GIURISPRUDENZA
.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 24392 del 10/08/2023
Circolazione Stradale - Artt. 126-bis e 128 del Codice della Strada - Semaforo rosso - Il provvedimento di revisione della patente di guida non rinviene, tra le proprie condizioni di validità, la notifica al titolare dei verbali di contestazione di violazione al C.d.S. che comportino, come sanzione accessoria, la progressiva decurtazione dei punti che sfoci eventualmente nell'azzeramento poiché l'interessato può prendere conoscenza autonomamente delle variazioni di punteggio attraverso la rete telematica, nei modi indicati dal 126-bis comma 3 C.d.S., ove si rinvia alla infrastruttura gestita dal competente dipartimento ministeriale.
.Tribunale Amministrativo Regionale Toscana Firenze, Sezione II, sentenza numero 812 del 03/08/2023
Circolazione Stradale - Art. 128 del Codice della Strada - Revisione della patente di guida - Motivazioni - nel caso di coinvolgimento del conducente in un incidente stradale che determini lesioni gravi alle persone, ed a suo carico non sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del C.d.S. da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, la revisione della patente di guida disposta dalla Motorizzazione, prevista ai sensi dell'art. 128 comma 1 del C.d.S., è di carattere discrezionale e, conseguentemente, tale esercizio va sempre sorretto, in sede motivazionale, dalla precisa individuazione dei dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica, quali elementi di negligenza, imperizia o censurabilità nella condotta del conducente.
.Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza numero 1992 del 27/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 128 e 136 del Codice della Strada - Conversioni di patenti rilasciate da uno Stato extra UE - Provvisorietà della patente marocchina - Revisione - In tema di conversione di patente di guida rilasciata dal Regno del Marocco, secondo l'Accordo internazionale bilaterale in materia di conversione patenti fra i due Stati, la patente marocchina rilasciata a partire dal 1 ottobre 2010 diviene definitiva dopo due anni e pertanto non possono essere convertite, senza esami, patenti marocchine nella titolarità di soggetti che abbiano acquisito la residenza in Italia prima del concludersi dei due anni di provvisorietà della patente di cui alla normativa marocchina, dovendo in tal caso trovare applicazione la disposizione che la patente sia sottoposta a revisione ex art. 128 del C.d.S..
.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 1438 del 17/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 128, 187, 219 e 224 del Codice della Strada - Guida in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti - Incidente stradale in ore notturne - Patente mai conseguita - Sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida - Inapplicabilità - Non si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida al conducente del veicolo sprovvisto della patente di guida perché mai conseguita, sorpreso a condurre il veicolo in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti e che provoca un incidente stradale in ore notturne, anche quando è applicata la pena concordata tra le parti (patteggiamento), ai sensi dell'art. 444 c.p.p..
.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, ordinanza numero 1187 del 17/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 126-bis e 128 del Codice della Strada - Patente a punti - Perdita totale del punteggio - Provvedimento di sospensione - Revisione della patente di guida - Opposizione - E' irrilevante la mancata notifica dell'atto con cui è disposta la revisione della patente di guida qualora il provvedimento di sospensione, notificato all'interessato dagli organi di polizia stradale che provvedono al suo ritiro ed alla conservazione, che ha originato la successiva contestazione della revisione, non è impugnato dal titolare della patente nei termini e nei modi previsti dalla normativa vigente.
.Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza numero 9382 del 31/10/2022
Circolazione Stradale - Artt. 128 e 191 del Codice della Strada - Investimento di pedone in fase di attraversamento su apposito attraversamento pedonale - Requisiti di idoneità alla guida del conducente - Provvedimento di revisione della patente di guida - Presupposti - Purché adeguatamente motivato, il provvedimento di revisione della patente di guida, finalizzato a garantire la sicurezza del traffico stradale, può essere disposto anche in assenza di infrazione al Codice della strada ma, in caso di investimento di un pedone che attraversa la carreggiata stradale su un attraversamento pedonale, è circostanza che ragionevolmente può ingenerare dubbi sulla permanenza dei requisiti di idoneità tecnica alla guida in capo al conducente del veicolo.
.Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza numero 9113 del 25/10/2022
Circolazione Stradale - Artt. 128 del Codice della Strada - Revisione della patente di guida - Provvedimento amministrativo di natura essenzialmente cautelare - Il provvedimento amministrativo di natura cautelare della revisione della patente di guida è finalizzato alla verifica della permanenza dei requisiti psicofisici e di idoneità tecnica per il possesso della patente di guida ed è adottato allorquando il comportamento del conducente sia stato tale da far sorgere dubbi in ordine al possesso di tali requisiti, con la conseguenza che tale provvedimento, a differenza di quello assunto ai sensi dell'art. 126-bis del C.d.S., non ha finalità sanzionatorie o punitive e non presuppone l'accertamento di una violazione delle norme sul traffico o di quelle penali o civili, ma è adottato in dipendenza di qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell'idoneità psicofisica o tecnica.
.Tribunale Amministrativo Regionale Lazio Roma, Sezione III, sentenza numero 11179 del 20/07/2022
Circolazione Stradale - Art. 128 del Codice della Strada - Revisione della patente di guida - Natura del provvedimento - L'istituto della revisione della patente di guida non configura una sanzione amministrativa, bensì rappresenta un provvedimento amministrativo di natura essenzialmente cautelare, funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico ed è connotato da elevata discrezionalità in quanto, per la sua adozione, è sufficiente il semplice dubbio in ordine alla permanenza dei requisiti psico fisici o di idoneità tecnica in capo ai titolari della patente di guida, non essendo all'uopo richiesto che l'Autorità competente sia certa della loro perdita e la circostanza che il soggetto non si trovi alla guida di una autovettura al momento dell'accertamento non costituisce valido elemento di illegittimità degli atti.
.Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza numero 5682 del 03/10/2018
Circolazione Stradale - Artt. 128 e 145 del Codice della Strada - Revisione della patente di guida - Motivi del provvedimento - Mancanza di presupposti - L'esercizio del potere di revisione della patente di guida, pur essendo di natura discrezionale, non esime l'amministrazione dall'obbligo di rendere una specifica e puntuale motivazione per rendere manifeste le ragioni su cui poggiano i dubbi che hanno condotto alla revisione, alla luce del fatto che una sola infrazione alle norme del codice della strada quale l'omessa precedenza, non di particolare gravità, non può costituire, indipendentemente da ogni valutazione circa l'idoneità e la capacità alla guida del conducente, il presupposto del provvedimento inteso a prescrivere la revisione della patente, trattandosi di atto gravemente lesivo delle attività del cittadino.
.Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza numero 6570 del 20/12/2012
Circolazione Stradale - Art. 128 del Codice della Strada - Revisione della patente di guida - Natura del provvedimento - L'applicazione della misura amministrativa della revisione della patente di guida, di natura cautelare, ai fini del controllo della persistenza del requisito dell'idoneità tecnica alla guida, è giustificata anche per un semplice dubbio sulla persistenza del requisito medesimo e viene disposta nell'interesse generale della sicurezza della circolazione stradale, in relazione a qualsiasi comportamento irregolare che possa originare dubbi circa l'idoneità tecnica del conducente alla guida di veicoli a motore, indipendentemente dalla responsabilità penale in ordine alla causazione di sinistri o alla commissione d'infrazioni, in presenza di concreti elementi di giudizio capaci di far dubitare della sua idoneità tecnica alla guida, per la necessità di evitare che il titolare di patente continui a circolare pericolosamente e senza alcuna prudenziale cautela.
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