CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO III
DEI VEICOLI

CAPO IV
Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici

 

Articolo 106 CdS
Norme costruttive e dispositivi di equipaggiamento delle macchine agricole

(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 269, art. 270, art. 271, art. 272, art. 273, art. 274, art. 275, art. 276, art. 277, art. 278, art. 279, art. 280, art. 281, art. 282, art. 283, art. 284, art. 285, art. 286, art. 287, art. 288 e art. 289 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, devono essere costruite in modo che, ai fini della circolazione stradale, garantiscano sufficiente stabilità sia quando circolano isolatamente, sia quando effettuano il traino, se previsto, sia, infine, quando sono equipaggiate con attrezzi portati o semiportati dei quali deve essere garantito il bloccaggio tridimensionale. Le macchine agricole semoventi devono essere inoltre costruite in modo da consentire un idoneo campo di visibilità, anche quando sono equipaggiate con cabina di guida chiusa, con dispositivi di protezione del conducente e con attrezzi portati o semiportati. Il sedile del conducente deve essere facilmente accessibile e confortevole ed i comandi adeguatamente agibili.
   2. Le macchine agricole semoventi indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a), escluse quelle di cui al punto 3), devono essere munite di:
      a) dispositivi per la segnalazione visiva e per l'illuminazione;
      b) dispositivi per la frenatura;
      c) dispositivo di sterzo;
      d) dispositivo silenziatore del rumore emesso dal motore;
      e) dispositivo per la segnalazione acustica;
      f) dispositivo retrovisore;
      g) ruote o cingoli idonei per la marcia su strada;
      h) dispositivi amovibili per la protezione dalle parti pericolose;
      i) dispositivi di agganciamento, anche amovibili, se predisposte per il traino;
      l) superfici trasparenti di sicurezza e dispositivo tergivetro del parabrezza.
   3. Le macchine agricole semoventi indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a), punto 3), devono essere munite, con riferimento all'elencazione del comma 2, dei dispositivi di cui alle lettere b), c), d), g) ed h); devono inoltre essere munite dei dispositivi di cui alla lettera a), anche se amovibili; nel limite di massa di 0,3 t possono essere sprovviste dei dispositivi di cui alla lettera b).
   4. Le macchine agricole trainate indicate nell'art. 57, comma 2, lettera b), devono essere munite dei dispositivi di cui al comma 2, lettere a), b), g), h) ed i); le macchine agricole trainate di cui all'art. 57, comma 2, lettera b), punto 1, se di massa complessiva inferiore od uguale a quella rimorchiabile riconosciuta alla macchina agricola traente per macchine operatrici trainate prive di freni, possono essere sprovviste dei dispositivi di cui alla lettera b) del comma 2. Sulle macchine agricole trainate, esclusi i rimorchi agricoli, è consentito che i dispositivi di cui alla lettera a) siano amovibili.
   5. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche costruttive delle macchine agricole e ai dispositivi di cui le stesse devono essere munite, quando non espressamente previste dal regolamento, sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, fatte salve le competenze del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in materia di emissioni inquinanti e di rumore. Con lo stesso strumento possono essere stabilite caratteristiche, numero e modalità di applicazione dei dispositivi di cui al presente articolo.
   6. Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, devono inoltre rispondere alle disposizioni relative ai mezzi e sistemi di difesa previsti dalle normative per la sicurezza e igiene del lavoro, nonché per la protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento.
   7. Qualora i decreti di cui al comma 5 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive del Consiglio o della Commissione delle Comunità Europee, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive; per l'omologazione si fa salva la facoltà, per gli interessati, di richiedere l'applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanate dall'ufficio europeo per le Nazioni unite - Commissione economica per l'Europa, accettati dal Ministero competente per la materia.
   8. Con gli stessi decreti può essere reso obbligatorio il rispetto di norme di unificazione attinenti alle disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

 

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OSSERVAZIONI

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 32434 del 05/09/2022
Circolazione Stradale - Artt. 57, 106, 107 e 124 del Codice della Strada - Reato di omicidio colposo, aggravato dalla violazione della disciplina prevenzionistica - Ribaltamento di macchina agricola - Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell'infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore che, nell'espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi, ne' l'adempimento di tali obblighi è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 35858 del 30/09/2021
Circolazione Stradale - Artt. 47, 57 e 106 del Codice della Strada e art. 589 c.p. - Prevenzione antinfortunistica - guida dei trattori agricoli - Obbligo uso della cintura di sicurezza - Obbligo di sorveglianza - Responsabilità penale - In tema di prevenzione antinfortunistica, è immune da censure la responsabilità del datore di lavoro per l'omessa nomina di un preposto e, conseguentemente, per il reato di cui all'art. 589 c.p., comma 2, in relazione all'infortunio occorso al dipendente, conducente di un trattore, deceduto per non aver fatto uso della cintura di sicurezza, a fronte della quale si era limitato a richiami verbali nei suoi confronti.

 

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