CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO III
DEI VEICOLI

CAPO I
Dei veicoli in generale

 

Articolo 57 CdS
Macchine agricole

(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 206, art. 207, art. 208, art. 209 e art. 210 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni; possono, altresì, portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività. È consentito l'uso delle macchine agricole nelle operazioni di manutenzione e tutela del territorio.
   2. Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si distinguono in:
      a) SEMOVENTI
         1) trattrici agricole: macchine a motore con o senza piano di carico munite di almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione, concepite per tirare, spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso agrario nonché azionare determinati strumenti, eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o semiportate da considerare parte integrante della trattrice agricola;
         2) macchine agricole operatrici a due o più assi: macchine munite o predisposte per l'applicazione di speciali apparecchiature per l'esecuzione di operazioni agricole;
         3) macchine agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili da conducente a terra, che possono essere equipaggiate con carrello separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente. La massa complessiva non può superare 0,7 t compreso il conducente;
      b) TRAINATE
         1) macchine agricole operatrici: macchine per l'esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto di attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole semoventi ad eccezione di quelle di cui alla lettera a), numero 3);
         2) rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici agricole; possono eventualmente essere muniti di apparecchiature per lavorazioni agricole; qualora la massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante della trattrice traente.
   3. Ai fini della circolazione su strada, le macchine agricole semoventi a ruote pneumatiche o a sistema equivalente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine agricole a ruote metalliche, semi pneumatiche o a cingoli metallici, purché muniti di sovrapattini, nonché le macchine agricole operatrici ad un asse con carrello per il conducente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.
   4. Le macchine agricole di cui alla lettera a), numeri 1 e 2, e di cui alla lettera b), numero 1, possono essere attrezzate con un numero di posti per gli addetti non superiore a tre, compreso quello del conducente; i rimorchi agricoli possono essere adibiti per il trasporto esclusivo degli addetti, purché muniti di idonea attrezzatura non permanente.

 

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OSSERVAZIONI

* Per una macchina agricola operatrice trainata eccezionale, priva di motore proprio e che si aggancia ad una macchina agricola semovente, è rilasciato il certificato d'idoneità tecnica alla circolazione in luogo dell'immatricolazione e, conseguentemente, il rilascio della targa di colore giallo.
* I conducenti dei quad immatricolati come "Trattrice agricola" (anche se destinati a locazione, ai sensi dell'art. 110, comma 2 del C.d.S.) ed utilizzati "...nelle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni; possono, altresì, portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività" e "nelle operazioni di manutenzione e tutela del territorio" (art. 57, comma 1 del C.d.S.) non sono obbligati a fare uso del casco protettivo in quanto il veicolo è classificato macchina agricola.
* Alcuni quad, riconoscibili dalla targa di immatricolazione di colore gialla, sono regolarmente immatricolati come "Trattrice agricola" e destinati a locazione, ai sensi dell'art. 110, comma 2 del C.d.S. (nel presente caso risultano di proprietà di imprese esercenti l'attività di locazione). In ragione della loro immatricolazione, questi possono essere destinati solo "...nelle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni; possono, altresì, portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività" e "nelle operazioni di manutenzione e tutela del territorio" (art. 57, comma 1 del C.d.S.). Il loro diverso utilizzo (noleggio per escursioni su strade asfaltate o sterrate che nulla hanno a che vedere con la loro destinazione) comporta la violazione al disposto dell'art. 82, commi 2 e 10 del C.d.S. con la sospensione del documento di circolazione da uno a sei mesi (se trattasi di prima infrazione) o da sei a dodici mesi (se trattasi di seconda infrazione).
* Anche se l'art. 111, comma 1 del C.d.S. dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione, ed il comma 2 prevede che, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti delle macchine agricole di cui sopra, gli uffici del D.T.T. possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singole macchine agricole (a causa, ad esempio, del coinvolgimento in un sinistro stradale che abbia provocato ingenti danni), quest'ultima disposizione, seppur prevista dalla normativa, resta di difficile attuazione in quanto la normativa vigente prevede la sola revisione generale, con periodicità di cinque anni (revisione obbligatoria), ma non anche norme riguardanti l'effettuazione dei controlli per la singola revisione straordinaria (D.M. del M.I.T 07.04.2022 "Recepimento della direttiva delegata 2021/1717 della Commissione del 9 luglio 2021 che modifica la direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aggiornamento di determinate designazioni delle categorie di veicoli e l'aggiunta di eCall all'elenco degli elementi oggetto del controllo, ai metodi, ai motivi dell'esito negativo e alla valutazione delle carenze di cui agli allegati I e III di tale direttiva" pubblicato in G.U. n. 128 del 03.06.2022).
* Una macchina agricola trainata (rimorchio agricolo) per il trasporto di persone agganciata ad una trattrice agricola deve essere di tipo omologato ed equipaggiato secondo quando riportato dall'art. 209 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S., munito di accertamento di idoneità rilasciato, previa richiesta, da un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., ed il trasporto di persone sul rimorchio agricolo può effettuarsi soltanto dal luogo dove ha sede l'azienda agricola o dal centro di raccolta al posto di lavoro, e viceversa secondo quando riportato dall'art. 208 dello stesso regolamento.
 Per tale ultimo motivo non è consentito l'utilizzo di detti complessi veicolari per l'espletamento dei "tours" turistici guidati nelle zone rurali
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* È possibile immatricolare macchine agricole semoventi (trattrici agricole, macchine agricole operatrici a due o più assi, macchine agricole operatrici ad un asse) e trainate (macchine agricole operatrici, rimorchi agricoli) purché aventi massa complessiva non superiore a 6 t, anche a nome di colui che si dichiara proprietario o comproprietari.

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 35858 del 30/09/2021
Circolazione Stradale - Artt. 47, 57 e 106 del Codice della Strada e art. 589 c.p. - Prevenzione antinfortunistica - guida dei trattori agricoli - Obbligo uso della cintura di sicurezza - Obbligo di sorveglianza - Responsabilità penale - In tema di prevenzione antinfortunistica, è immune da censure la responsabilità del datore di lavoro per l'omessa nomina di un preposto e, conseguentemente, per il reato di cui all'art. 589 c.p., comma 2, in relazione all'infortunio occorso al dipendente, conducente di un trattore, deceduto per non aver fatto uso della cintura di sicurezza, a fronte della quale si era limitato a richiami verbali nei suoi confronti.

 

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