OSSERVAZIONI
* Un'azienda regolarmente iscritta all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ed al Registro Elettronico Nazionale (REN) che utilizza un autocarro avente m.c.p.c. superiore a 6 t. munito di licenza per il trasporto di merci in conto proprio, appartenente ad altra azienda, non viola il disposto contenuto nell'art. 46 della Legge n. 298/1974, ma piuttosto quello contenuto nell'art. 82 del C.d.S..
* Una cooperativa sociale che gestisce diversi asili comunali non può immatricolare un autobus per "uso proprio" e destinarlo a scuolabus per il trasporto di alunni poiché, nel caso di specie, non sarebbe destinato al soddisfacimento dell'attività principale che persegue la cooperativa, ma sarebbe destinato ad una attività temporanea della stessa a beneficio di terzi.
* Alcuni quad, riconoscibili dalla targa di immatricolazione di colore gialla, sono regolarmente immatricolati come "Trattrice agricola" e destinati a locazione, ai sensi dell'art. 110, comma 2 del C.d.S. (nel presente caso risultano di proprietà di imprese esercenti l'attività di locazione). In ragione della loro immatricolazione, questi possono essere destinati solo "...nelle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni; possono, altresì, portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività" e "nelle operazioni di manutenzione e tutela del territorio" (art. 57, comma 1 del C.d.S.). Il loro diverso utilizzo (noleggio per escursioni su strade asfaltate o sterrate che nulla hanno a che vedere con la loro destinazione) comporta la violazione al disposto dell'art. 82, commi 2 e 10 del C.d.S. con la sospensione del documento di circolazione da uno a sei mesi (se trattasi di prima infrazione) o da sei a dodici mesi (se trattasi di seconda infrazione).
* Il trasporto di persone (le cui generalità vanno trascritte nel verbale di contestazione) a bordo di rimorchio o semirimorchio immatricolato per trasporto di cose, costituisce violazione al disposto dell'art. 82, commi 8 e 10 del C.d.S., con la sanzione accessoria della sospensione del documento di circolazione da 1 a 6 mesi (alla prima infrazione o da 6 a 12 mesi alla seconda infrazione) che è estesa all'intero complesso veicolare.
* Un'autovettura intestata ad una società ed immatricolata ad uso di terzi - locazione senza conducente (LSC) non può essere condotta dal titolare della società stessa per un uso personale o privato in quanto "Si ha l'uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione. Negli altri casi il veicolo si intende adibito a uso proprio". La contestazione della relativa violazione (art. 82, comma 8 del C.d.S.) deve essere debitamente dimostrata poiché, in alcuni casi, l'utilizzo del veicolo potrebbe essere direttamente connesso all'attività della società.
* Nonostante che il Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Dipartimento dei Trasporti Terrestri con la circolare prot. n. 886/EF AG del 12/10/2000 (Veicoli con attrezzatura per trasporto in regime di temperatura controllata) e ripresa dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/26112/108/16 del 13/11/2000, abbia affermato che, nel rispetto dell'osservanza delle specifiche norme sanitarie qualora siano trasportati generi alimentari, " ... si conferma che anche con i veicoli con attrezzature per trasporto a temperatura controllata, purché vengano osservate tutte le specifiche norme igienico-sanitarie, possono essere trasportate tutte le tipologie di merci.
Si è ritenuto di fornire tali chiarimenti per evitare che i veicoli ATP debbano necessariamente effettuare ritorni a vuoto, risultando quindi penalizzati dal particolare tipo di attrezzatura di cui sono dotati.", vale la pena rammentare che, non essendo intervenuta alcuna norma modificatrice, le tipologie di merci trasportate con i veicoli classificati "autoveicoli per trasporti specifici" (secondo la definizione di cui all'art. 54, comma 1, lettera f) del C.d.S.) dotata di attrezzature per trasporto a temperatura controllata (ATP), costituisce una destinazione diversa da quella indicata sulla carta di circolazione, e quindi la violazione al disposto contenuto nell'art. 82, commi 8 e 10 del C.d.S..
* Il trasporto di persone all'interno del caravan (o roulotte), le cui generalità vanno trascritte nel verbale di contestazione, durante la marcia costituisce violazione al disposto contenuto nell'art. 82, commi 8 e 10 del C.d.S., con la sanzione accessoria della sospensione del documento di circolazione da 1 a 6 mesi (alla prima infrazione o da 6 a 12 mesi alla seconda infrazione), in quanto destinato diversamente da quanto indicato nella sua carta di circolazione.
* L'art. 84, comma 2 del C.d.S. consente, a precise condizioni, l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni e autoarticolati locati senza conducente nell'ambito del trasporto di merci su strada per conto di terzi, ma non anche a titolo di comodato, per le cui fattispecie sanzionatorie si rimanda all'art. 82 del C.d.S..
* Alla luce del disposto contenuto nell'art. 54, comma 1, lett. d) del C.d.S., gli autocarri, anche se vuoti, sono definiti "veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse" e per tale motivo sussiste la violazione prevista dall'art. 82, comma 8 dello stesso C.d.S. ogni qualvolta sia trasportata su un autocarro una persona estranea al servizio di trasporto, ancorchè si tratti di componente dell'impresa familiare per conto della quale il conducente (anche se titolare dell'impresa esercitata sotto forma di impresa familiare) sta eseguendo il trasporto.
A meno che dimostri che fossero diretti nel luogo in cui era prevista l'effettuazione di un carico merci (Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 10853 del 08/05/2013).
* Così come disposto dal Decreto Dirigenziale 05.11.1996 (Normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli di soccorso avanzato con personale medico ed infermieristico a bordo), pubblicato in G.U. n. 268 del 15.11.1996, gli autoveicoli destinati al trasporto delle attrezzature necessarie al primo soccorso con personale medico ed infermieristico a bordo, denominati "autoveicoli di soccorso avanzato", rientrano nella categoria internazionale M1 quali autoveicoli per uso speciale distinti da particolari attrezzature (da considerarsi destinati ad uso proprio gli autoveicoli di soccorso avanzato in proprietà o usufrutto di aziende sanitarie locali, ospedali, cliniche, Croce rossa italiana ed associazioni di pubblica assistenza o volontaristiche riconosciute, ovvero se da tali soggetti siano acquistate con patto di riservato dominio o prese in locazione con facoltà di compera), e quindi devono rispettare criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale riservate ai veicoli appartenenti alla categoria M1.
* Alla luce della definizione contenuta nell'art. 54, comma 1, lett. d) del C.d.S., gli autocarri - a prescindere se intestati a persona fisica o giuridica e se immatricolato ad uso proprio o di terzi - sono "veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse"; per tale motivo il trasporto di persone diverse dal conducente a bordo dello stesso che non sono attinenti all'uso o al trasporto dei materiali trasportati o da trasportare è sanzionato dall'art. 82, commi 8 e 10 del C.d.S. e con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi.
* La ricevuta dello studio di consulenza, rilasciata in caso di trasferimento di proprietà e cambio d'uso di un veicolo al nuovo proprietario che acquista un veicolo usato immatricolato (anche per conto di terzi) per adibirlo ad (*** autovettura da piazza ***), non è da ritenersi valida ai fini della circolazione del veicolo per il quale è destinato (taxi) poiché la procedura prevede anche la verifica del possesso dei prescritti requisiti dell'intestatario.
* L'apposizione della targa ripetitrice che identifica il veicolo che lo traina posta nella parte posteriore del rimorchio è obbligatoria per quei rimorchi immatricolati prima del 20/02/2013, per i carrelli appendice e quando la targa di immatricolazione degli autobus da noleggio, di gran turismo e di linea risulti parzialmente ostruita a causa dell'applicazione (ad esempio) del portabiciclette.
* "Non si può parlare di uso di terzi nel caso di trasporto effettuato nell'interesse di persona diversa dal titolare della carta di circolazione, quando non vi sia un contestuale corrispettivo che costituisca la controprestazione economica del servizio reso", come nel caso delle strutture alberghiere (ed in generale le categorie imprenditoriali) "... che - in funzione della propria specifica vocazione d'impresa- trasportino la propria clientela da e per mete specifiche, ubicate all'interno del territorio comunale di appartenenza (i.e.: una stazione ferroviaria, un porto, una stazione di bus, un aeroporto, uno stabilimento od una spiaggia per la balneazione, un impianto sciistico), non vi è pratica incidenza economica, da far risalire neppure alla cosiddetta contrattazione a titolo gratuito, che pure tra cliente ed imprenditore avrebbe senz'altro natura economica. "... se una struttura alberghiera non si limita al trasporto dei propri clienti da e verso mete specifiche (i.e. dal/al porto piuttosto che dalla/alla spiaggia), ma offre invece un servizio di trasporto per mete diversificate su tutta l'isola, per di più a fronte di un corrispettivo specifico, diverso ed aggiuntivo rispetto a quello per il soggiorno, ciò appare in palese violazione delle norme del Codice della strada...".
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