CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO VI
DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI

CAPO I
Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni

Sezione II
Delle sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie

 

Articolo 219-bis CdS
Inapplicabilità delle sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione e della revoca della patente ai conducenti minorenni

(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 000 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende è commessa da un conducente minorenne in luogo delle predette sanzioni si applicano le disposizioni dell'articolo 128, commi 1-ter e 2.

 

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OSSERVAZIONI

* Al minore degli anni 18 che circola in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool e/o in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti alla guida di un veicolo per il quale è previsto il conseguimento della patente di guida, perchè minorenne, non si applicano le sanzioni amministrative accessorie della sospensione e revoca della patente; in alternativa il Prefetto, previa segnalazione dell'organo procedente, applica la revisione della patente ai sensi dell'art. 128 del C.d.S..
* Il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, circolare n. 300/A/1/45328/131/S/1/1 del 10.11.2005 (Violazioni del Codice della Strada commesse da minore degli anni 18) precisa che in caso di "... violazioni amministrative commesse da minori di anni diciotto (...) l'art. 2 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, prevede che il minore non possa essere assoggettato a sanzioni amministrative per mancanza di imputabilità. Perciò, (...) nel caso di violazione di norme del Codice della Strada commessa da un minore la contestazione, o la successiva notifica, deve essere effettuata nei confronti delle persone tenute alla sua sorveglianza, le quali devono essere considerate e chiaramente identificate nel verbale come effettivi trasgressori.
 Per quanto attiene alla decurtazione dei punti sulla patente anche a seguito della sentenza n. 27/2005 della Corte Costituzionale, si precisa che le sanzioni amministrative di carattere schiettamente personale, come la decurtazione dei punti dalla patente, non possono essere poste a carico di un soggetto prescindendo dalla sua partecipazione materiale al comportamento costituente la violazione amministrativa.
 Pertanto, nei confronti del soggetto tenuto alla sorveglianza del minore non si procederà all'applicazione delle disposizioni dell'art. 126-bis del Codice della Strada
. (...)".

 

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GIURISPRUDENZA

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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