Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 111 del 5 gennaio 2023
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 111 del 05/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 130, 218 e 222 del Codice della Strada e art. 590-bis c.p. - Lesioni personali stradali gravi o gravissime - Sospensione della patente di guida in luogo della revoca - Riguardo al reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime ed alla luce dell'intervento della Corte Costituzionale, con la sentenza n. 88 del 2019, in assenza di contestazione delle circostanze aggravanti di cui all'art. 590-bis, commi secondo e terzo del c.p., il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria più favorevole della sospensione in luogo della revoca. In caso contrario, deve dare conto in modo puntuale delle ragioni che lo abbiano indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe è stata applicata la pena su richiesta delle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., ad (Soggetto 1) per la fattispecie di cui all'art. 590-bis cod. pen., con comminazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, ex art. 222 d. Igs. 30 aprile 1992, n. 282 (c.d. «cod. strada»).
2. Avverso la sentenza la difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, cod. proc. pen., la violazione dell'art. 222 cod. strada, come risultante all'esito dell'intervento di Corte cost. n. 88 del 2019. In particolare, il giudice avrebbe applicato la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella più favorevole della sospensione della detta patente, pur in assenza di contestazione delle circostanze aggravanti di cui all'art. 589-bis, commi secondo e terzo, cod. pen., senza dare conto delle ragioni fondanti tale scelta sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada. Con i motivi secondo e terzo si censura il medesimo punto della sentenza impugnata sotto il profilo motivazionale e in ragione della mancata considerazione di elementi che, a dire del ricorrente, se valutati avrebbero portato il giudice ad applicare la più tenue sanzione amministrativa.
3. La Procura generale ha depositato richieste nei termini di cui in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso oltre che ammissibile, ex a rt . 606 cod. proc. pen., è fondato.
2. Precisamente, le Sezioni Unite hanno affermato l'ammissibilità del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sia contro sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione (Sez. U., n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, S., Rv. 279348-03), sia, principio che rileva nella specie, contro sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una sanzione amministrativa (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, M., Rv. 279349-01). La ragione fondante gli approdi di cui innanzi è stata sostanzialmente ravvisata, all'esito di un inquadramento sistematico degli istituti, nell'impossibilità di ritenere immuni dal controllo di legittimità, secondo i criteri ordinari previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., i profili riservati a statuizioni non comprese dall'accordo delle parti, o comunque da queste non negoziabili, in forza tanto delle disposizioni costituzionali di cui all'art. 11:1, sesto e settimo comma, Cost., quanto degli art. 568, comma 2, e 606, comma 2, cod. proc. pen. (sul punto si veda, di recente, ex plurimis: Sez. 4, n. 32888 del 28/06/2022, M., in motivazione).
3. Ciò posto, deve rilevarsi che la censura dedotta dal ricorrente merita accoglimento.
3.1. Invero, occorre innanzitutto rilevare che Corte cost. n. 88 del 2019 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 222, comma 2, quarto periodo, cod. strada, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) cod. pen., il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa, ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada, allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen..
La Consulta ha in particolare chiarito che l'automatismo della risposta sanzionatoria di cui al citato art. 222 cod. strada, non graduabile in ragione delle peculiarità del caso, può giustificarsi solo per le più gravi violazioni contemplate dalle due citate disposizioni, quali previste, come ipotesi aggravate, sanzionate con le pene rispettivamente più gravi, dal secondo e dal terzo comma sia dell'art. 589-bis, sia dell'art. 590-bis cod. pen. Porsi alla guida in stato di ebbrezza alcolica (oltre la soglia di tasso alcolemico prevista dai citati commi) o sotto l'effetto di stupefacenti costituisce un comportamento altamente pericoloso per la vita e l'incolumità delle persone, posto in essere in spregio del dovuto rispetto di tali beni fondamentali. Pertanto, ha proseguito la Corte costituzionale, in tali ipotesi si giustifica una radicale misura preventiva per la sicurezza stradale consistente nella sanzione amministrativa della revoca della patente nell'ipotesi sia di omicidio stradale, sia di lesioni personali gravi o gravissime. Al di sotto di questo livello vi sono invece comportamenti pur gravemente colpevoli, ma in misura inferiore sicché non è compatibile con i principi di eguaglianza e proporzionalità la previsione della medesima sanzione amministrativa. In tal caso, l'automatismo della sanzione amministrativa più non si giustifica e deve cedere alla valutazione individualizzante del giudice.
3.2. Orbene, il caso in esame rientra nelle ipotesi previste dall'intervento correttivo della Corte costituzionale, poiché non risultano contestate al ricorrente le aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 590-bis cod. pen. e in ordine alla decisione assunta di disporre la revoca della patente di guida, in luogo della sospensione, il giudice non ha offerto alcuna motivazione.
3.3. Ne consegue la violazione di principio già sancito dalla Suprema Corte, che si intende ribadire, per il quale il giudice di merito, chiamato a determinare la sanzione amministrativa accessoria, ove stabilisca che l'imputato sia meritevole della sanzione maggiormente afflittiva (revoca della patente di guida), deve dare conto in modo puntuale delle ragioni che lo abbiano indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole. Nel fare ciò devono essere considerati i parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, valevoli anche ai fini della determinazione della durata della sospensione della patente di guida (ex plurimis: Sez. 4, n. 32888 del 2022, M., cit., in motivazione; Sez. 4, n. 13747 del 23/02/2022, D. A., Rv. 283022; Sez. 4, n. 13882 del 19/02/2020, V., Rv. 279139; circa la rilevanza dei parametri di cui al citato art. 218 e non dell'art. 133 cod. pen., si veda, oltre alle citate sentenze, ex plurimis, Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, F., Rv. 271661-01, ove si evidenzia l'ulteriore conseguenza che le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento).
4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Vicenza, in diversa persona fisica. Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., deve essere dichiarata l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Vicenza, in diversa persona fisica. Visto l'art. 624 cod. proc. pen., dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.
Così deciso il 16 novembre 2022.
Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2023.
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