CODICE DELLA STRADA
Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
TITOLO III
DEI VEICOLI
CAPO IV
Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici
Articolo 111 CdS
Revisione delle macchine agricole in circolazione
(Vedi art. 111 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 295 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)
1. Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare entro e non oltre il 30 giugno 2015, dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma dell'articolo 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione. Con il medesimo decreto è disposta, a far data dal 30 giugno 2016, la revisione obbligatoria (1) delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione in ragione del relativo stato di vetustà e con precedenza per quelle immatricolate antecedentemente al 1° gennaio 2009, e sono stabiliti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalità ed i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di cui al comma 1, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singole macchine agricole.
3. Nel regolamento sono stabilite le procedure, i tempi e le modalità delle revisioni di cui al presente articolo, nonché, ove ricorrano, i criteri per l'accertamento dei requisiti minimi d'idoneità cui devono corrispondere le macchine agricole in circolazione e del loro stato di efficienza.
4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto emesso di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, può modificare la normativa prevista dal presente articolo in relazione a quanto stabilito in materia da disposizioni della Comunità economica europea.
5. Alle macchine agricole, di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'art. 80, comma 7.
6. Chiunque circola su strada con una macchina agricola che non è stata presentata alla revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87,00 a euro 344,00. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
(1) Modificato dalla Legge 25.02.2022 n. 15, di conversione del D.L. 30.12.2021, n. 228 il calendario delle scadenze per le revisioni di macchine agricole sono soggette alla prescritta revisione come di seguito indicato:
entro il 31.12.2022 se immatricolate entro il 31.12.1983;
entro il 31.12.2023 se immatricolate dal 1.1.1984 al 31.12.1996;
entro il 31.12.2024 se immatricolate dal 1.1.1997 al 31.12.2019;
al quinto anno, entro la fine del mese di prima immatricolazione, se immatricolate dopo il 1.1.2020.
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