CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO III
DEI VEICOLI

CAPO III
Veicoli a motore e loro rimorchi

Sezione III
Documenti di circolazione e immatricolazione

 

Articolo 95 CdS
Duplicato della carta di circolazione

(Vedi art. 95 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 000 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. (1)
   1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto dirigenziale, stabilisce il procedimento per il rilascio, attraverso il proprio sistema informatico, del duplicato delle carte di circolazione, anche con riferimento ai duplicati per smarrimento, deterioramento o distruzione dell'originale, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.
   2. (2)
   3. (2)
   4. (2)
   5. (2)
   6. (1)
   7. Chiunque circola senza avere con sé l'estratto della carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26,00 a euro 102,00.

 

(1) Comma soppresso dal DLG 29.05.2017 n. 98.
(2) Commi abrogati dal DPR DPR 09.03.2000 n. 105.

 

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OSSERVAZIONI

* Un veicolo munito di attestazione ATP (Accord Trasport Perissable) oggetto di trasferimento di proprietà, al termine della fase di trapasso e di emissione del nuovo DU, necessita anche della richiesta del duplicato dell'attestato ATP, poiché sullo stesso sono sempre riportati i dati del proprietario del veicolo a cui si riferisce.
* Il superamento dei termini di validità del permesso provvisorio di circolazione (anche nel caso di ciclomotore), emesso a seguito di smarrimento, deterioramento o distruzione del documento originale, comporta sempre la contestazione della violazione di cui all'art. 180, commi 1 e 7 del C.d.S. invitando, nel caso specifico, il proprietario del mezzo ad esibire il documento mancante (o valido documento equipollente).
* L'entrata in vigore del DU (Documento Unico di Circolazione e di Proprietà del veicolo) ha escluso la possibilità di rilasciare la carta di circolazione provvisoria ma, qualora l'UMC o lo studio di consulenza si trovi nell'impossibilità di emettere il Documento Unico di Circolazione e di Proprietà del veicolo finalizzato alla sola circolazione in strada del veicolo (e non anche all'immatricolazione dello stesso), può essere emesso dai suddetti soggetti rispettivamente un estratto della carta di circolazione o una ricevuta sostitutiva.
* Il titolare della carta di circolazione, a seguito dello smarrimento, deterioramento o distruzione del documento, deve sporgere regolare denuncia entro 48 ore presso i competenti agli organi di polizia che provvedono, contestualmente, a rilasciare un permesso provvisorio di circolazione, che non autorizza la circolazione del veicolo se non in regola con la prescritta revisione periodica obbligatoria.
* "Il Ministero dell'Interno, con nota prot. n. 27-25/A-157 del 15 settembre 2006 ha fatto conoscere che non sussistono impedimenti al rilascio di patenti di guida e di carte di circolazione in capo a cittadini extracomunitari il cui permesso di soggiorno sia in corso di rinnovo, nel rispetto dei criteri fissati dalla richiamata direttiva del 5 agosto 2006". Conseguentemente "La ricevuta, postale o rilasciata dalle competenti autorità di P.S., attestante la presentazione della richiesta di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno deve ritenersi utile al fine:
   1. della ammissione e dello svolgimento degli esami, sia teorici sia pratici, per il conseguimento della abilitazione alla guida di veicoli;
   2. del rilascio dei documenti di abilitazione alla guida (fogli rosa, patenti di guida, certificati di idoneità alla guida di ciclomotori, ecc.), ivi compresa l'ipotesi di rilascio a seguito di conversione di patenti estere;
   3. del rinnovo di validità e dell'aggiornamento dei documenti di abilitazione alla guida;
   4. del rilascio dei duplicati dei documenti di abilitazione alla guida;
   5. del rilascio dei documenti di circolazione (carte di circolazione, certificati di circolazione per ciclomotori, ecc.);
   6. l'aggiornamento e la duplicazione dei documenti di circolazione
.".

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Penale, Sezione V, sentenza numero 32604 del 05/09/2022
Circolazione Stradale - Art. 95 del Codice della Strada e art. 483 c.p. - Carta di circolazione - Integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico colui che falsamente denunci agli organi di polizia lo smarrimento, sottrazione o la distruzione della carta di circolazione del veicolo precedentemente ritirata, che deve considerarsi un atto pubblico e non certificazione amministrativa in quanto in essa si dà atto della immatricolazione disposta dal pubblico ufficiale previo esame dello stato di conformità del veicolo e che, sulla scorta di tale denuncia, viene rilasciata carta di circolazione provvisoria valida per giorni trenta, trascorsi i quali l'interessato deve richiedere nuova immatricolazione.

 

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