REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA
Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
TITOLO III
DEI VEICOLI
CAPO I
Dei veicoli in generale
Articolo 203 Reg. CdS
DPR n. 495/1992
Autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per uso speciale
(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 54 del Codice della Strada)
1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del codice, autoveicoli per trasporti specifici gli autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:
a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;
c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti;
e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;
f) telai con selle per il trasporto di coils;
g) betoniere;
h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;
i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;
l) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
m) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;
n) furgoni blindati per trasporto valori;
o) altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.
2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli:
a) trattrici stradali;
b) autospazzatrici;
c) autospazzaneve;
d) autopompe;
e) autoinnaffiatrici;
f) autoveicoli attrezzi;
g) autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;
h) autoveicoli gru;
i) autoveicoli per il soccorso stradale;
j) autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
k) autosgranatrici;
l) autotrebbiatrici;
m) autoambulanze;
n) autofunebri;
o) autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;
p) autoveicoli per disinfezioni;
q) autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
r) autoveicoli per radio, televisione, cinema;
s) autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;
t) autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;
u) autocappella;
v) auto attrezzate per irrorare i campi;
w) autosaldatrici;
x) auto con installazioni telegrafiche;
y) autoscavatrici;
z) autoperforatrici;
aa) autosega;
bb) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
cc) autopompe per calcestruzzo;
dd) autoveicoli per uso abitazione
ee) autoveicoli per uso ufficio;
ff) autoveicoli per uso officina;
gg) autoveicoli per uso negozio;
hh) autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;
ii) altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. (1)
3. Per gli autoveicoli non compresi nell'elenco di cui alla tariffa I annessa alla legge 21 maggio 1955, n. 463, aggiornato con decreto ministeriale 15 marzo 1958 è attribuita, nelle annotazioni delle rispettive carte di circolazione, una portata fittizia ai fini fiscali, determinata dalla differenza tra massa complessiva del veicolo e la tara dello stesso attrezzato con carrozzeria cassone o, in mancanza di tale versione, la tara dell'autotelaio incrementata del 20%.
(1) Nel tempo, l'emanazione di Decreti da parte di organi preposti, hanno riconosciuto ad "uso speciale", in aggiunta a quelle già elencate dal presente articolo, i seguenti veicoli:
- frantumazione e/o vaglio di inerti, costituita da tramogge, nastri estrattori e trasportatori, vagli vibranti e affini non atti al trasporto di materiali;
- frantoio compattatore per frantumazione, taglio e compattazione di materiali metallici, legnosi e affini, esclus il loro trasporto;
- autoveicoli ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale;
- veicoli ad uso esclusivo di autoscuola utili al conseguimento delle patenti di guida di categoria C, CE, D e DE, attrezzati conformemente alle disposizioni emanate dal Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- autoveicoli per soccorso avanzato destinati al trasporto delle attrezzature necessarie al primo soccorso, con personale medico e infermieristico a bordo nonché plasma e organi;
- mezzi del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del CAI (CNSAS) e i mezzi del soccorso alpino dell'Alpenverein Sudtirol, caratterizzati da particolari attrezzature funzionali con la destinazione del veicolo;
- autoveicoli e rimorchi per uso speciale laboratorio mobile o con apparecchiature mobili di rilevamento;
- complessi di veicoli, composti da trattore stradale con ralla e semirimorchio che, per la loro composizione integrata sono dotati delle caratteristiche di cui all'appendice IV all'art. 12 regolamento CDS, rientrano nelle categorie degli autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale;
- autoveicolo avente carrozzeria, dotata di attrezzature permanentemente installate, idonea al lavaggio e alla disinfestazione dei cassonetti per la raccolta di rifiuti solidi urbani (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Decreto Dirigenziale 1 marzo 2023, n. 50 "Riconoscimento di autoveicoli per uso speciale").
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