Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 3835 del 30 gennaio 2025
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 3835 del 30/01/2025
Circolazione Stradale - Artt. 129, 218, 219-bis e 224 del Codice della Strada - Violazione delle norme sulla circolazione stradale - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida - Patente mai conseguita - Preclusione al suo conseguimento - Non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che discenda per legge da illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, a chi li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione o, se richiesta, non sia stata mai conseguita; ne', tanto meno, può essergli precluso, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione, il diritto ad ottenerla nel caso in cui non ne sia ancora in possesso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del Tribunale di (Omissis), (Soggetto 1) è stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 186 co. 2 lett. c) co. 2-bis e sexies D.Lgs. n. 285/1992 alla pena di mesi otto di arresto ed Euro 2.000 di ammenda ed applicata la sospensione della patente di guida per il periodo di mesi sei. La Corte di appello, con ordinanza del 17 ottobre 2024 ha dichiarato inammissibile l'appello proposto ritenendo i motivi di gravame viziati di genericità ai sensi dell'art. 591 co. 1 lett. c) in rapporto all'art. 581 co. 1-bis cod. proc. pen.
2. Avverso l'ordinanza suddetta è stato proposto ricorso nell'interesse di (Soggetto 1) affidandolo ad unico motivo con il quale si deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. Per quanto in maniera sintetica, con il primo motivo si era dedotta l'eccessività della pena in rapporto alla giovane età dell'imputato, alla circostanza che l'incidente non aveva coinvolto persone né veicoli ma solo un new jersey in cemento e il guard-rail spartitraffico. Con il secondo motivo si era chiesto l'annullamento della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida evidenziando che già dalla CNR del 27/08/2016 era emerso che "non veniva ritirata la patente di guida perché mai conseguita". La Corte territoriale ha erroneamente ritenuto aspecifici per genericità i motivi dedotti con i quali, comunque, erano stati impugnati in maniera sintetica ma precisa punti della sentenza sì da determinare con previsione l'oggetto del gravame.
3. Il P.G., in persona del Sostituto P. L., ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con restituzione degli atti alla Corte di appello di Reggio Calabria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo di appello proposto con il quale, per quanto in estrema sintesi, si chiedeva la revoca della sospensione della patente di guida evidenziando che già dalla CNR richiamata dal primo giudice a pagina 3 della sentenza, si evidenziava che il (Soggetto 1) non l'avesse mai conseguita.
2. Come rilevato dal P.G. nella requisitoria scritta, deve essere applicato il principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 12316 del 30/01/2002, F., Rv. 221039 - 01, secondo cui "Non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che discenda per legge da illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, a chi li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione o, se richiesta, non sia stata mai conseguita; ne', tanto meno, può essergli precluso, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione, il diritto ad ottenerla nel caso in cui non ne sia ancora in possesso".
È stato ulteriormente precisato che la sospensione della patente di guida nei confronti di chi non l'abbia conseguita non può essere disposta per ineseguibilità della sentenza stante la mancanza dell'oggetto, come si ricava dalla interpretazione letterale del termine "sospensione, da elementari logica e buon senso, nonché dalla interpretazione sistematica" (Sez. 4, n. 12132 del 16/11/2022, dep. 2023).
3. Quanto alla genericità del motivo di gravame proposto, questa Corte ha avuto modo di precisare che in tema di impugnazione, ai fini della valutazione della ammissibilità dei motivi di appello, sotto il profilo della specificità, è necessario che il ricorrente non si limiti a contestare semplicemente il punto della pronuncia di cui chiede la riforma ma che rispetto ad esso indichi le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione (Sez. 3 n. 12727 del 21/02/2019, Rv. 275841 - 01). Nel caso di specie l'imputato con il secondo motivo di appello chiedeva l'annullamento della sospensione della patente di guida espressamente indicando il punto della CNR in cui si evidenziava la circostanza di non averla mai conseguita.
L'art. 581 cod. proc. pen. nel disciplinare i requisiti di forma dell'impugnazione, ne condiziona l'ammissibilità alla indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che la sorreggono.
4. Quanto al concetto di specificità è stato evidenziato che se la ratio delle preclusioni individuate dal legislatore risiede nell'esigenza di delimitare il tema devoluto, per evitare impugnazioni aventi natura meramente dilatoria, consentendo al giudice di individuare il contenuto dei rilievi proposti, ne consegue che il requisito della specificità debba ritenersi integrato con l'indicazione, quantomeno nelle linee essenziali, delle ragioni sottese ad una diversa risposta del giudice di secondo grado rispetto alle valutazioni espresse nel giudizio di primo grado.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che l'appellante non può limitarsi a confutare semplicemente il "decisum" del primo giudice con considerazioni generiche ed astratte, occorrendo che lo stesso contrapponga, alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, argomenti che attengano agli specifici passaggi della motivazione della sentenza ovvero concreti elementi fattuali pertinenti a quelli considerati dal primo giudice e che, quand'anche vengano reiterate le richieste svolte in primo grado le stesse si confrontino con le considerazioni ivi contenute, dando conto delle ragioni per le quali non si ritengano condivisibili (Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 22/02/2017, G., Rv. 268822). Il metro per valutare l'ammissibilità dell'appello, rimedio di tipo devolutivo atto a provocare un nuovo esame del merito, è rappresentato dalla indicazione - quantomeno nelle linee essenziali - delle ragioni volte a sollecitare una diversa risposta del giudice di appello rispetto alle valutazioni espresse nella sentenza impugnata (Sez. 4, n. 46486 del 20/11/2012 - dep. 30/11/2012, C.. Rv. 253952).
Occorre, dunque, che il ricorrente prenda posizione rispetto al punto della pronuncia di cui chiede la riforma indicando le ragioni di diritto o di fatto di cui non condivide la valutazione sì da porre il giudice dell'impugnazione nella condizione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato. Ciò non significa che le censure debbano rappresentare diffuse dissertazioni essendo sufficiente che possa identificarsi con accettabile precisione il punto cui si riferiscono le doglianze e le ragioni per le quali lo si contesta. Nel caso di specie l'atto di appello, letto alla luce dei principi citati, consente agevolmente di individuare l'ambito di rivalutazione richiesto al giudice di appello così come l'oggetto della doglianza, costituito da un preciso elemento opposto: la sospensione di una patente di guida mai conseguita.
D'altra parte va evidenziato che la declaratoria di inammissibilità dell'appello è stata pronunciata con la procedura prevista dall'art. 591 cod. proc. pen., il che imponeva una interpretazione ancora più restrittiva delle preclusioni in termini di inammissibilità per l'aspecificità dei motivi secondo quanto questa Corte ha chiarito ossia che occorre che si tratti di una manifesta carenza di censura tale da non esigere alcuna risposta da parte del giudice di appello (Sez. 3, n. 12355 del 07/01/2014 - dep. 17/03/2014, P., Rv. 259742).
Solo per ragioni di completezza va detto che si è anche affermato che la ineseguibilità della sanzione farebbe venir meno l'interesse ad impugnare, tuttavia, la questione non è stata neppure affrontata dalla Corte territoriale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, limitatamente alla disposta sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che elimina.
Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2025.
Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2025.
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