CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO III
DEI VEICOLI

CAPO IV
Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici

 

Articolo 114 CdS
Circolazione su strada delle macchine operatrici

(Vedi art. 114 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 295, art. 296, art. 297, art. 298, art. 299, art. 300, art. 301, art. 302, art. 303, art. 304, art. 305 e art. 306 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Le macchine operatrici per circolare su strada devono rispettare per le sagome e masse le norme stabilite negli articoli 61 e 62 e per le norme costruttive ed i dispositivi di equipaggiamento quelle stabilite dall'art. 106.
   2. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette ad immatricolazione presso gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, che rilasciano la carta di circolazione a colui che dichiari di essere il proprietario del veicolo.
   2-bis. Le prescrizioni di cui al comma 2 non si applicano ai carrelli di cui all'articolo 58, comma 2, lettera c), qualora circolino su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le relative prescrizioni tecniche per l'immissione in circolazione.
   3. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette altresì alla disciplina prevista dagli articoli 99, 107, 108, 109, 111 e 112. Le macchine operatrici che per necessità funzionali hanno sagome e massa eccedenti quelle previste dagli articoli 61 e 62 sono considerate macchine operatrici eccezionali; ad esse si applicano le norme previste dall'art. 104, comma 8, salvo che l'autorizzazione per circolare ivi prevista è valida per un anno e rinnovabile.
   4. Le macchine operatrici semoventi per circolare su strada devono essere munite di una targa contenente i dati di immatricolazione; le macchine operatrici trainate devono essere munite di una speciale targa di immatricolazione.
   5. La modalità per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3, nonché per quelli riguardanti le modificazioni nella titolarità del veicolo ed il contenuto e le caratteristiche della carta di circolazione sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
   6. Le modalità per l'immatricolazione, gestite esclusivamente in via telematica, (1) e la targatura sono stabilite dal regolamento.
   6-bis. (2) Le operazioni di cui al comma 2 sono svolte dall'Ufficio della motorizzazione civile anche per il tramite dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, attraverso il collegamento telematico con il centro elaborazione dati del Dipartimento per la mobilità sostenibile secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
   7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle medesime sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie, previste per le analoghe violazioni commesse con macchine agricole.

 

(1) Parole inserite dalla L. 05.08.2022 n. 108, di conversione, con modificazioni, del D.L. 16.06.2022 n. 68.
(2) Comma inserito dalla L. 05.08.2022 n. 108, di conversione, con modificazioni, del D.L. 16.06.2022 n. 68.

 

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OSSERVAZIONI

* La macchina operatrice che circola su pubblica via (o in area interessata che abbia il requisito del pubblico passaggio, ove indiscriminatamente chiunque può circolare), deve essere munita - tra l'altro - di targa di immatricolazione, carta di circolazione ed assicurazione di R.C. obbligatoria. La mancanza del documento di circolazione, in quanto mai rilasciato, viola il disposto contenuto nell'art. 114, comma 2 del C.d.S. in relazione all'art. 110, comma 6 del C.d.S.. Quale obbligato in solido è indicato colui che si dichiara proprietario del veicolo.
* La circolazione su strada di un carrello elevatore, (per alcuni anche "muletto") "mezzo operativo dotato di ruote e azionato da motori elettrici, diesel e a gas, che viene usato per il sollevamento e la movimentazione di merci all'interno dei depositi di logistica o per il carico e scarico di merci dai mezzi di trasporto" (fonte: Wikipedia) per brevi spostamenti ed in modo saltuario, è ammessa a condizione di ottenere apposita autorizzazione, della validità massima di un anno prorogabile, rilasciata dai competenti uffici della UMC "... competente per territorio, al quale va presentata la domanda per l'autorizzazione alla circolazione saltuaria del carrello, provvederà, previo benestare dell'Ente proprietario della Strada, a rilasciare al richiedente un'autorizzazione su un modello conforme...".
 Durante la circolazione, inoltre, dovrà, a titolo esemplificativo:
   - tenere una velocità non superiore a 10 km/h
   - essere munito di una scheda tecnica sottoscritta in originale dal costruttore contenente i seguenti dati: nome del costruttore, tipo, numero di serie, dimensioni (lunghezza, larghezza, altezza, interassi, sbalzi); masse (a vuoto, a pieno carico, massime ammesse per ogni asse, eventuale massa rimorchiabile); pneumatici ammessi; anno di costruzione; tipo di motore e alimentazione, con relativi estremi dell'omologazione se di tipo termico;
   - essere munito dei dispositivi supplementari a luce lampeggiante gialla o arancione;
   - essere dotato di pannelli retroriflettenti a strisce bianche e rosse (o di analoghi sistemi) atti a segnalare l'ingombro dei dispositivi di sollevamento ovvero le parti a sbalzo di sezione ridotta;
   - essere munito di almeno un dispositivo retrovisore collocato sul lato sinistro che consenta la visibilità verso il retro nonché, se munito di cabina con parabrezza, di un dispositivo tergicristallo;
   - essere munito delle certificazioni, rilasciate dal costruttore, di rispondenza alla direttiva macchine (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Decreto 14.01.2014, pubblicato in G.U. n. 28 del 04.02.2014).
* La circolazione su strada delle macchine operatrici che, "In quanto veicoli possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione" (art. 58, comma 1, periodo 2 del C.d.S.), anche con agganciato un rimorchio, è ammessa a condizione che sia finalizzata unicamente al trasporto di beni strumentali e/o di materiali connessi all'attività di cantiere, escludendo il trasporto di altri beni per conto proprio o di terzi.

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 30430 del 17/10/2022
Circolazione Stradale - Art. 58, 94 e 114 del Codice della Strada - Macchine operatrici e macchine operatrici semoventi - Destinazione o meno alla circolazione - Compravendita - In fase di compravendita, la distinzione tra macchine operatrici destinate alla circolazione e macchine operatrici semoventi non destinate alla circolazione non appare rilevante in quanto, per entrambe le tipologie di macchinari, la normativa prevede la registrazione presso un ufficio provinciale della motorizzazione civile con l'indicazione dei dati del proprietario e il rilascio di una certificazione di avvenuta registrazione, nonché prevede la comunicazione dei trasferimenti di proprietà e, pertanto, una semplice attività di verifica del pubblico registro o della carta di circolazione farebbe emergere eventuali incongruenze circa la proprietà del mezzo.

.Corte di Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza numero 8620 del 29/04/2015
Circolazione Stradale - Artt. 3, 46, 47, 58, 114 e 193 del Codice della Strada - Sinistro - Autocarro gru munito di braccio elevatore - Concetto di circolazione stradale - Operatività della garanzia per la R.C.A. del veicolo - Attività speciali di carico e scarico - Nell'ampio concetto di circolazione stradale indicato nell'art. 2054 c.c., è compresa anche la posizione di arresto del veicolo, sia in relazione all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia in relazione alle operazioni eseguite in funzione della partenza o connesse alla fermata, sia ancora con riguardo a tutte le operazioni cui il veicolo è destinato a compiere e per il quale esso può circolare nelle strade. Ne consegue che per l'operatività della garanzia per la R.C.A. è necessario il mantenimento da parte del veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull'area ad essa parificata, delle caratteristiche che lo rendono tale sotto il profilo concettuale e, quindi, in relazione alle sue funzionalità, sia sotto il profilo logico che sotto quello di eventuali previsioni normative, risultando, invece, indifferente l'uso che in concreto si faccia del veicolo, sempreché che esso rientri in quello che secondo le sue caratteristiche il veicolo stesso può avere.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, sentenza numero 316 del 09/01/2009
Circolazione Stradale - Artt. 3, 46, 47, 58, 114 e 193 del Codice della Strada - Sinistro - Impiego del meccanismo di sollevamento installato su una macchina operatrice nell'ambito di un'operazione industriale - Ribaltamento dovuto alla mancanza di adeguato appoggio al suolo - Operatività dell'obbligo assicurativo e della conseguente copertura - Fasi della circolazione - Nella L. n. 990 del 1969, il presupposto dell'operatività dell'obbligo assicurativo e della conseguente copertura è il trovarsi del veicolo su strada di uso pubblico o su area a questa equiparata in una condizione che sia riconducibile ad un momento della circolazione, ivi compresa anche la sosta, mentre non ha dignità di presupposto ulteriore la correlazione dell'uso del veicolo, secondo le potenzialità sue proprie, con le varie modalità con cui può atteggiarsi la circolazione. Ne discende che, quando il veicolo è un'autogru, ad integrare il presupposto di operatività della copertura assicurativa è sufficiente che essa si trovi in sosta su una strada di uso pubblico o su un'area ad essa equiparata, restando indifferente se durante la sosta essa operi o meno quale macchina operatrice.

 

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