 129, comma 2, e dell'articolo 130, comma 1, nei casi in cui sia accertato il difetto con carattere temporaneo o permanente dei requisiti fisici e psichici prescritti, sono atti definitivi.
   7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti di cui al comma 4, lettera a), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si avvale della collaborazione di medici appartenenti ai servizi territoriali della riabilitazione.
   8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:
      a) i requisiti fisici e psichici per conseguire e confermare le patenti di guida;
      b) le modalità di rilascio ed i modelli dei certificati medici;
      c) la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali dovrà far parte un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, qualora vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla lettera a) del citato comma 4. In questa ipotesi, dovrà farne parte un ingegnere del ruolo del Dipartimento per i trasporti terrestri. Qualora siano sottoposti a visita aspiranti conducenti che manifestano comportamenti o sintomi associabili a patologie alcolcorrelate, le commissioni mediche sono integrate con la presenza di un medico dei servizi per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati. Può intervenire, ove richiesto dall'interessato, un medico di sua fiducia;
      d) i tipi e le caratteristiche dei veicoli che possono essere guidati con le patenti speciali di categorie A, B, C e D.
   9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le commissioni mediche di cui al comma 4, possono richiedere, qualora lo ritengano opportuno, che l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia integrato da specifica valutazione psico-diagnostica effettuata da psicologi abilitati all'esercizio della professione ed iscritti all'albo professionale.
   10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, è istituito un apposito comitato tecnico che ha il compito di fornire alle Commissioni mediche locali informazioni sul progresso tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida dei veicoli a motore da parte dei mutilati e minorati fisici.

 

(1) Lettera soppressa dalla Legge 04.04.2012 n. 35, di conversione del D.L. 09.02.2012 n. 5.

 

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OSSERVAZIONI

* Alla luce di quanto indicato dall'art. 324, comma 1 del Regolamento C.d.S. "Per il conseguimento, la conferma di validità o per la revisione della patente di guida per autoveicoli delle categorie C, D ed E e per le patenti speciali delle categorie C e D, sono richiesti tempi di reazione a stimoli semplici e complessi, luminosi ed acustici, ...", ed in mancanza di diverse indicazioni normative, si suppone che tale richiesta sia obbligatoria anche per qualsiasi estensione della categoria E, compresa quella BE.
* Dalla patente di guida speciale delle categorie A e B non si riscontra più la presenza del codice 42.01 riservato ai titolari audiolesi del documento in quanto l'attuale produzione dei veicoli per i quali è prescritta la patente di guida speciale delle categorie A e B prevedono già di serie la presenza dei dispositivi retrovisori esterni su entrambi i lati.
* Qualora, a seguito di sinistro stradale, sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica del titolare di patente di guida, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il prefetto (nei casi previsti dagli articoli 186 e 187 del C.d.S.), possono disporre che il soggetto patentato sia sottoposto a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4 dello stesso C.d.S..
 In tal caso la revisione della patente va disposta sul documento e non sulla categoria attinente al veicolo che la persona conduceva al momento dell'incidente.
* Patologie cardiovascolari - requisiti minimi per la conduzione di veicoli. Con la modifica operata dal Decreto Legislativo nr. 59 del 18 aprile 2011, l’allegato III, specifica le condizioni minime di idoneità fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore. La norma pone distinzione tra due gruppi di conducenti:
Il gruppo 1 che comprende tutti i conducenti di veicoli delle categorie AM, A, A1, A2, B, B1, BE.
Il gruppo 2 che comprende tutti i conducenti di veicoli delle categorie C, CE. C1. C1E, D, DE, D1, D1E, nonché tutti i titolari di CAP di tipo KA e KB.
Nello specifico per quanto concerne le patologie cardiovascolari, la norma, alla lettera B dell’allegato III, indica, per il rinnovo del titolo di guida di cui all’art. 126 del C.d.S., procedure differenti in base al gruppo di appartenenza del soggetto. Ad esempio per l’impianto o la sostituzione del pacemaker permanente, l’obbligo dell’attestazione da parte di un sanitario di cui all’art. 119 comma 2 del C.d.S., ovvero della Commissione Medico Locale sulla base della certificazione di un medico specializzato in cardiologia, solamente per conducenti appartenenti al gruppo 2.
* Purché i veicoli rispettino gli adattamenti e le prescrizioni stabiliti dalla Commissione Medica Locale, il titolare di patente di categoria speciale è abilitato alla conduzione dei veicoli delle corrispondenti categorie delle patenti ordinarie.
 Nel rispetto degli adattamenti e delle prescrizioni, ai titolari di patente B speciale (BS) è consentita la guida dei veicoli per i quali è richiesta la patente AM e B1 (in Italia anche dei veicoli per i quali è richiesta la patente A1), ma è vietata la guida di autoambulanze.
* Il declassamento volontario della propria patente di guida richiesto dal titolare del documento comporta che, a seguito di rilascio del duplicato, al fine di riottenere una delle categorie involontariamente oggetto della richiesta di declassamento volontario (in quanto ancora in possesso dei requisiti), l'interessato debba nuovamente sostenere la prova d'esame, come previsto dall'iter normativo.
Al titolare di patente di guida che si sottopone, presso la commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, agli accertamenti per la verifica della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per il rinnovo di validità della patente di guida, la commissione stessa rilascia, per una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino all'esito finale della procedura di rinnovo (art. 126 C.d.S.).
Non è richiesto al titolare della patente di guida da rinnovarsi presso CML di prenotarsi presso quest'ultima prima della scadenza di validità della patente posseduta, ne' che chieda il permesso di guida provvisorio prima del medesimo termine, ma è evidente che resta preclusa la guida tra la data di scadenza della patente posseduta e quella di rilascio del permesso provvisorio. Durante il controllo su strada da parte degli organi di Polizia preposti, il conducente dovrà esibire:
 - la patente posseduta;
 - il permesso di guida provvisorio recante un codice univoco, generato dal Portale dell'Automobilista, utile a verificarne - previo collegamento al predetto Portale ed inserimento del numero di patente -, la sua autenticità;
 - la ricevuta di prenotazione della visita sanitaria rilasciata dalla CML.
Il permesso di guida provvisorio abilita alla guida fino alla data in esso riportata (Circolare del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 15753 del 13.05.2022). Relativamente a quest'ultimo periodo, appare logico pensare che il citato permesso provvisorio di guida conservi la sua validità anche per il viaggio di ritorno alla propria abitazione, se svolto nella stessa data, in caso di esito negativo della verifica della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica del conducente, oppure se la procedura di rinnovo della validità della patente di guida non si è potuto svolgere per comprovati motivi.
* Con un proprio documento informativo del 04.11.2022, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito linee guida per la procedura inerente il "Duplicato patente per deterioramento (ed eventuale rinnovo di validità)" precisando che la patente di guida "... è considerata deteriorata quando non è identificabile uno dei seguenti elementi:
 - numero del documento;
 - dati anagrafici;
 - data di scadenza;
 - foto del titolare
.
Nel caso di duplicato patente per rinnovo di validità si invita l'utenza ad effettuare la visita medica presso un medico autorizzato di cui all'art. 119 commi 2 o 4 o presso agenzie di pratiche automobilistiche, dove si provvederà al rinnovo telematico della patente senza necessità di rivolgersi presso i nostri uffici. Solo in caso di impossibilità dei medici a portare a termine la procedura telematica di rinnovo, si verrà invitati a rivolgersi agli uffici della Motorizzazione e a seguire quindi le istruzioni seguenti. I cittadini italiani residenti in uno stato dell'Unione Europea devono richiedere il duplicato della patente italiana presso le autorità dello stato UE in cui hanno la residenza normale ai sensi dell'art. 12 Direttiva 2006/126/CE. Lo stato estero UE procederà alla conversione della patente italiana
".

 

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GIURISPRUDENZA

.Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza numero 98 del 03/01/2024
Circolazione Stradale - Artt. 119 e 128 del Codice della Strada - Revisione della patente di guida - Parere della C.M.L. - Temporanea inabilità del titolare - Opposizione - Legittimazione passiva - Le Commissioni Mediche Locali, nel momento in cui sono chiamate a rendere il parere di idoneità fisica per la guida di autoveicoli ed ai fini del rinnovo della patente di guida, agiscono quali organi consultivi del Ministero dei Trasporti, oggi M.I.T.; pertanto il provvedimento conclusivo abilitativo è nella sicura competenza ed attribuzione del predetto Ministero, che consta di articolazioni territoriali periferiche costituite dagli Uffici della M.C.T.C., incardinate nel Ministero. Eventuali asseriti vizi degli atti preparatori ed endoprocedimentali si riflettono more solito sul provvedimento conclusivo del procedimento e possono essere fatti valere in sede di impugnazione di esso, con conseguente piena e sicura legittimazione passiva del Ministero dei Trasporti.

.Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia Milano, Sezione I, sentenza numero 2318 del 24/10/2022
Circolazione Stradale - Art. 119, 186 e 218 del Codice della Strada - Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool e sanzione accessoria della sospensione della patente - Inidoneità temporanea alla guida da parte della Commissione medica - Ricorso avverso il provvedimento - Il ricorso avverso il provvedimento di inidoneità temporanea alla guida da parte della Commissione medica a seguito di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool si articola attraverso la produzione del provvedimento di diniego di autotutela, ove adottato, oppure il riesame all'organo sanitario periferico della società R.F.I..

 

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