REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA

Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO IV
GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

§ 1. Patente di guida
(Artt. 115 - 121 Codice della strada)

B) Requisiti per il rilascio della patente di guida
(Artt. da 119 a 121 Codice della Strada)

Articolo 327 Reg. CdS
DPR n. 495/1992
Requisiti relativi agli arti e alla colonna vertebrale, per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A, B e C

(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 119 del Codice della Strada)

   1. Coloro che presentino minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli arti o colonna vertebrale possono conseguire o confermare la validità o essere sottoposti a revisione della patente speciale di categoria A, B, C e D, purché la relativa funzione possa essere vicariata o assistita con l'adozione di adeguati mezzi protesici od ortesici o mediante adattamenti particolari ai veicoli da condurre.
   2. Sulla base delle direttive impartite dal comitato tecnico di cui all'articolo 119, comma 10, del codice, la funzionalità delle protesi e delle ortesi o l'individuazione degli adattamenti deve essere verificata dalla commissione medica locale.
   3. L'efficienza delle protesi e delle ortesi deve essere attestata dal costruttore con certificazione rilasciata in data non anteriore a tre mesi da esibire alla commissione che procede all'accertamento.
   4. L'efficienza degli adattamenti dovrà essere verificata al momento del collaudo del veicolo presso un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., sulla base di dichiarazione rilasciata dal costruttore attestante la corrispondenza ad un tipo approvato.
   5. (1)
   6. La commissione medica locale nel valutare la possibilità del rilascio di patenti speciali ai portatori di più minorazioni relative a più organi o apparati considera lo stato psicofisico complessivo del soggetto, e può fissare un periodo di validità minore di quello massimo previsto dall'articolo 126 del codice.

 

(1) Comma abrogato dalla dalla Legge 01.08.2003 n. 214, di conversione del D.L. 27.06.2003 n. 151.

 

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