Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione seconda, ordinanza n. 11537 del 23 maggio 2014

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 11537 del 23/05/2014
Circolazione Stradale - Artt. 10, 61 e 62 del Codice della Strada - Trasporto ordinario o in condizioni di eccezionalità - Tolleranze - Eccedenza sulla sporgenza - Ratio delle norme e diverso ambito di applicazione - Il margine di tolleranza pari al 2% sulla sporgenza, previsto dal terzo periodo del comma 24 dell'art. 10 del C.d.S., si applica nel solo caso di trasporto in condizioni di eccezionalità o di circolazione con veicoli eccezionali nel caso di superamento della lunghezza totale di dodici metri, e non già nelle ipotesi meno grave di una lunghezza totale inferiore, posto che il trasporto eccezionale si svolge con modalità ben diverse da quello ordinario, proprio allo scopo di garantire una adeguata sicurezza nella circolazione.


FATTI DI CAUSA

1. Gli odierni ricorrenti, proprietario e conducente dell'autocarro Fiat (Omissis), proponevano opposizione avverso verbali di contravvenzione elevati dalla Polizia stradale di (Omissis) il (Omissis). La contestazione riguardava la mancata autorizzazione al trasporto eccezionale in conseguenza del trasporto di un carico che eccedeva di metri 2,80 la sagoma del veicolo e di oltre cm 25 i tre decimi della lunghezza del veicolo (violazione dell'art. 10 C.d.S., comma 3, lett. a).

Eccepivano i ricorrenti che la lunghezza del veicolo, risultante dalla carta di circolazione, era pari a metri 8,67, la lunghezza del carico (barre di ferro) era stata accertata in metri 11,30 e di conseguenza la sporgenza era pari a metri 2,63 (e non già come contestato 2,80) con la conseguenza che la non consentita eccedenza, oltre i tre decimi della lunghezza del camion, era pari a centimetri 3 e non già 25 come contestato.

I ricorrenti invocavano l'applicazione al caso di specie del comma 24 dell'art. 10 del codice della strada ("non si procede all'applicazione delle sanzioni se le dimensioni del carico non risultano superiori di oltre il 2%"), posto che la sporgenza di oltre i tre decimi era pari a solo 3 cm, mentre il 2% dell'eccedenza (metri 2,60) sarebbe stato pari a 5 cm.

2. Il giudice di pace di (Omissis), effettuata istruttoria testimoniale, rigettava l'opposizione.

3. Il Tribunale di (Omissis), sezione distaccata di (Omissis), adito dagli odierni ricorrenti, rigettava l'appello. Al riguardo, osservava che non risultavano contestate, in punto di fatto, le seguenti circostanze: il carico trasportato misurava 11,30 metri; la sporgenza effettiva di quest'ultimo era pari a metri 2,63 e non, come contestato, a metri 2,80;

la sporgenza del carico oltre il consentito (metri 2,60) era di soli 3 cm e non di 25 come contestato.

La Prefettura di (Omissis) si costituiva, eccependo tra l'altro l'inesistenza della notifica effettuata nei suoi confronti e nella sua sede, anziché nei confronti del Ministero dell'Interno e presso l'Avvocatura dello Stato. Il giudice unico del tribunale riteneva sanabile l'eventuale vizio di notifica nei confronti della Prefettura, anziché del Ministero dell'Interno, risultando tale vizio sanato per effetto della avvenuta costituzione della Avvocatura dello Stato (Cass. 2003 n. 11174). Nel merito rigettava l'impugnazione perché riteneva non applicabile il margine di tolleranza del 2% previsto dall'art. 10 C.d.S., comma 24 ed invocato dagli appellanti. Attraverso un'analisi dettagliata della norma di cui all'art. 10 C.d.S., il giudice unico giungeva a tale conclusione rilevando che i margini tolleranza di cui all'art. 10, comma 24 restano applicabili soltanto alle "fattispecie di illecito di trasporto eccezionale, o meglio "in condizioni di eccezionalità", e di circolazione con veicoli eccezionali, in cui è elemento costitutivo il superamento dei limiti di massa di cui all'art. 62 ovvero dei limiti di sagoma di cui all'art. 61, questi ultimi, come si è visto, riferiti alla lunghezza del veicolo di cui trattasi, compreso il carico, pari a metri 12".

Con le seguenti conseguenze, secondo il giudice dell'appello "Dunque, per rimanere alle prime due fattispecie di trasporto in condizioni di eccezionalità previsto dal comma 2, in quella di cui alla lett. a), che è quella in contestazione, assume rilevanza unicamente il fatto che, pur nel rispetto della sagoma limite in lunghezza di m. 12, le barre di ferro trasportate lunghe m. 11,30 sporgessero posteriormente dal veicolo, anche se di poco, più dei 3/10 della sua lunghezza di m. 8,67; il margine di tolleranza non viene dunque in considerazione.

Ove le dimensioni del carico avessero invece determinato una sporgenza posteriore dal veicolo nei limiti dei 3/10 della sua lunghezza, ma avessero tuttavia comportato il superamento della sagoma limite in lunghezza di m. 12, integrata la fattispecie di cui alla lettera b), avrebbe trovato applicazione il margine di tolleranza in questione, dovendosi accertare se tuttavia le dimensioni del carico non superassero del 2 per cento detta sagoma limite; rimanendo nell'esempio, rapportandolo al caso di specie, le barre di ferro avrebbero potuto avere lunghezza fino a m. 12,24 se il camion avesse avuto lunghezza di m. 9,50, giacché in tal caso la sporgenza posteriore di m. 2,74 sarebbe stata inferiore al limite consentito dei 3/10 della lunghezza del veicolo, pari a m, 2,85, mentre il superamento di cm. 24 della sagoma limite sarebbe rimasto nel margine di tolleranza (2% di m. 12 - cm. 24)".

4. - I ricorrenti impugnano tale decisione, formulando due motivi.

5. All'esito della pubblica udienza del 12 marzo 2013 è stata disposta la rinnovazione della notifica, presso l'Avvocatura generale dello Stato, alla Prefettura intimata. Effettuato regolarmente tale adempimento, la causa è stata trattata all'udienza pubblica del 21 gennaio 2014.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi del ricorso.

1.1 - Col primo motivo di ricorso si deduce: "violazione e falsa applicazione della norma di cui all'art. 10 C.d.S., comma 24 in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3".

Secondo i ricorrenti, dovrebbe trovare applicazione nel caso in questione la norma di cui all'art. 10 C.d.S., comma 24, esclusa dai giudici di merito in ragione della sua interpretazione letterale.

Secondo il giudice dell'appello, infatti, la tolleranza del 2% sulla sporgenza sarebbe consentita nel solo caso di trasporto in condizioni di eccezionalità o di circolazione con veicoli eccezionali nel caso di superamento della lunghezza totale di metri 12 e non già "nelle ipotesi meno grave di una lunghezza totale inferiore". Tale interpretazione, strettamente letterale, sarebbe non conforme alla "intenzione del legislatore", che ha così inteso prevedere una tolleranza nel calcolo della sporgenza, che non può non ricomprendere tutte le ipotesi di eccedenza del trasporto, profilandosi diversamente aspetti di incostituzionalità della norma.

Al termine dell'esposizione del motivo i ricorrenti affermano quanto segue: "la tolleranza sino al 2% in più, prevista dall'art. 10 C.d.S., comma 24 con specifico riferimento al superamento, a causa d'un eccesso di sporgenza del carico, dei limiti di sagoma del veicolo di cui al successive art. 61, non deve essere applicata anche all'altra ipotesi, che al comma 3 del medesimo art. 10 è stata a quella espressamente equiparata, del "trasporto in condizioni di eccezionalità", in cui peraltro il superamento della lunghezza, pur sempre inferiore ai 12 metri costituenti il limite massimo in assoluto, e legato semplicemente ad un calcolo di sproporzioni tra la sagoma d'un veicolo ed il relativo carico?".

1.2 - Col secondo motivo di ricorso si deduce: "Violazione e falsa applicazione della L. 24 novembre 1982, n. 689, art. 3 e di ogni altra norma in tema di responsabilità".

Il giudice dell'appello nella sua motivazione ha dato atto che l'eccedenza verificata era pari a soli 3 cm, rilevando altresì che dal verbale e dall'istruttoria svolta era risultato che gli agenti erano incorsi in un errore di misurazione del veicolo (rilevato pari a 8,50 metri a fronte dei 8,670 metri risultante dalla carta di circolazione), così ponendosi anche dubbi sulla correttezza delle misurazioni effettuate. In tale situazione, secondo i ricorrenti, ben poteva essersi verificato "un involontario errore di misurazione del carico all'origine", oppure tale minima eccedenza del carico poteva essere riferibile "ad una sua iniziale non perfetta aderenza al cassone del veicolo o ad un suo impercettibile scivolamento durante il percorso, ma in ogni caso senza colpa di alcuno". Al termine dell'esposizione del motivo i ricorrenti in conclusione, affermano quanto segue: "Potrebbe essere ascritta ad una condotta volontaria e cosciente per basarvi un'affermazione di responsabilità, piuttosto che ad un incolpevole errore o a mera accidentalità per farne discendere invece una decisione assolutoria, una eccedenza in lunghezza di soli 3 cm., riscontrata in un carico di m. 11,30 nel corso del suo trasporto?".

2. Il ricorso è infondato e va rigettato.

2.1 E infondato il primo motivo che deduce violazione e falsa interpretazione dell'art. 10 C.d.S, comma 24. Correttamente il giudice dell'appello ha rilevato la differente ratio delle norme e il conseguente diverso ambito di applicazione, posto che il trasporto eccezionale si svolge con modalità ben diverse da quello ordinario, proprio allo scopo di garantire una adeguata sicurezza nella circolazione. Proprio tali specifiche modalità ulteriori giustificano una diversa regolamentazione dell'eccedenza di carico.

Si tratta di due ben distinte ipotesi, che escludono all'evidenza i dedotti profili di incostituzionalità. Per il resto l'argomentazione del giudice dell'appello è interamente condivisibile, così come corretta è stata l'applicazione e l'interpretazione della norma.

2.2 Parimenti infondato è il secondo motivo, che si limita a denunciare la violazione e la falsa interpretazione della L. n. 689 del 1981, art. 3. Non sono state contestate specificamente in appello le questioni di fatto relative alle misurazioni, mentre è stata dedotta, così come in questa sede, la violazione di legge. Al riguardo, non può che rilevarsi la correttezza dell'applicazione ed interpretazione della norma che si afferma violata, posto che, come più volte affermato da questa Corte, "l'errore sulla liceità della condotta, correntemente indicato come "buonafede", può rilevare in termini di esclusione della responsabilità amministrativa, al pari di quanto avviene per la responsabilità penale in materia di contravvenzioni, solo quando esso risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della sopra riferita liceità, oltre alla condizione che da parte dell'autore sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l'errore sia stato incolpevole, non suscettibile cioè di essere impedito dall'interessato con l'ordinaria diligenza" (Cass. n. 16320 del 12/07/2010, Rv. 614381). I ricorrenti non hanno fornito alcuna prova al riguardo, non potendo la sia pur minima entità dell'eccedenza di per sè escludere la relativa responsabilità, in assenza appunto di prova quanto alle verifiche, preventive e successive, effettuate ed agli accorgimenti adottati per evitare l'accertata eccedenza.

3. Nulla per le spese in mancanza di attività in questa sede della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 gennaio 2014.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2014.

 

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