Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione seconda, ordinanza n. 24392 del 10 agosto 2023

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 24392 del 10/08/2023
Circolazione Stradale - Artt. 126-bis e 128 del Codice della Strada - Semaforo rosso - Il provvedimento di revisione della patente di guida non rinviene, tra le proprie condizioni di validità, la notifica al titolare dei verbali di contestazione di violazione al C.d.S. che comportino, come sanzione accessoria, la progressiva decurtazione dei punti che sfoci eventualmente nell'azzeramento poiché l'interessato può prendere conoscenza autonomamente delle variazioni di punteggio attraverso la rete telematica, nei modi indicati dal 126-bis comma 3 C.d.S., ove si rinvia alla infrastruttura gestita dal competente dipartimento ministeriale.


RITENUTO IN FATTO

(Soggetto 1) ricorreva dinanzi al Giudice di pace di (Omissis) avverso il provvedimento di revisione della patente di guida disposto ex art. 128 Codice della Strada (C.d.S.) per perdita totale del punteggio, conseguente ad una serie di contravvenzioni per eccesso di velocità, accertate attraverso autovelox. In particolare, faceva valere: i verbali di contestazione erano stati notificati alla proprietaria dell'autoveicolo, sua consorte, all'epoca non convivente con lui; costei aveva indicato ex art. 126 bis comma 2 C.d.S. all'autorità competente il nome del marito come trasgressore; i verbali non gli erano stati notificati; aveva ricevuto dall'Ufficio Motorizzazione di (Omissis) comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di revisione della patente di guida; successivamente aveva ricevuto il provvedimento di revisione, con invito a presentarsi all'esame. Lamentava quindi in via giudiziale la mancata notifica nei suoi confronti dei verbali di contravvenzione, nonché gravi carenze informative che avevano accompagnato tutto l'iter procedimentale. Il ricorso è stato rigettato in primo e in secondo grado.

Ricorre in cassazione (Soggetto 1) con quattro motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - Con il primo motivo si censura che i verbali di contestazione della violazione del C.d.S. non siano stati notificati al reale conducente ex art. 201 comma 1 C.d.S.; che il giudice di appello abbia deciso sulla base di una questione rilevabile d'ufficio non sottoposta previamente al contradittorio; che si sia omessa la chiamata in causa ex art. 107 c.p.c. dell'autorità amministrativa che aveva mancato di notificare tali verbali al trasgressore. Si deduce violazione degli artt. 201 comma 1 e 126bis comma 2 Cds, 107, 175, 183 comma 4 c.p.c..

Con il secondo motivo si censura che il vizio di mancata notifica dei verbali di contravvenzione non si sia potuto far valere direttamente nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ha emesso il provvedimento di revisione della patente. Si deduce violazione della Cost., art. 24.

Con il terzo motivo si censura che si sia omesso di valutare in termini di accoglimento dell'opposizione che l'autorità amministrativa non abbia ottemperato all'ordine di deposito in cancelleria ex D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7 comma 7 degli atti relativi alla contestazione. Si deduce violazione dell'art. 7 comma 9 e 10.

Con il quarto motivo si censura il capo relativo alle spese, che in caso di accoglimento verrebbe comunque meno per effetto espansivo interno ex art. 336 comma 1 c.p.c..

2. - Passando al merito dei motivi, il ricorso è da rigettare.

Passo saliente della sentenza impugnata: "Per ammissione di parte appellante, i verbali di contestazione venivano notificati alla moglie (...), proprietaria del veicolo, la quale non l'impugnava ma comunicava alla competente autorità il nominativo del marito quale conducente del veicolo. L'appellante, per altro verso, non contestava la commissione della violazione, ne' che i verbali fossero divenuti definitivi a seguito di mancato opposizione, pertanto i presupposti per la progressiva diminuzione del punteggio sulla patente, sino all'azzeramento, sono da ritenersi sussistenti. Il fatto che i verbali di contestazione della sanzione amministrativa pecuniaria ed accessoria non siano stati notificati anche al trasgressore effettivo non rileva ai fini della presente decisione, in quanto la mancata notifica e la conseguente illegittimità delle sanzioni applicate potrebbe soltanto farsi valere convenendo in giudizio le pubbliche amministrazioni eroganti la sanzione diverse dal Ministero dei Trasporti qui evocato".

Quanto al primo motivo, infondata è la denuncia relativa all'inosservanza del principio del contraddittorio sul rigetto dell'eccezione di illegittimità della mancata notifica dei verbali al trasgressore, poichè il giudice è tenuto a provocare il contraddittorio sulle questioni che rileva autonomamente, non sulle argomentazioni giuridiche cui intende ricorrere nel decidere questioni che, coincidendo con le domande e le eccezioni proposte (come nel caso di specie), già appartengono alla causa.

Quanto agli altri profili, il provvedimento di revisione della patente di guida di cui è causa, adottato ex art. 126 bis comma 6 C.d.S. attraverso il rinvio all'art. 128 C.d.S., rinviene il proprio presupposto nella perdita totale di punteggio. Il titolare della patente di guida può prendere conoscenza autonomamente delle variazioni di punteggio attraverso la rete telematica, nei modi indicati dal 126 bis comma 3 C.d.S., ove si rinvia alla infrastruttura gestita dal competente dipartimento ministeriale. Trova così giustificazione razionale (prima che giuridica) che il provvedimento di revisione della patente non rinvenga tra le proprie condizioni di validità la notifica al titolare dei verbali di contestazione di violazione al C.d.S. che comportino come sanzione accessoria la progressiva decurtazione dei punti, che sfoci eventualmente nell'azzeramento (giurisprudenza costante: cfr. Cass. 13637/2020, con ulteriori rinvii, tra cui Cass. 18174/2016).

La ragione che fonda il rigetto del primo motivo si protende logicamente a sorreggere il rigetto dei restanti motivi. Quanto al secondo e al terzo motivo, discende dall'argomentazione svolta nel precedente capoverso che gli eventuali vizi afferenti il procedimento amministrativo di sanzionamento delle contravvenzioni al C.d.S. non debbano poter essere fatti valere nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ha emesso il provvedimento di revisione della patente, che presuppone appunto la definitività dell'accertamento delle violazioni stradali. Il quarto motivo, relativo alla liquidazione delle spese di lite, viene a cadere con il rigetto dei precedenti motivi.

3. - Rigettato così è anche il ricorso. Le spese seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in Euro 2.200, oltre alle spese a debito (prenotate e da prenotare).

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 17 aprile 2023.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2023.

 

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