CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO III
DEI VEICOLI

CAPO IV
Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici

 

Articolo 110 CdS
Immatricolazione, carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica alla circolazione delle macchine agricole

(Vedi art. 110 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 294 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a), punto 1) e punto 2), e lettera b), punto 2, esclusi i rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento, per circolare su strada sono soggette all'immatricolazione ed al rilascio della carta di circolazione. Quelle invece indicate nello stesso comma 2, lettera a), punto 3), e lettera b), punto 1), con le esclusioni previste all'art. 107, comma 1, ed i rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento per circolare su strada sono soggette al rilascio di un certificato di idoneità tecnica alla circolazione.
   2. La carta di circolazione ovvero il certificato di idoneità tecnica alla circolazione sono rilasciati dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio; il medesimo ufficio provvede alla immatricolazione delle macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a), punto 1) e punto 2), e lettera b), punto 2), ad esclusione dei rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento, a nome di colui che dichiari di essere titolare di impresa agricola o forestale ovvero di impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine agricole, nonché a nome di enti e consorzi pubblici e commercianti di macchine agricole e, limitatamente alle macchine agricole indicate dall'articolo 57, comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), aventi massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile non superiore a 6 t, e ai rimorchi agricoli di cui all'articolo 57, comma 2, lettera b), numero 2), aventi massa complessiva non superiore a 6 t, a nome di colui che si dichiara proprietario (1).
   2-bis. (2) Al fine di promuovere lo sviluppo delle reti di imprese di cui all'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e all'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, alle reti costituite da imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile, finalizzate anche all'acquisto di macchine agricole, è consentita l'immatricolazione ai sensi del comma 2 del presente articolo a nome della rete di imprese, identificata dal codice fiscale, richiesto dalle imprese partecipanti, e dal contratto di rete, redatto e iscritto ai sensi del citato articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 2009, da cui risultino la sede, la denominazione e il programma della rete, previa individuazione di un'impresa della rete incaricata di svolgere le funzioni amministrative attribuite dalla legge al proprietario del veicolo.
   3. Il trasferimento di proprietà delle macchine agricole soggette all'immatricolazione, nonché il trasferimento di sede ovvero di residenza ed abitazione del titolare devono essere comunicati entro trenta giorni, unitamente alla prescritta documentazione ed alla carta di circolazione, all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri rispettivamente dal nuovo titolare e dall'intestatario della carta di circolazione. Detto ufficio annota le relative variazioni sul certificato di circolazione stessa. Qualora il titolo presentato per la trascrizione del trasferimento di proprietà consista in un atto unilaterale, lo stesso ufficio dovrà acquisire anche la dichiarazione di assunzione di responsabilità e provvedere alla comunicazione al nuovo titolare secondo le modalità indicate nell'art. 95, comma 4, in quanto applicabili.
   4. L'annotazione del trasferimento di proprietà è condizionata dal possesso da parte del nuovo titolare dei requisiti richiesti al comma 2.
   5. Il regolamento stabilisce il contenuto e le caratteristiche della carta di circolazione e del certificato di idoneità tecnica, nonché le modalità di svolgimento, in via esclusivamente telematica, degli adempimenti previsti ai commi 2, 2-bis e 3 (3).
   5-bis. (4) Le operazioni di cui ai commi 2, 2-bis e 3 sono svolte dall'Ufficio della motorizzazione civile anche per il tramite dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, attraverso il collegamento telematico con il centro elaborazione dati del Dipartimento per la mobilità sostenibile secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
   6. Chiunque circola su strada con una macchina agricola per la quale non è stata rilasciata la carta di circolazione, ovvero il certificato di idoneità tecnica alla circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173,00 a euro 694,00.
   7. Chiunque circola su strada con una macchina agricola non osservando le prescrizioni contenute nella carta di circolazione ovvero nel certificato di idoneità tecnica, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87,00 a euro 344,00.
   8. Chiunque omette di comunicare il trasferimento di proprietà, di sede o di residenza ed abitazione nel termine stabilito è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42,00 a euro 173,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica alla circolazione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

 

(1) Parole aggiunte dalla Legge 09.11.2021 n. 156, di conversione del D.L. 10.09.2021 n. 121.
(2) Comma inserito dal D.L. 10.09.2021 n. 121 convertito, con modificazioni, nella Legge 09.11.2021 n. 156.
(3) Parole sostituite dalla L. 05.08.2022 n. 108, di conversione, con modificazioni, del D.L. 16.06.2022 n. 68.
(4) Comma inserito dalla L. 05.08.2022 n. 108, di conversione, con modificazioni, del D.L. 16.06.2022 n. 68.

 

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OSSERVAZIONI

* I conducenti dei quad immatricolati come "Trattrice agricola" (anche se destinati a locazione, ai sensi dell'art. 110, comma 2 del C.d.S.) ed utilizzati "...nelle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni; possono, altresì, portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività" e "nelle operazioni di manutenzione e tutela del territorio" (art. 57, comma 1 del C.d.S.) non sono obbligati a fare uso del casco protettivo in quanto il veicolo è classificato macchina agricola.
* Alcuni quad, riconoscibili dalla targa di immatricolazione di colore gialla, sono regolarmente immatricolati come "Trattrice agricola" e destinati a locazione, ai sensi dell'art. 110, comma 2 del C.d.S. (nel presente caso risultano di proprietà di imprese esercenti l'attività di locazione). In ragione della loro immatricolazione, questi possono essere destinati solo "...nelle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni; possono, altresì, portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività" e "nelle operazioni di manutenzione e tutela del territorio" (art. 57, comma 1 del C.d.S.). Il loro diverso utilizzo (noleggio per escursioni su strade asfaltate o sterrate che nulla hanno a che vedere con la loro destinazione) comporta la violazione al disposto dell'art. 82, commi 2 e 10 del C.d.S. con la sospensione del documento di circolazione da uno a sei mesi (se trattasi di prima infrazione) o da sei a dodici mesi (se trattasi di seconda infrazione).
* L’allegato tecnico delle macchine agricole contenente il numero di telaio e l'indicazione della relativa omologazione UE della macchina cui si riferisce è redatto quando le informazioni salienti del mezzo non possono essere riportati nella sua carta di circolazione.

 

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GIURISPRUDENZA

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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