Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Civile, Sezione terza, ordinanza n. 1382 del 18 gennaio 2023
Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 1382 del 18/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 82 84 201 203, 204-bis e 205 del Codice della Strada - Locazione senza conducente - Verbale di accertamento violazione - Notificazione delle violazioni - Contestazione - Anche quando bisogna stabilire chi debba rispondere delle infrazioni al codice della strada commesse dal conducente di un veicolo preso a noleggio senza conducente, il destinatario della notifica di un verbale di accertamento violazione o un decreto ingiuntivo o un precetto ha sempre e comunque l'onere di impugnarlo con le forme e nei termini stabiliti dalla legge, a prescindere degli eventuali vizi di cui l'atto è affetto.
FATTI DI CAUSA
1. Nel 2012 la società (Soggetto 1) s.p.a. (che in seguito muterà ragione sociale in (Soggetto 2) s.p.a.), nella veste di agente della riscossione per conto del Comune di (Omissis), notificò alla società (Soggetto 3) s.p.a. una cartella di pagamento dell'importo di euro 41.321,94.
Tale credito scaturiva da sanzioni amministrative irrogate per violazione al codice della strada e commesse in diversi comuni italiani, tra cui il Comune di (Omissis), da parte di conducenti di veicoli di proprietà della (Soggetto 3) s.p.a., società esercente l'attività di autonoleggio.
2. Avverso la suddetta cartella di pagamento la (Soggetto 3) propose opposizione all'esecuzione ex articolo 615 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Palermo.
A fondamento dell'opposizione dedusse di esercitare l'attività di autonoleggio direttore senza conducente; che allorché le vennero notificati i verbali di contestazione delle infrazioni al codice della strada aveva sempre tempestivamente comunicato agli enti accertatori le generalità dei soggetti che, al momento dell'infrazione, risultavano avere noleggiato i veicoli della (Soggetto 3); che di conseguenza essa era "carente di legittimazione passiva", ai sensi dell'articolo 196, primo comma, codice della strada.
3. Con sentenza 10 novembre 2014 n. 5437 il Tribunale di Palermo accolse l'opposizione ed annullò la cartella. Il Tribunale ritenne che in base al combinato disposto degli articoli 84 e 196 del codice della strada, nel caso di infrazioni commesse da conducenti di veicoli presi a noleggio, della sanzione pecuniaria conseguentemente irrogata dovessero rispondere in solido il conducente e il locatario.
La sentenza venne appellata dal Comune di (Omissis).
4. Con sentenza 19 settembre 2019 n. 1825 la Corte d'appello di Palermo accolse il gravame e dichiarò inammissibile l'opposizione all'esecuzione proposta dalla (Soggetto 3).
Ritenne la Corte d'appello che l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso una cartella di pagamento emessa per il recupero di sanzioni amministrative irrogate per violazioni al codice della strada può essere proposta in un solo caso: quando l'opponente deduca che la cartella ha rappresentato il primo atto dal quale ha appreso dell'avvenuto irrogazione di cassazione.
Negli altri casi, invece, l'opponente ha l'onere di avvalersi dello speciale procedimento di cui all'articolo 7 d.lgs. 150/11.
Nel caso di specie, ha concluso la Corte d'appello, i verbali di contestazione delle infrazioni erano stati tutti notificati alla (Soggetto 3), e dunque la notifica della cartella di pagamento non rappresentò il primo atto dal quale la (Soggetto 3) apprese della contestazione. Di conseguenza, la cartella andava impugnata col rito speciale, e non già con l'opposizione ex articolo 615 c.p.c..
5. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dalla (Soggetto 3) con ricorso fondato su un solo motivo.
Il Comune di (Omissis) ha resistito con controricorso.
Entrambi hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo la società ricorrente prospetta sia il vizio di violazione di legge di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., sia quello di "insufficienza della motivazione circa un fatto decisivo", formalmente richiamando l'art. 360 n. 5 c.p.c..
Sotto il primo profilo, denuncia nell'intitolazione del motivo la violazione dell'art. 615 c.p.c.; dell'art. 7 d. Igs. 150/11 e di sette diverse norme del codice della strada.
Al di là di tali riferimenti normativi, non tutti pertinenti, nella illustrazione del motivo è sviluppato un sillogismo così riassumibile:
a) il rimedio dell'opposizione ex 615 c.p.c. è doveroso quando l'opponente assume che il creditore procedente non è in possesso di un valido titolo esecutivo;
b) nel caso di specie il Comune di (Omissis) non aveva un valido titolo esecutivo per due ragioni:
b') sia perché la (Soggetto 3) non era tenuta al pagamento della sanzione ai sensi dell'articolo 196 codice della strada;
b") sia perché la comunicazione inviata da (Soggetto 3) al Comune di (Omissis), contenente le generalità del trasgressore, "ha evitato che il verbale diventasse titolo esecutivo".
Tale censura è reiterata nell'intero ricorso e supportata con vari argomenti.
1.1. Il ricorso è infondato.
Rispetto alle molteplici deduzioni svolte dalla società ricorrente è dirimente il rilievo che colui il quale si veda notificare un "verbale di accertamento violazione", quali che siano i vizi da cui quell'atto possa in teoria essere affetto, ha sempre e comunque l'onere di impugnarlo con le forme e nei termini stabiliti dalla legge. Allo stesso modo, ad esempio, di chi si veda notificare un decreto ingiuntivo che assume illegittimo, od un precetto che si vorrebbe nullo.
Nel presente giudizio, pertanto, lo stabilire chi debba rispondere delle infrazioni al codice della strada commesse dal conducente di un veicolo preso a nolo era questione che doveva essere fatta valere con la tempestiva impugnazione del verbale.
La circostanza che le norme sostanziali possano essere interpretate nel senso che esse escludano ogni responsabilità del proprietario del veicolo dato a nolo - al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente - non ha affatto impedito l'inoppugnabilità del verbale e la formazione del titolo esecutivo, Quella eventuale violazione, piuttosto, costituiva un vizio di validità del verbale di accertamento, che (Soggetto 3) avrebbe dovuto far valere come motivo di impugnazione.
1.2 Le conclusioni che precedono non sono infirmate dalla giurisprudenza di legittimità invocata dalla ricorrente.
In particolare, per quanto riguarda il decisum di Sez. 1, Sentenza n. 16717 del 24/08/2004, a torto invocata dalla ricorrente, v'è da osservare che in quel caso questa Corte non accolse le pretese del noleggiatore, ma ne dichiarò inammissibile il ricorso, per difetto di specificità.
1.3. Non ignora tuttavia il Collegio che, in fattispecie analoga, la decisione pronunciata da Sez. 3, Ordinanza n. 108:33 del 05/06/2020, pervenne a conclusioni differenti da quelle odierne, affermando che "il locatario risponde delle infrazioni al codice della strada in via solidale con l'autore della
violazione, non essendovi alcuna ragione per ipotizzare una corresponsabilità del proprietario locatore che, nell'ipotesi in cui abbia ottemperato all'onere di comunicare la generalità del detto locatario, deve essere ritenuto estraneo ad ogni responsabilità, non avendo avuto la materiale disponibilità del veicolo".
1.4. Ritiene nondimeno il Collegio che tale (isolata) pronuncia non offra argomenti idonei a superare il consolidato orientamento di segno opposto, cui il Collegio intende dare seguito (orientamento condiviso, ex multis, da Sez. 3, Ordinanza n. 8144 del 2020; Sez. 3, Ordinanza n. 8143 del 2020; Sez. 2, Ordinanza n. 30249 del 2019; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15086 del 2019; Cass., ord., 31/10/2019, n. 28030; Cass., ord. 31/10/2019, n. 28209; Cass., ord., 19/02/2019, n. 4735; Cass., ord., 17/01/2019, n. 1238; Sez. 2, Ordinanza n. 1214 del 2019; Sez. 3, Ordinanza n. 9822 del 2018; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1845 del 2018).
Secondo questo maggioritario orientamento, se il noleggiatore riceve la notifica di un verbale di accertamento di violazione "non si può limitare a comunicare i nominativi dei locatari, ma deve proporre ricorso per impedire, in tesi, che i verbali di accertamento divenissero definitivi nei propri confronti (così Sez. 3, Ordinanza n. 8144 del 2020).
1.5. Né è persuasivo il richiamo alla circolare interpretativa del 1994, emanata dal Ministero dell'Interno per avallare l'interpretazione del codice della strada sostenuta dalla ricorrente.
Una circolare interpretativa, infatti, può avere l'unico effetto di vincolare il comportamento degli interna corporis dell'Amministrazione che l'ha emanata, ma non i terzi, ne’ l'Autorità giudiziaria.
Anche su tale questione la giurisprudenza richiamata dalla ricorrente (e cioè Sez. 5, Sentenza n. 3907 del 12.3.2012), non è pertinente, in quanto non solo avente ad oggetto in facto una fattispecie diversa da quella oggi in esame, ma soprattutto perché quella sentenza non ha affatto affermato che da una circolare possano sorgere diritti, od obblighi, per i soggetti estranei all'amministrazione.
Il caso deciso da Cass. 3907/12, infatti, aveva ad oggetto la domanda di rimborso dell'IVA indebitamente versata da un agente della riscossione sui saggi esattoriali. Era discusso se la prescrizione del diritto al rimborso decorresse dal pagamento dell'imposta, o dalla successiva circolare con cui il Ministero delle Finanze riconobbe, prendendo atto della giurisprudenza consolidata, che quella imposta non era dovuta.
Questa Corte ha reputato corretta la seconda ipotesi, non già affermando che fu la Circolare ad attribuire il diritto al rimborso, ma sostenendo una cosa ben diversa: ovvero che l'agente della riscossione, in quanto esso stesso organo dell'Amministrazione, era tenuto ad attenersi "alle istruzioni e circolari che fino a quel momento avevano negato il diritto al rimborso", e dunque non poteva pretendere il rimborso di una imposta prima che l'amministrazione di cui il creditore era parte ne avesse riconosciuta l'illegittimità.
Ne', infine, potrebbe rilevare qualsiasi mutamento della disciplina positiva sulla identificazione dei responsabili delle infrazioni al codice della strada commesse da utilizzatori di veicoli in noleggio, siccome manifestamente non retroattiva e, comunque, inidonea a sovvertire la preclusione equiparata al giudicato sul punto formatosi a seguito della mancata adeguata reazione alla notificazione del verbale.
2. La particolarità della questione e l'esistenza di una precedente decisione difforme nella giurisprudenza di questa Corte costituiscono gravi motivi che giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
(-) rigetta il ricorso;
(-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità;
(-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 11 ottobre 2022.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2023.
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