CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO IV
GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

 

Articolo 130 CdS
Revoca della patente di guida (1)

(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 000 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. La patente di guida è revocata dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri:
      a) quando il titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti;
      b) quando il titolare, sottoposto alla revisione ai sensi dell'art. 128, risulti non più idoneo;
      c) quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero.
   2. Allorché siano cessati i motivi che hanno determinato il provvedimento di revoca della patente di guida, l'interessato può direttamente conseguire, per esame e con i requisiti psichici e fisici previsti per la conferma di validità, una patente di guida di categoria non superiore a quella della patente revocata, senza che siano operanti i criteri di propedeuticità previsti dall'art. 116 per il conseguimento delle patenti delle categorie C, D ed E. Le limitazioni di cui all'art. 117 si applicano con riferimento alla data di rilascio della patente revocata.
   2-bis. Il provvedimento di revoca della patente disposto ai sensi del comma 1 nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, è atto definitivo. Negli altri casi di revoca di cui al comma 1, è ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento del Ministro è comunicato all'interessato e ai competenti uffici del Dipartimento dei trasporti terrestri. Se il ricorso è accolto, la patente è restituita all'interessato.

 

(1) Gli istituti della revisione, sospensione e revoca della patente di guida si applicano, limitatamente alla perdita ovvero alla verifica dei requisiti fisici e psichici, anche ai conducenti dei ciclomotori, di qualunque patente o CIGC siano in possesso (Legge 17.08.2005 n. 168 di conversione del D.L. 30.06.2005 n. 115).

 

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OSSERVAZIONI

* L'incauto affidamento, previsto dall'art. 116, comma 14 del C.d.S. si applica esclusivamente in caso di mancato conseguimento della patente di guida, e non anche in caso di revoca, di mancato rinnovo della patente di guida o di mancanza dei requisiti fisici e psichici.
* La circolazione alla guida del veicolo con la patente revocata per la perdita dei requisiti fisici e psichici prescritti o non più idoneo alla revisione (ai sensi dell'art. 128 del C.d.S.) non comporta la sanzione amministrativa pecuniaria a carico di chi ha la materiale disponibilità del veicolo (art. 116, comma 14 del Cd.S.) in quanto detta fattispecie si applica unicamente nel caso in cui il conducente "... non abbia conseguito la corrispondente patente di guida, o altra abilitazione prevista ai commi 8, 10, 11 e 12, se prescritta ...".

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 111 del 05/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 130, 218 e 222 del Codice della Strada e art. 590-bis c.p. - Lesioni personali stradali gravi o gravissime - Sospensione della patente di guida in luogo della revoca - Riguardo al reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime ed alla luce dell'intervento della Corte Costituzionale, con la sentenza n. 88 del 2019, in assenza di contestazione delle circostanze aggravanti di cui all'art. 590-bis, commi secondo e terzo del c.p., il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria più favorevole della sospensione in luogo della revoca. In caso contrario, deve dare conto in modo puntuale delle ragioni che lo abbiano indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 109 del 05/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 130, 218 e 222 del Codice della Strada e art. 590-bis c.p. - Lesioni personali stradali gravi o gravissime - Sospensione della patente di guida in luogo della revoca - La sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 2019 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo del C.d.S., nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, per i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa, ai sensi dell'art. 222, commi 2 e 3 del C.d.S., allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dagli artt. 589-bis e 590-bis, commi 2 e 3 del c.p..

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 86 del 05/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 130, 186 e 218 del Codice della Strada e art. 589 c.p. - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Incidente stradale - Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale - Revoca della patente di guida - Il reato di omicidio colposo accertato come commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool di cui all'art. 186, commi 2, lett. c) del C.d.S. con violazione delle norme sulla circolazione stradale comporta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida e non la sua sospensione, non versandosi, nella specie, in una situazione assimilabile a quella sottesa alla parziale dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 222 del C.d.S., come da sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 2019.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 23815 del 01/08/2022
Circolazione Stradale - Artt. 116, 120, 130 e 219 del Codice della Strada - Revoca della patente di guida e requisiti morali per ottenerne il rilascio - Provvedimenti riabilitativi - Affidamento in prova ai servizi sociali - L'espressione provvedimenti riabilitativi ricomprende non solo l'istituto della riabilitazione di cui all'art. 178 c.p., a cui va attribuito uno spettro di applicazione più ampio, ma anche altri provvedimenti, tra cui quello dell'esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali, atteso che entrambi gli istituti estinguono gli effetti penali della condanna, nella concreta fattispecie la perdita dei requisiti morali necessari per il conseguimento della patente di guida.

 

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