OSSERVAZIONI
* Un autocarro immatricolato mezzo d'opera che sul proprio documento di circolazione, alla voce O.1 (massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile con rimorchio frenato), non riporta alcun dato, è indice che il veicolo - in sede di omologazione o approvazione - non è stato ritenuto atto al traino. Per tale motivo al veicolo non può essere agganciato alcun rimorchio.
* Nel verbale di contestazione per una violazione concernente un rimorchio o un semirimorchio, l'obbligato in solido con l'autore della violazione, ai sensi dell'art. 196 del C.d.S., anche se diverso dal proprietario del veicolo che lo traina, è sempre il proprietario del veicolo trainato.
* La norma impone, a partire dal 01/01/2024, il divieto di circolazione relativamente ai veicoli a motore appartenenti alle categorie M2 (destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t) e M3 (destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t) adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 2 ed Euro 3.
Non rientrano nella suddetta disposizione i veicoli appartenenti alle categorie Euro 2 e 3 immatricolati ad uso speciale.
* Al di fuori della rete autostradale e statale, la richiesta di nulla osta per il rilascio di autorizzazioni al transito di un mezzo d'opera contenente l'elenco delle strade coinvolte non deve essere presentata al Comune che sarà interessato dal transito, ma alla Regione, che potrà poi delegare le singole Province per il tratto di territorio di propria competenza. A sua volta la Provincia potrà chiedere ulteriori delucidazioni ai singoli Comuni interessati.
* La sosta di un veicolo nello stallo riservato alle autocaravan ubicato in centro urbano è sanzionato ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. h) e comma 14 del C.d.S., per la cui violazione non è prevista la rimozione, a meno che non la segnaletica verticale non sia coadiuvata da pannello aggiuntivo indicante "Rimozione" o - in alternativa - non costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione, ai sensi dell’art. 159, comma 1, lettera c) del C.d.S..
* Quando il rimorchio è agganciato dalla motrice perde la propria autonoma configurazione di veicolo per diventare componente di un unico veicolo a motore, per il quale vale esclusivamente la copertura assicurativa della motrice, mentre rimane irrilevante quella del rimorchio (Corte di Cassazione Civile, Sezione III, sentenza numero 11318 del 18/12/1996).
* Un autocarro in sosta prolungata dotato di attrezzature per trasporto a temperatura controllata (ATP) e col motore dell'impianto refrigerante in funzione non viola ne il disposto contenuto nell'art. 157, comma 2, ultimo periodo del C.d.S. (sosta senza avere il motore spento) ne' quello contenuto nell'art. 157, comma 7-bis, ultimo periodo del C.d.S. (sosta con motore acceso allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso). Nel caso in esame sarebbe appropriato contestare la violazione amministrativa contenuta nel disposto dell'art. 155, commi 1 e 5 del C.d.S. (veicolo che genera rumori molesti in atto connesso con la circolazione stessa) oppure, se ricorressero le condizioni, il reato di cui all'art. 659 del c.p..
* Un veicolo munito di attestazione ATP (Accord Trasport Perissable) oggetto di trasferimento di proprietà, al termine della fase di trapasso e di emissione del nuovo DU, necessita anche della richiesta del duplicato dell'attestato ATP, poiché sullo stesso sono sempre riportati i dati del proprietario del veicolo a cui si riferisce.
* Il tagliando di aggiornamento relativo all'installazione di appositi adattamenti per la guida sul veicolo in uso al disabile, e stampabile attraverso l'apposito applicativo dal Portale dell'automobilista con procedura semplificata, attualmente è dedicato ai soli autoveicoli e non anche altre tipologie di veicoli, per i quali è necessaria la prescritta visita e prova presso l'UMC.
* Il veicolo che effettua il trasporto di merci in regime di temperatura controllata ATP (Accord Trasport Perissable), immatricolato per trasporto specifico e che alla prescritta visita di revisione periodica sia munito dell'attestato ATP (parte integrante del documento di circolazione) scaduto di validità, non può superare l'idoneità della visita (Revisione Ripetere) in quanto la mancata validità dell'attestato ATP non rispecchia le caratteristiche di immatricolazione del veicolo.
* Nonostante che il Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Dipartimento dei Trasporti Terrestri con la circolare prot. n. 886/EF AG del 12/10/2000 (Veicoli con attrezzatura per trasporto in regime di temperatura controllata) e ripresa dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/26112/108/16 del 13/11/2000, abbia affermato che, nel rispetto dell'osservanza delle specifiche norme sanitarie qualora siano trasportati generi alimentari, " ... si conferma che anche con i veicoli con attrezzature per trasporto a temperatura controllata, purché vengano osservate tutte le specifiche norme igienico-sanitarie, possono essere trasportate tutte le tipologie di merci.
Si è ritenuto di fornire tali chiarimenti per evitare che i veicoli ATP debbano necessariamente effettuare ritorni a vuoto, risultando quindi penalizzati dal particolare tipo di attrezzatura di cui sono dotati.", vale la pena rammentare che, non essendo intervenuta alcuna norma modificatrice, le tipologie di merci trasportate con i veicoli classificati "autoveicoli per trasporti specifici" (secondo la definizione di cui all'art. 54, comma 1, lettera f) del C.d.S.) dotata di attrezzature per trasporto a temperatura controllata (ATP), costituisce una destinazione diversa da quella indicata sulla carta di circolazione, e quindi la violazione al disposto contenuto nell'art. 82, commi 8 e 10 del C.d.S..
* Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, col proprio Decreto Ministeriale n. 193 del 09.10.2015 (Regolamento recante norme relative all'individuazione dei criteri di assimilazione ai fini della guida e della circolazione ed all'accertamento dei requisiti tecnici di idoneità della "navetta turistica") pubblicato in G.U. n. 283 del 04.12.2015 stabilisce tassativamente che "La navetta turistica è considerata un veicolo atipico, ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285" e, come tale, à soggetta a revisione annuale (Decreto Ministeriale n. 214 del 19.05.2017).
* L'autocaravan, indicato all'art. 54, comma 1, lett. m) del C.d.S., ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, è soggetto alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli (art. 185, comma 1) e, se adibito al servizio di persona invalida, ha pieno diritto di fruire delle strutture ad essi riservati, oppure sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento, qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.
* Purché rientranti nei limiti di sagoma e di massa previsti dagli articoli 61 e 62 del C.d.S. e dal regolamento del C.d.S., i carrelli appendice a non più di due ruote, trainabili da autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, esclusi quelli indicati nelle lettere h), i) ed l) (rispettivamente autotreni, autoarticolati ed autosnodati), si considerano parti integranti di questi, come da annotazione riportata sulla carta di circolazione (o DU), e per tale motivo non possono essere agganciati ad altri veicoli, nonostante visivamente presentino caratteristiche tecniche simili a quelle dei rimorchi.
* Alla luce della normativa che prevede la presenza della dicitura "cisterna per il trasporto di liquidi alimentari in regime di temperatura controllata" riportata sulla carta di circolazione di veicolo per trasporto specifico con cisterna isotermica (con attestato A.T.P. nazionale od internazionale) permanentemente installata per il trasporto di liquidi alimentari o la presenza della dicitura "cisterna per il trasporto di liquidi alimentari" riportata sulla carta di circolazione di veicolo per trasporto specifico con cisterna non isotermica (senza alcun attestato A.T.P.) permanentemente installata per il trasporto di liquidi alimentari, è logico pensare che non è consentito il trasporto di liquidi alimentari in cisterne adibite al trasporto di sostanze pericolose, anche se opportunamente bonificate.
* Alla luce del disposto contenuto nell'art. 54, comma 1, lett. d) del C.d.S., gli autocarri, anche se vuoti, sono definiti "veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse" e per tale motivo sussiste la violazione prevista dall'art. 82, comma 8 dello stesso C.d.S. ogni qualvolta sia trasportata su un autocarro una persona estranea al servizio di trasporto, ancorchè si tratti di componente dell'impresa familiare per conto della quale il conducente (anche se titolare dell'impresa esercitata sotto forma di impresa familiare) sta eseguendo il trasporto.
A meno che dimostri che fossero diretti nel luogo in cui era prevista l'effettuazione di un carico merci (Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 10853 del 08/05/2013).
* Così come disposto dal Decreto Dirigenziale 05.11.1996 (Normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli di soccorso avanzato con personale medico ed infermieristico a bordo), pubblicato in G.U. n. 268 del 15.11.1996, gli autoveicoli destinati al trasporto delle attrezzature necessarie al primo soccorso con personale medico ed infermieristico a bordo, denominati "autoveicoli di soccorso avanzato", rientrano nella categoria internazionale M1 quali autoveicoli per uso speciale distinti da particolari attrezzature (da considerarsi destinati ad uso proprio gli autoveicoli di soccorso avanzato in proprietà o usufrutto di aziende sanitarie locali, ospedali, cliniche, Croce rossa italiana ed associazioni di pubblica assistenza o volontaristiche riconosciute, ovvero se da tali soggetti siano acquistate con patto di riservato dominio o prese in locazione con facoltà di compera), e quindi devono rispettare criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale riservate ai veicoli appartenenti alla categoria M1.
* Alla luce della definizione contenuta nell'art. 54, comma 1, lett. d) del C.d.S., gli autocarri - a prescindere se intestati a persona fisica o giuridica e se immatricolato ad uso proprio o di terzi - sono "veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse"; per tale motivo il trasporto di persone diverse dal conducente a bordo dello stesso che non sono attinenti all'uso o al trasporto dei materiali trasportati o da trasportare è sanzionato dall'art. 82, commi 8 e 10 del C.d.S. e con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi.
* Alla luce della definizione di "autocarri" di cui all'art. 54, comma 1, lett. d) del C.d.S. "veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse" è lecito desumere che un veicolo immatricolato come tale, sulla cui carta di circolazione è anche ammesso il trasporto di persone (anche con indicato il numero di esse), è ammesso anche il trasporto, in qualità di passeggeri, di famigliari o terze persone (non necessariamente dipendenti del proprietario) che, comunque, devono essere in grado di dimostrare la loro presenza a bordo dello stesso in quanto addette all'uso o al trasporto delle cose stesse.
* Per le violazioni relative alle targhe di immatricolazione dei mezzi d'opera, perchè classificati quali autoveicoli (art. 54, comma 1, lettera n del C.d.S.) e non macchine operatrici (art. 114 C.d.S.), si applicano le norme contenute nell'art. 100 dello stesso C.d.S..
* I conducenti di autoveicoli classificati, ai sensi dell'art. 54, comma 2 del C.d.S., per trasporti specifici aventi m.c.p.c. superiore a 3,5 t. dotati di una delle carrozzerie permanentemente installate ed elencate all'art. 203, comma 1 del Reg. C.d.S., devono essere in possesso, salvo deroghe, della C.Q.C. in quanto adibiti al trasporto di cose.
* È classificato per uso speciale l'autoveicolo avente carrozzeria, dotata di attrezzature permanentemente installate, idonea al lavaggio e alla disinfestazione dei cassonetti per la raccolta di rifiuti solidi urbani (Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 01.03.2023 n. 50).
* Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, col proprio Decreto Ministeriale n. 193 del 09.10.2015 (Regolamento recante norme relative all'individuazione dei criteri di assimilazione ai fini della guida e della circolazione ed all'accertamento dei requisiti tecnici di idoneità della "navetta turistica") pubblicato in G.U. n. 283 del 04.12.2015 stabilisce tassativamente che "La navetta turistica è considerata un veicolo atipico, ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285" è un "... veicolo a motore elettrico isolato finalizzato esclusivamente al trasporto su strada, in aree di tipo turistico, di passeggeri seduti non superiori ad otto, escluso il conducente, per interessi turistico-ricreativi e attrezzati per tale utilizzo", che la sua circolazione "... deve avvenire solo su itinerari predefiniti, a connotazione turistica, autorizzati dall'ente o dagli enti proprietari della strada (...) deve raggiungere, per costruzione, una velocità massima non superiore a 25 km/h" e "... non è idonea al traino" assimilandola, ai fini della circolazione su strada, "... ai veicoli di categoria M1, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285" prescrivendo, per la sua conduzione, la necessità del "... possesso della patente di guida della categoria B e di titolo abilitativo in relazione all'uso" (quale il Certificato di Abilitazione Professionale di tipo KB quando la navetta è impiegata secondo le modalità sopra stabilite). Infine, ai fini della verifica periodica (revisione), questa "... viene effettuata secondo i tempi e le modalità previsti dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".
* Quando il solo rimorchio, o il solo semirimorchio, non è agganciato alla motrice e si trova in area aperta al pubblico, deve essere coperto da apposita assicurazione per il cosiddetto "rischio statico".
* Il codice della strada descrive gli autocaravan (c.d. camper) come "veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente" (art. 54, comma 1, lett. m) del C.d.S.) ed i caravan (c.d. roulotte) come "rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo" (art. 56, comma 2, lett. e) del C.d.S.).
* ""Gli autoveicoli per uso speciale, destinati ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale, rientrano nella categoria degli autoveicoli definita all'articolo 54, comma 1, lettera g) del Nuovo codice della strada, quali "autoveicoli per uso speciale della polizia locale" e sono caratterizzati dalla presenza di attrezzature e apparecchiature permanentemente installate all'interno del veicolo e finalizzate allo svolgimento dei compiti d'istituto dei corpi o servizi di polizia locale" (art. 1 del Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 20.02.2003 - Normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli per uso speciale destinati ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale - pubblicato in G.U. n. 65 del 19.03.2003), "... sono utilizzati esclusivamente dal corpo o servizio di polizia locale al quale sono in dotazione" (art. 4 dello stesso D.D.), e "... destinati esclusivamente all'impiego nei servizi di polizia stradale di cui all'art. 11 (del C.d.S.)" (art. 93, comma 11 del vigente C.d.S.). Alla luce di quanto sopra riportato, il trasporto sui veicoli destinati ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale di persone diverse dagli appartenenti della Polizia Locale ricade nella responsabilità dell'Ufficio o del Comando stesso per il quale il veicolo è stato immatricolato.
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