REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA

Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO III
DEI VEICOLI

CAPO IV
Veicoli a motore e loro rimorchi

§ 2. Costruzione ed equipaggiamento delle macchine agricole
(Art. 106 Codice della Strada)

Articolo 277 Reg. CdS
DPR n. 495/1992
Efficienza della frenatura dei treni costituiti da macchine agricole

(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 106 del Codice della Strada)

   1. Nei treni costituiti da una macchina agricola semovente, di cui all'articolo 57 del codice, e da una macchina agricola operatrice trainata priva di freni, di massa complessiva a pieno carico non superiore a quella della macchina agricola semovente, ovvero in quelli costituiti da una trattrice agricola e da un rimorchio agricolo considerato parte integrante della trattrice stessa, ai sensi dell'articolo 276, comma 1, l'efficienza ottenuta con il dispositivo di frenatura di servizio deve garantire decelerazioni medie minime, riferite alle diverse velocità, quali risultano dalla tabella III.4 che fa parte integrante del presente regolamento.
   2. Qualora il dispositivo sia comandato a pedale, il risultato di cui sopra deve essere ottenuto esercitando sul pedale una forza non superiore a 60 daN.
   3. Per determinare l'efficienza della frenatura dopo il riscaldamento dei freni, il treno a pieno carico viene mantenuto ad una velocità stabilizzata, prossima all'80% di quella massima verificata, su percorso in discesa della pendenza del 10% e della lunghezza di 1 km; alla fine del percorso l'efficienza residua della frenatura di servizio deve garantire una decelerazione media minima, calcolata in base alla distanza di frenatura, non inferiore al 70% di quella regolamentare né al 60% del valore relativo alla prova con freno freddo.
   4. Con provvedimento del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, possono essere stabilite prescrizioni diverse da quelle indicate nei commi precedenti.

 

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