CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO IV
GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

 

Articolo 122 CdS
Esercitazioni di guida

(Vedi art. 122 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 334 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. A chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida ovvero per l'estensione di validità della patente ad altre categorie di veicoli ed è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti è rilasciata un'autorizzazione per esercitarsi alla guida (4), previo superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell'articolo 121, che deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. Entro il termine di cui al periodo precedente non sono consentite più di due prove.
   2. L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi (4) su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima, purché al suo fianco si trovi, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore; l'istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità.
   3. (1) Agli aspiranti autorizzati a esercitarsi per conseguire le patenti di categoria AM , A1, A2 e A , quando utilizzano veicoli nei quali non può prendere posto, a fianco del conducente, altra persona in funzione di istruttore, non si applicano le disposizioni del comma 2.
   4. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida devono essere muniti di appositi contrassegni recanti la lettera alfabetica "P". Tale contrassegno è sostituito per i veicoli delle autoscuole con la scritta "scuola guida". Le caratteristiche di tali contrassegni e le modalità di applicazione saranno determinate nel regolamento.
   5. (2)
   5-bis. L'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve effettuare esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite la disciplina e le modalità di svolgimento delle esercitazioni di cui al presente comma.
   6. L'autorizzazione è valida per dodici mesi (3).
   7. Chiunque guida senza l'autorizzazione per l'esercitazione, ma avendo a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente di guida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430,00 a euro 1.731,00. La stessa sanzione si applica alla persona che funge da istruttore.
   8. (1) Chiunque, essendo autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco, ove previsto, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430,00 a euro 1.731,00. Alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
   9. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87,00 a euro 344,00.

 

(1) Comma sostituito dalla Legge 09.11.2021 n. 156, di conversione del D.L. 10.09.2021 n. 121.
(2) Comma abrogato dalla Legge 09.11.2021 n. 156, di conversione del D.L. 10.09.2021 n. 121.
(3) Parole sostituite dalla Legge 09.11.2021 n. 156, di conversione del D.L. 10.09.2021 n. 121.
(4) Con l'autorizzazione per esercitarsi alla guida, c.d. "foglio rosa", è possibile esercitarsi solo sul territorio italiano (Convenzione Internazionale di Vienna del 08.11.1968, ratificata dall'Italia con la Legge 05.07.1995 n. 308 - articolo 41, comma 1, lett. c).

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato in G.U.  che ne costituisce la pubblicazione ufficiale. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.

OSSERVAZIONI

* L'autorizzazione per esercitarsi alla guida (c.d. "foglio rosa"), prevista dall'art. 122 del C.d.S., rilasciata al candidato - previo superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell'art. 121 dello stesso C.d.S. - ha una validità amministrativa di dodici mesi, e la vigente normativa non prevede alcuna possibilità di sospensione dei termini di validità.
* L'autorizzazione per esercitarsi alla guida (c.d. "foglio rosa"), prevista dall'art. 122 del C.d.S., rilasciata al candidato - previo superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell'art. 121 dello stesso C.d.S. - ha una validità amministrativa di dodici mesi, e la vigente normativa non prevede alcuna possibilità di sospensione dei termini di validità.
* Nonostante che l'art. 122, comma 2 del C.d.S. reciti testualmente che "L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima, ..." secondo le procedure previste, è opportuno precisare - dal momento che in Italia la patente di categoria B consente di condurre anche veicoli rientranti nella categoria A1 - che l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida (foglio rosa) per il conseguimento della patente di guida di categoria B abilita a condurre anche motocicli di cilindrata massima di 125 cm3, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg (Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 25630/8.7.6 del 13/11/2014 - Guida di motocicli con la patente della categoria B).
* La norma prescrive che l'esercitazione alla guida "su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima" deve essere svolta purché al fianco dell'aspirante "si trovi, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni" (indicata al punto 10 della patente), norma valida anche nel caso che il documento di guida dell'istruttore risulti conseguito all'estero e sia rispondente ai requisiti richiesti.
* Al conducente in possesso di autorizzazione ad esercitarsi alla guida (foglio rosa) del veicolo in orario notturno su strada extraurbana o autostrada ma senza avere a fianco, ove previsto, "in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni (ovvero valida per la categoria superiore)" non può essere contestata la violazione di cui all'art. 116, commi 15 e 17 del C.d.S., ma quella contenuta nel disposto dell'art. 122, commi 2 e 8 dello stesso C.d.S., alla luce del fatto che l'obbligo di effettuare esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna con istruttore abilitato e autorizzato (art. 122, comma 5-bis del C.d.S.) fa parte delle esercitazioni obbligatorie che il candidato è tenuto a svolgere, ma nessuna norma vieta di effettuarne altre esercitazioni con veicolo diverso da quello dell'autoscuola e con persona in possesso dei requisiti prescritti diversa dall'istruttore di autoscuola.
* Per l'accesso ai corsi di qualificazione iniziale non è richiesto il previo possesso della patente di guida corrispondente, essendo sufficiente, per accedere alla parte di programma relativo alle ore di guida individuale, il possesso dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida, rilasciata ai sensi dell'articolo 122, comma 1 del C.d.S. per la patente di guida di categoria corrispondente a quella presupposta dalla carta di qualificazione del conducente che si intende conseguire (art. 18, comma 1 del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 - Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore).
* La guida accompagnata del conducente neopatentato (se a fianco del conducente si trova, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore), a cui fa espresso riferimento l'art. 117, comma 2-bis non deve essere confusa con l'esercitazione alla guida dell'aspirante autorizzato ad esercitarsi per conseguire la patente di guida di cui all'art. 122 del C.d.S. per la quale la norma prevede, anche in questo caso, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore (fatta eccezione per il conseguimento di patente di categoria AM , A1, A2 e A, quando si utilizzano veicoli nei quali non può prendere posto, a fianco del conducente, altra persona in funzione di istruttore).
* Al conducente di motociclo in possesso di autorizzazione alla esercitazione alla guida (Foglio Rosa) idoneo per il tipo di motociclo condotto e già titolare di patente di guida di altre categorie coinvolto in un sinistro stradale che risulti positivo alle prove etilometriche si contesta la violazione prevista dall'art. 186-bis del C.d.S. in relazione all'art. 186 dello stesso C.d.S., senza procedere al ritiro ne dell'esercitazione alla guida ne' della patente di guida.
* Al candidato che supera l'esame teorico di guida per il primo rilascio della patente, il rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida per motivi procedurali non avviene mai contestualmente al superamento della prova teorica, bensì nei giorni successivi. In tale lasso di tempo, alla luce del fatto che "... l'autorizzazione per esercitarsi alla guida" è rilasciata "previo superamento della prova di controllo delle cognizioni ..." (art. 121 C.d.S.), il conducente non può essere considerato sprovvisto del titolo autorizzativo come se non l'avesse mai ottenuto ma, tutto al più, "momentaneamente sprovvisto" (art. 180, comma 1 lett. c) e comma 7 del C.d.S.).
 In questo caso al conducente sarà anche formulato l'invito a presentare l'autorizzazione per esercitarsi alla guida, in quanto la data di scadenza dell'autorizzazione è sempre calcolata dalla data di superamento dell'esame teorico.
* Ai fini dello svolgimento della c.d. "Guida accompagnata" del minore che ha compiuto diciassette anni e che è titolare di patente di guida di categoria A1 o B1 è consentita (rispettando precise condizioni), a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, purché accompagnati da un conducente titolare di patente di guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di un'apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del D.T.T. e senza che sul veicolo (munito di un apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche "GA") prenda posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore.
* Il possesso di certificazione medica di idoneità recante la limitazione "guida in orario diurno" da parte del candidato che ha fatto domanda per sostenere l'esame per il conseguimento della patente di guida di categoria B è in conflitto con quanto riportato nell'art. 122, comma 5-bis del C.d.S e nell'allegato 1, modulo A (Programma delle ore di esercitazioni di guida obbligatorie ai fini del conseguimento della patente di guida di categoria B), parte integrante del Decreto M.I.T. 20.04.2012 (Disciplina delle esercitazioni di guida in autostrade, su strade extraurbane ed in condizioni di visione notturna, del minore autorizzato e dell'aspirante al conseguimento della patente di categoria B) che prevede 2 ore di "Guida in condizioni di visione notturna".
* L'art. 122, comma 3 del C.d.S., prima dell'entrata in vigore delle modifiche apportate nel 2021, consentiva l'esercitazione del candidato senza avere a fianco una persona come istruttore solo in luoghi poco frequentati. Con le modifiche sopraggiunte, "agli aspiranti autorizzati a esercitarsi per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A, quando utilizzano veicoli nei quali non può prendere posto, a fianco del conducente, altra persona in funzione di istruttore" non è più richiesta la presenza dell'istruttore e, conseguentemente, al candidato munito di foglio rosa per conseguire la patente di categoria A2 o A, è permesso anche di circolare in autostrada nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente.
* Non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida commessa conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione, o li abbia commessi quando in possesso dell'autorizzazione all'esercitazione di guida o, se richiesta, non sia stata mai conseguita; ne', tanto meno, può essergli precluso, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione, il diritto ad ottenerla nel caso in cui non ne sia ancora in possesso (Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 47589 del 16/10/2017).
 In applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida è previsto il ritiro della patente, ma non il ritiro dell'autorizzazione all'esercitazione di guida.
* Al candidato in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti che ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida (o per l'estensione di validità della patente ad altre categorie di veicoli) è rilasciata un'autorizzazione per esercitarsi alla guida valida tassativamente sei mesi, e non è prevista alcuna proroga se la scadenza coincide con le giornate del sabato o festivo.
* L'art. 122, comma 2 del C.d.S. consente all'aspirante, in possesso della prescritta autorizzazione, di esercitarsi alla guida su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima (purché al suo fianco si trovi, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore) senza fare alcuna distinzione rispetto alla classificazione del veicolo.
 Nel caso di autocarri, il veicolo non deve effettuare attività di trasporto merce.
* Dall'entrata in vigore della Legge n. 156/2021, di conversione del DL n. 121/2021 (e quindi dal 10.11.2021), che ha abrogato il comma 5 dell'art. 122 del C.d.S., ai titolari di autorizzazione ad esercitarsi alla guida per conseguire la patente di guida di categoria AM, A1, A2 e A con veicoli sui quali non possono prendere posto, oltre al conducente, altra persona in funzione di istruttore, non è più obbligatorio esercitarsi "in luoghi poco frequentati".
* Per conseguire la patente di guida speciale o di categoria B1 BE, C1, C1E, D1 e D1E l'autoscuola (o un centro di istruzione automobilistica) che non possiede, per le esercitazioni e per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento, nel proprio parco veicolare un mezzo rispondente ad una delle categorie anzidette (perchè non obbligatorio), l'allievo dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica, o da terzi, proprietari, usufruttuari, locatari con facoltà di acquisto o venditori con patto di riservato dominio possono mettere a disposizione dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica i veicoli con caratteristiche rispondenti a quelli per cui si consegue la patente.
* La ricevuta rilasciata dagli uffici periferici del Dipartimento per la mobilità sostenibile al candidato che deve sostenere un esperimento di guida finalizzato a comprovare il permanere dell'idoneità tecnica alla guida è valida per condurre il veicolo fino al giorno della prova. Durante tale periodo al candidato è consentito di esercitarsi alla guida, purchè accompagnato da persona, in funzione di istruttore, di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore.
* L'esaminatore, prima dell'inizio dell'esame per il conseguimento della patente di guida della categoria B, è tenuto a verificare
 - in riferimento al candidato:
il possesso, da parte del canditato, dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida (in assenza del "foglio rosa", per qualsiasi motivo, il candidato non è ammesso a sostenere l'esame); un documento di identità del candidato ed eventualmente i documenti di soggiorno; l'attestato delle guide certificate di cui all'art. 122, comma 5 bis del codice della strada; di occhiali o lenti a contatto, se prescritto dall'autorità medica, di protesi o ortesi, se prescritte da certificato medico rilasciato dalla commissione medica locale (nel caso di conseguimento della patente di guida della categoria B speciale). Nel caso in cui il candidato sia già titolare di altra patente di guida, l'esaminatore dovrà controllarla e procedere al successivo ritiro nel caso di esito positivo dell'esame. Qualora il candidato, prima della prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti abbia smarrito la patente di guida, dovrà, al momento dell'identificazione, consegnare all'esaminatore una copia della denuncia di smarrimento.
 - in riferimento al veicolo delle autoscuole o locati da società di noleggio senza conducente:
la carta di circolazione; il certificato di assicurazione obbligatoria; la corrispondenza degli adattamenti del veicolo alle prescrizioni risultanti dal certificato medico della commissione medica locale (nel caso di conseguimento della patente di guida della categoria B speciale). Nel caso in cui il candidato privatista si avvalga di veicolo locato da impresa di noleggio senza conducente, l'esaminatore, prima dell'inizio della prova pratica, deve acquisire agli atti una copia del contratto di noleggio del veicolo su cui annoterà il nome dell'accompagnatore che deve essere munito di abilitazione di istruttore di guida. Il candidato privatista non deve utilizzare veicoli conferiti nel parco veicolare di un'autoscuola (Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 28819/23.3.5 del 19.09.2019).
* Nel caso che il candidato superi l'esame di teoria ma non riesca a superare le 3 prove dell'esame di pratica entro i 12 mesi a disposizione, sarà possibile riportarel'esame di teoria precedentemente effettuato col rilascio di un nuovo foglio rosa della validità di un anno e la possibilità di sostenere tre prove di guida.
* Non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che discenda per legge da illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, a chi li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione, o li abbia commessi con il foglio rosa o, se richiesta, non sia stata mai conseguita e non può essergli precluso, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione, il diritto ad ottenerla nel caso in cui non ne sia ancora in possesso (Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 47589 del 16/10/2017).
* Il titolare di autorizzazione per esercitarsi alla guida (c.d. foglio rosa) che circola alla guida di un veicolo di categoria superiore per il quale è stata richiesta la patente di guida incorre nella violazione contenuta nell'art. 115, commi 15 e 17 del C.d.S., contrariamente al 
   - titolare di patente di guida di categoria A1 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A2,
   - titolare di patente di guida di categoria A1 o A2 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A,
   - titolare di patente di guida di categoria B1, C1 o D1 che guida veicoli per i quali è richiesta rispettivamente la patente di categoria B, C o D,
al quale si contesta la violazione contenuta nell'art. 115, comma 15-bis del C.d.S..
* "Il Ministero dell'Interno, con nota prot. n. 27-25/A-157 del 15 settembre 2006 ha fatto conoscere che non sussistono impedimenti al rilascio di patenti di guida e di carte di circolazione in capo a cittadini extracomunitari il cui permesso di soggiorno sia in corso di rinnovo, nel rispetto dei criteri fissati dalla richiamata direttiva del 5 agosto 2006". Conseguentemente "La ricevuta, postale o rilasciata dalle competenti autorità di P.S., attestante la presentazione della richiesta di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno deve ritenersi utile al fine:
   1. della ammissione e dello svolgimento degli esami, sia teorici sia pratici, per il conseguimento della abilitazione alla guida di veicoli;
   2. del rilascio dei documenti di abilitazione alla guida (fogli rosa, patenti di guida, certificati di idoneità alla guida di ciclomotori, ecc.), ivi compresa l'ipotesi di rilascio a seguito di conversione di patenti estere;
   3. del rinnovo di validità e dell'aggiornamento dei documenti di abilitazione alla guida;
   4. del rilascio dei duplicati dei documenti di abilitazione alla guida;
   5. del rilascio dei documenti di circolazione (carte di circolazione, certificati di circolazione per ciclomotori, ecc.);
   6. l'aggiornamento e la duplicazione dei documenti di circolazione
.".
* Gli istruttori di guida professionali che prestano servizio presso le autoscuole devono essere in possesso della patente di categoria C o CE, rinnovata attraverso l'accertamento dell'idoneità psicofisica come prescritto dall'art. 126, comma 3 del C.d.S..

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 47589 del 16/10/2017
Circolazione Stradale - Artt. 116, 122, 186, 186-bis e 218 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Sanzione accessoria della sospensione della patente - Illecito commesso da persona sprovvista di patente o titolare di foglio rosa - Inapplicabilità - Non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che discenda per legge da illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, a chi li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione, o li abbia commessi con il foglio rosa o, se richiesta, non sia stata mai conseguita e non può essergli precluso, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione, il diritto ad ottenerla nel caso in cui non ne sia ancora in possesso.

 

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