CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO III
DEI VEICOLI

CAPO I
Dei veicoli in generale

 

Articolo 62 CdS
Massa limite

(Vedi art. 62 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 218 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. La massa limite complessiva a pieno carico di un veicolo, salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, costituita dalla massa del veicolo stesso in ordine di marcia e da quella del suo carico, non può eccedere 5 t per i veicoli ad un asse, 8 t per quelli a due assi e 10 t per quelli a 3 o più assi.
   2. Con esclusione dei semirimorchi, per i rimorchi muniti di pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm2, la massa complessiva a pieno carico non può eccedere 6 t se ad un asse, con esclusione dell'unità posteriore dell'autosnodato, 22 t se a due assi e 26 t se a tre o più assi.
   3. Salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 104, per i veicoli a motore isolati muniti di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm2 e quando, se trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore ad 1 m, la massa complessiva a pieno carico del veicolo isolato non può eccedere 18 t se si tratta di veicoli a due assi e 25 t se si tratta di veicoli a tre o più assi; 26 t e 32 t, rispettivamente, se si tratta di veicoli a tre o a quattro o più assi quando l'asse motore è munito di pneumatici accoppiati e di sospensioni pneumatiche ovvero riconosciute equivalenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Qualora si tratti di autobus o filobus a due assi, la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere 19,5 t (1).
   4. Nel rispetto delle condizioni prescritte nei commi 2, 3 e 6, la massa complessiva di un autotreno a tre assi non può superare 24 t, quella di un autoarticolato o di un autosnodato a tre assi non può superare 30 t, quella di un autotreno, di un autoarticolato o di un autosnodato non può superare 40 t se a quattro assi e 44 t se a cinque o più assi.
   5. Qualunque sia il tipo di veicolo, la massa gravante sull'asse più caricato non deve eccedere 12 t.
   6. In corrispondenza di due assi contigui la somma delle masse non deve superare 12 t se la distanza assiale è inferiore a 1 m; nel caso in cui la distanza assiale sia pari o superiore a 1 m ed inferiore a 1,3 m, il limite non può superare 16 t; nel caso in cui la distanza sia pari o superiore a 1,3 m ed inferiore a 2 m, tale limite non può eccedere 20 t.
   7. Chiunque circola con un veicolo che supera compreso il carico, salvo quanto disposto dall'art. 167, i limiti di massa stabiliti dal presente articolo e dal regolamento è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 10.
   7-bis. (2)

 

(1) Periodo sostituito dalla Legge 09.11.2021 n. 156, di conversione del D.L. 10.09.2021 n. 121.
(2) Abrogato con Legge 24.03.2012 n. 27, di conversione del D.L. 24.01.2012 n. 1.

 

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OSSERVAZIONI

* Un autocarro immatricolato mezzo d'opera che sul proprio documento di circolazione, alla voce O.1 (massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile con rimorchio frenato), non riporta alcun dato, è indice che il veicolo - in sede di omologazione o approvazione - non è stato ritenuto atto al traino. Per tale motivo al veicolo non può essere agganciato alcun rimorchio.
* Genericamente, nel rilevamento della massa dei veicoli a motore (effettuato con gli strumenti di pesa di tipo statico in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge oppure effettuato con gli strumenti di pesa di tipo dinamico in dotazione agli organi di polizia, omologati o approvati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) si applica rispettivamente una riduzione pari al 5% o al 10% del valore misurato (art. 167 del C.d.S.).
 Nel trasporto su strada dei materiali pericolosi (ADR), invece, non si applica alcuna tolleranza di sovraccarico accertato.
* Sulla carta di circolazione del veicolo le masse (indicata con la lettera "F") sono così suddivise:
  •  con la lettera "F.1" è indicata la massa massima a carico tecnicamente ammissibile (ad eccezione dei motocicli), espressa in kg;
  • con la lettera "F.2" è indicata la massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione, espressa in kg (questo valore di riferimento si applica al veicolo isolato);
  •  con la lettera "F.3" è indicata la massa massima a carico ammissibile dell'insieme (costituito dal veicolo motrice e dal rimorchio) in servizio nello Stato membro di immatricolazione, espressa in kg.
   In alternativa, la massa complessiva può ottenersi anche sommando i valori alla lettera "F.2" della motrice e quello alla lettera "F.2" del rimorchio.
Per gli autoarticolati, invece, la massa complessiva si ottiene sommando i valori alla lettera "G" del trattore e quello alla lettera "F.2" del semirimorchio.
* Il margine di tolleranza del 2% sulla sporgenza (art. 10, comma 24, periodo 3 del C.d.S.) si applica al solo trasporto in condizioni di eccezionalità o di circolazione con veicoli eccezionali quando questi superano la lunghezza totale di dodici metri, e non in caso di lunghezze inferiori (Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 11537 del 23/05/2014).
* Solo quando un veicolo classificato "eccezionale" circola superando la sagoma limite (art. 61 C.d.S.) o la massa limite (art. 62 C.d.S.) necessita di apposita autorizzazione (art. 10 C.d.S.). Quando detto veicolo non supera i limiti di sagoma o massa, pur conservando la classificazione di "veicolo eccezionale", ai fini della circolazione non necessita di apposita autorizzazione prevista dall'art. 10 C.d.S..
* Quando, a carico del conducente del veicolo, l'infrazione accertata prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione. Qualora il documento di guida non sia in possesso del conducente, allo stesso si contesta il disposto contenuto nell'art. 180 del C.d.S. con la menzione, nelle note del verbale di contestazione, dell'immediato ritiro della stessa al momento dell'esibizione. E questo a prescindere dal tempo trascorso tra la contestazione della violazione e l'esibizione del documento di guida.

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 11537 del 23/05/2014
Circolazione Stradale - Artt. 10, 61 e 62 del Codice della Strada - Trasporto ordinario o in condizioni di eccezionalità - Tolleranze - Eccedenza sulla sporgenza - Ratio delle norme e diverso ambito di applicazione - Il margine di tolleranza pari al 2% sulla sporgenza, previsto dal terzo periodo del comma 24 dell'art. 10 del C.d.S., si applica nel solo caso di trasporto in condizioni di eccezionalità o di circolazione con veicoli eccezionali nel caso di superamento della lunghezza totale di dodici metri, e non già nelle ipotesi meno grave di una lunghezza totale inferiore, posto che il trasporto eccezionale si svolge con modalità ben diverse da quello ordinario, proprio allo scopo di garantire una adeguata sicurezza nella circolazione.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione I, sentenza numero 11971 del 04/11/1992
Circolazione Stradale - Artt. 10, 61 e 62 del Codice della Strada - Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità - Autorizzazione alla circolazione - La specifica autorizzazione alla circolazione, rilasciata dell'ente proprietario della strada per il transito lungo un determinato percorso di trasporto in condizioni di eccezionalità, va riferita al trasporto e non al veicolo, e tale motivo esige la determinazione del relativo percorso.

 

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