REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA

Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO III
DEI VEICOLI

CAPO IV
Veicoli a motore e loro rimorchi

§ 2. Costruzione ed equipaggiamento delle macchine agricole
(Art. 106 Codice della Strada)

Articolo 278 Reg. CdS
DPR n. 495/1992
Dispositivo di sterzo delle macchine agricole

(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 106 del Codice della Strada)

   1. Il dispositivo di sterzo delle macchine agricole semoventi, di cui all'articolo 57 del codice, deve rispondere alle prescrizioni riportate in tabelle di unificazione approvate dal Ministro dei trasporti e della navigazione.

 

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