REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA
Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
TITOLO III
DEI VEICOLI
CAPO IV
Veicoli a motore e loro rimorchi
§ 2. Costruzione ed equipaggiamento delle macchine agricole
(Art. 106 Codice della Strada)
Articolo 273 Reg. CdS
DPR n. 495/1992
Dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione delle macchine agricole
(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 106 del Codice della Strada)
1. Le macchine agricole semoventi e trainate devono essere munite dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 4 maggio 1983. Le caratteristiche di tali dispositivi, le quote di montaggio nonché gli angoli di visibilità devono rispondere alle prescrizioni riportate nell'allegato 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212.
2. Le attrezzature agricole portate o semiportate, qualora con la loro sagoma occultino i dispositivi di segnalazione visiva o di illuminazione delle macchine agricole semoventi a cui sono collegate, devono essere equipaggiate con i dispositivi che occultano; tali dispositivi possono essere montati su supporto amovibile.
3. Con provvedimento del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, possono essere stabilite prescrizioni diverse da quelle indicate nei commi precedenti, quando particolari esigenze di sicurezza lo richiedano.
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