REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA

Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO IV
GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

§ 1. Patente di guida
(Artt. 115 - 121 Codice della strada)

B) Requisiti per il rilascio della patente di guida
(Artt. da 119 a 121 Codice della Strada)

Articolo 321 Reg. CdS
DPR n. 495/1992
Efficienza degli arti

(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 119 del Codice della Strada)

   1. Non possono conseguire o ottenere la conferma di validità della patente di guida coloro che presentino, in uno o più arti, alterazioni anatomiche o funzionali invalidanti. Sono da giudicare invalidanti, ai fini della guida, le alterazioni anatomiche o funzionali, considerate singolarmente e nel loro insieme, tali da menomare la forza o la rapidità dei movimenti necessari per eseguire con sicurezza tutte le manovre inerenti alla guida di quei determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita.
   2. Ai fini del presente articolo l'efficienza degli arti deve essere valutata senza l'uso di apparecchi di protesi od ortesi.

 

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DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato in G.U.  che ne costituisce la pubblicazione ufficiale. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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