CODICE DELLA STRADA
Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
TITOLO III
DEI VEICOLI
CAPO III
Veicoli a motore e loro rimorchi
Sezione III
Documenti di circolazione e immatricolazione
Articolo 95 CdS
Duplicato della carta di circolazione
(Vedi art. 95 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 000 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)
1. (1)
1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto dirigenziale, stabilisce il procedimento per il rilascio, attraverso il proprio sistema informatico, del duplicato delle carte di circolazione, anche con riferimento ai duplicati per smarrimento, deterioramento o distruzione dell'originale, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.
2. (2)
3. (2)
4. (2)
5. (2)
6. (1)
7. Chiunque circola senza avere con sé l'estratto della carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26,00 a euro 102,00.
(1) Comma soppresso dal DLG 29.05.2017 n. 98.
(2) Commi abrogati dal DPR DPR 09.03.2000 n. 105.
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