Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 86 del 5 gennaio 2023

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 86 del 05/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 130, 186 e 218 del Codice della Strada e art. 589 c.p. - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Incidente stradale - Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale - Revoca della patente di guida - Il reato di omicidio colposo accertato come commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool di cui all'art. 186, commi 2, lett. c) del C.d.S. con violazione delle norme sulla circolazione stradale comporta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida e non la sua sospensione, non versandosi, nella specie, in una situazione assimilabile a quella sottesa alla parziale dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 222 del C.d.S., come da sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 2019.


RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Roma con la pronuncia indicata in epigrafe, pur dichiarando estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c), e 2-bis, cod. strada, ha confermato la responsabilità di (Soggetto 1) per il reato di cui all'art. 589 cod. pen., commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale. L'imputato, in particolare, è stato ritenuto responsabile dell'omicidio di (Soggetto 2) per colpa consistita non solo in imprudenza ma anche nella violazione degli artt. 141, 142 e 148 cod. strada. Egli, alla guida della propria vettura ed in stato di ebbrezza (tasso alcolemico pari a 1,62 g/l), percorrendo una strada a doppio senso di marcia ad una velocità - di circa 95 km/h (in tratto avente limite pari a 50 km/h), ha percepito con ritardo che la vettura (Omissis) che lo precedeva stesse compiendo una manovra di accostamento al centro della strada per eseguire una svolta a sinistra. Quindi, tentando di superare la (Omissis) in curva, dopo averla toccata, l'imputato ha invaso la corsia dell'opposto senso di marcia così provocando uno scontro frontale con una vettura (Omissis) proveniente dal senso opposto (ad una velocità di circa 99 km) e causando il decesso del relativo conducente (oltre che lesioni personali ad una donna dallo stesso trasportata per le quali vi è stata declaratoria di improcedibilità per assenza di querela).

2. Con il primo motivo la difesa deduce violazione di legge e vizi motivazionali, in termini di contraddittorietà e manifesta illogicità. La Corte territoriale avrebbe ricostruito i fatti, argomentando dalle consulenze agli atti, nel senso per cui la (Omissis), nonostante l'indicatore sinistro azionato, avrebbe eseguito uno spostamento a destra alla velocità di 60 km/h. Sicché, sarebbe contraddittoria oltre che manifestamente illogica e tale da non considerare le deduzioni del consulente della difesa, la motivazione della Corte territoriale nella parte in cui, nonostante il dato del lieve urto tra la parte anteriore destra della vettura condotta dall'imputato e la parte posteriore sinistra della (Omissis), al pari del primo giudice avrebbe negato l'efficienza eziologica alla condotta dell'autista della (Omissis) rispetto allo sbandamento della vettura guidata dall'imputato a causa del quale lo stesso avrebbe invaso l'opposta corsia. Con i motivi secondo e terzo si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in merito, rispettivamente, alla determinazione del trattamento sanzionatorio, che si assume sproporzionato, oltre che in ordine al motivo d'appello con il quale si chiedeva la revoca o perlomeno la sostituzione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente con la diversa sanzione della sospensione della patente di guida.

3. In udienza le parti hanno concluso come riportato in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo di ricorso, anche al netto del tentativo di sostituire proprie valutazioni, di natura probatoria, a quella del giudice di merito, è inammissibile in forza del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla decisione.

2.1. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, L., Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

2.2. Orbene, la Corte territoriale, proprio tenendo in debita considerazione gli esiti delle consulenze tecniche, peraltro in ipotesi di c.d. «doppia conforme», con percorso motivazionale esente dalle prospettate critiche, ha ritenuto che l'imputato, alla guida della propria vettura ed in stato di ebbrezza (tasso alcolemico pari a 1,62 g/l), percorrendo una strada a doppio senso di marcia ad una velocita di circa 95 km/h (in tratto avente limite pari a 50 km/h), abbia percepito con ritardo che la vettura (Omissis) che lo precedeva stesse compiendo una manovra di accostamento al centro della strada per eseguire una svolta a sinistra. Sicché, (Soggetto 1), tentando di superare la (Omissis) in curva, dopo averla toccata, ha invaso la corsia dell'opposto senso di marcia così provocando uno scontro frontale con una vettura (Omissis) proveniente dal senso opposto (ad una velocità di circa 99 km) causando il decesso del relativo conducente.

Diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, la Corte territoriale, quindi, ha argomentato l'esclusione dell'efficienza causale della condotta del conducente della (Omissis) in quanto spostatosi, peraltro sulla destra e non sulla sinistra, al fine di evitare di essere attinto dalla vettura dell'imputato, sopraggiungente a velocità sostenuta. (Soggetto 1), poi, in fase di sorpasso eseguito in curva e in prossimità di un'intersezione, ha urtato lievemente la detta (Omissis) ed invaso l'opposta corsia scontrandosi frontalmente con la vettura condotta dalla persona offesa.

3. Manifestamente inammissibili sono le censure dedotte con i motivi secondo e terzo.

3.1. Quanto al profilo inerente al trattamento sanzionatorio va ribadito che la valutazione dei vari elementi ai fini della commisurazione giudiziale della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice il cui esercizio, se effettuato, come nella specie, nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'art. 133 c.p., è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragguaglio illogico (ex plurimis, Sez. 4, n. 61 del 11/12/2019, dep. 2020, T., in motivazione; Sez. 2, n. 45312 del 13/11/2015, L., in motivazione).

Quanto innanzi è da escludersi nella specie, avendo la Corte territoriale, peraltro in ipotesi di c.d. «doppia conforme», considerato il grado della colpa, sostanzialmente argomentato in ragione della condotta come innanzi ricostruita, oltre che espunto dal computo l'aumento eseguito in primo grado per la continuazione con il reato di guida in stato di ebbrezza (dichiarato estinto per prescrizione).

3.2. Manifestamente infondata è infine la doglianza con la quale si deduce l'errore nel quale sarebbe incorso il giudice di merito nel non applicare, in luogo della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, la mera sospensione della patente ex art. 222 cod. strada. Trattasi infatti di reato accertato come commesso da soggetto in stato di ebbrezza di cui all'art. 186, commi 2, lett. c), cod. strada, con conseguente impossibilità per il giudice di applicare la detta sospensione (non versandosi quindi, nella specie, in una situazione assimilabile a quella sottesa alla parziale dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 222 cod. strada da parte di Corte cost. 88 del 2019).

4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen. (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 16 novembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2023.

 

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