LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

Modifiche al sistema penale

Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio e Palumbo Aurora

 

Capo I
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Sezione I
Principi generali 
(artt. 1 - 12)

 

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Articolo 2
della L. n. 689/1981

Capacità di intendere e di volere

 

 Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.

  Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

 

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OSSERVAZIONI

* Come è noto, della violazione per la conduzione di veicoli a motore senza aver mai conseguito la corrispondente patente di guida commessa da un conducente minorenne (o incapace di intendere e di volere), risponde direttamente il genitore o chi è tenuto alla sua sorveglianza. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio dello stesso trasgressore (nel frattempo divenuto maggiorenne) non si applica la fattispecie penale in quanto, in occasione della prima violazione, il verbale sarà stato redatto nei confronti del genitore, e non dell'allora minore, o di chi era tenuto alla sua sorveglianza.
* Nel caso in cui sia contestata al conducente minorenne in possesso della patente di cat. AM una violazione al codice della strada da cui discenda l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (es.: art. 186 C.d.S. o art. 187 C.d.S.), pur non essendo applicabile la sanzione amministrativa accessoria della sospensione (o revoca della patente di guida), alla luce di quanto disposto sia dall'art. 219-bis del codice della strada che dall'art. 2 della Legge 24/11/1981 n. 689 "Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni", è sempre disposta la misura cautelare della revisione della patente di guida, come disposto dell'art. 128, comma 1-quater del C.d.S.
* L'articolo (in vigore dal 15 dicembre 1981) affronta un tema molto importante riguardo alla responsabilità legale dei minori e delle persone incapaci di intendere e di volere. È interessante, a tale proposito, notare come la legge riconosca che i giovani sotto i diciotto anni, o coloro che non hanno la capacità di comprendere le proprie azioni, non possano essere sanzionati in modo diretto per le loro azioni. Questo riflette un approccio più umano e comprensivo, che tiene conto dello sviluppo psicologico e della maturità delle persone.
 La responsabilità ricade su chi ha la sorveglianza dell'incapace e dell'eventuale violazione da questi commessa, sempre che dimostri di non aver potuto impedire il fatto; il che implica un dovere di protezione e vigilanza. È un equilibrio delicato tra responsabilità individuale e la necessità di tutelare i più vulnerabili.

 

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GIURISPRUDENZA

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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