CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO III
DEI VEICOLI

CAPO I
Dei veicoli in generale

 

Articolo 61 CdS
Sagoma limite

(Vedi art. 61 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 216 e art. 217 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Fatto salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi successivi del presente articolo, ogni veicolo compreso il suo carico deve avere:
      a) larghezza massima non eccedente 2,55 m; nel computo di tale larghezza non sono comprese le sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili;
      b) altezza massima non eccedente 4 m; per gli autobus e i filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani circolanti su itinerari prestabiliti è consentito che tale altezza sia di 4,30 m;
      c) lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non eccedente 12 m, con l'esclusione dei semirimorchi, per i veicoli isolati. Nel computo della suddetta lunghezza non sono considerati i retrovisori, purché mobili. Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci, portabiciclette o portabagagli applicate a sbalzo posteriormente o, per le sole strutture portabiciclette, anche anteriormente secondo direttive stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri. I veicoli o complessi di veicoli che sono equipaggiati con cabine allungate o con dispositivi aerodinamici rispondenti ai requisiti di omologazione previsti dalla normativa europea possono superare le lunghezze totali previste dal presente articolo nel rispetto, comunque, di quanto prescritto al comma 5. Tali dispositivi devono essere piegati, ritratti o rimossi, a cura del conducente, ove sia a rischio la sicurezza di altri utenti della strada o del conducente o, su strade urbane ed extraurbane con limite di velocità inferiore o uguale a 50 km/h, in presenza di altri utenti della strada vulnerabili. L'uso dei dispositivi aerodinamici deve essere comunque compatibile con le operazioni di trasporto intermodali e, in ogni caso, allorché ritratti o piegati, i dispositivi non devono superare di oltre 20 cm la lunghezza totale del veicolo o del complesso di veicoli privo di tali dispositivi (3).
   2. Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono eccedere la lunghezza totale, compresi gli organi di traino, di 18,75 m, ferma restando l'idoneità certificata dei rimorchi, o delle unità di carico ivi caricate, al trasporto intermodale strada-rotaia e strada-mare (1), sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento; gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m; gli autotreni e filotreni non devono eccedere la lunghezza massima di 18,75 m in conformità alle prescrizioni tecniche stabilite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
   2-bis. (2) Gli autosnodati e i filosnodati destinati a sistemi di trasporto rapido di massa possono raggiungere la lunghezza massima di 24 m su itinerari in corsia riservata autorizzati dal M inistero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
   3. Le caratteristiche costruttive e funzionali delle autocaravan e dei caravan sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
   4. La larghezza massima dei veicoli per trasporto di merci deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) può raggiungere il valore di 2,60 m, escluse le sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili.
   5. Ai fini della inscrivibilità in curva dei veicoli e dei complessi di veicoli, il regolamento stabilisce le condizioni da soddisfare e le modalità di controllo.
   6. I veicoli che per specifiche esigenze funzionali superano, da soli o compreso il loro carico, i limiti di sagoma stabiliti nei precedenti commi possono essere ammessi alla circolazione come veicoli o trasporti eccezionali se rispondenti alle apposite norme contenute nel regolamento.
   7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli compreso il carico che supera i limiti di sagoma stabiliti dal presente articolo, salvo che lo stesso costituisca trasporto eccezionale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430,00 a euro 1.731,00. Per la prosecuzione del viaggio si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 164, comma 9.

 

(1) Parole sostituite dalla Legge 09.11.2021 n. 156, di conversione del D.L. 10.09.2021 n. 121.
(2) Comma inserito dalla Legge 09.11.2021 n. 156, di conversione del D.L. 10.09.2021 n. 121.
(3) Periodi aggiunti dalla L. 05.08.2022 n. 108, di conversione, con modificazioni, del D.L. 16.06.2022 n. 68.

 

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OSSERVAZIONI

* Il margine di tolleranza del 2% sulla sporgenza (art. 10, comma 24, periodo 3 del C.d.S.) si applica al solo trasporto in condizioni di eccezionalità o di circolazione con veicoli eccezionali quando questi superano la lunghezza totale di dodici metri, e non in caso di lunghezze inferiori (Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 11537 del 23/05/2014).
* Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la recente Circolare prot. n. 16131 del 25.05.2023 (Disposizioni concernenti la modifica dell'art. 61, comma 2 del Codice della Strada), alla luce delle modifiche che hanno interessato l'art. 61, comma 2 del C.d.S. riguardanti la lunghezza totale, compresi gli organi di traino, degli autoarticolati e gli autosnodati (18,75 m, "...ferma restando l'idoneità certificata dei rimorchi, o delle unità di carico ivi caricate, al trasporto intermodale strada-rotaia e strada-mare"), ed a causa della momentanea mancata armonizzazione con l'art. 216 del Regolamento del C.d.S. (secondo cui per gli autoarticolati "la lunghezza massima di 16,50 m. è consentita nei casi in cui l'avanzamento dell'asse della ralla, misurato orizzontalmente, rispetto alla parte posteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 12,00 m. e, rispetto ad un punto qualsiasi della parte anteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 2,04 m."), ritiene che sia consentita la circolazione di un complesso veicolare (trattore con semirimorchio) avente lunghezza superiore ai 16,50 m. e fino a 18.75 m., a condizione che il veicolo semirimorchio sia omologato in conformità alle prescrizioni tecniche vigenti, di cui all'art. 216 del regolamento sopra citato (quote 12 m. e 2,04 m.), in assenza delle quali il complesso veicolare è considerato eccezionale per il superamento dei limiti di sagoma e sia, dunque, soggetto, al fine della circolazione alle specifiche previste all'art. 10 del C.d.S..
* Solo quando un veicolo classificato "eccezionale" circola superando la sagoma limite (art. 61 C.d.S.) o la massa limite (art. 62 C.d.S.) necessita di apposita autorizzazione (art. 10 C.d.S.). Quando detto veicolo non supera i limiti di sagoma o massa, pur conservando la classificazione di "veicolo eccezionale", ai fini della circolazione non necessita di apposita autorizzazione prevista dall'art. 10 C.d.S.
* Il codice della strada descrive gli autocaravan (c.d. camper) come "veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente" (art. 54, comma 1, lett. m) del C.d.S.) ed i caravan (c.d. roulotte) come "rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo" (art. 56, comma 2, lett. e) del C.d.S.).

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 11537 del 23/05/2014
Circolazione Stradale - Artt. 10, 61 e 62 del Codice della Strada - Trasporto ordinario o in condizioni di eccezionalità - Tolleranze - Eccedenza sulla sporgenza - Ratio delle norme e diverso ambito di applicazione - Il margine di tolleranza pari al 2% sulla sporgenza, previsto dal terzo periodo del comma 24 dell'art. 10 del C.d.S., si applica nel solo caso di trasporto in condizioni di eccezionalità o di circolazione con veicoli eccezionali nel caso di superamento della lunghezza totale di dodici metri, e non già nelle ipotesi meno grave di una lunghezza totale inferiore, posto che il trasporto eccezionale si svolge con modalità ben diverse da quello ordinario, proprio allo scopo di garantire una adeguata sicurezza nella circolazione.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione I, sentenza numero 11971 del 04/11/1992
Circolazione Stradale - Artt. 10, 61 e 62 del Codice della Strada - Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità - Autorizzazione alla circolazione - La specifica autorizzazione alla circolazione, rilasciata dell'ente proprietario della strada per il transito lungo un determinato percorso di trasporto in condizioni di eccezionalità, va riferita al trasporto e non al veicolo, e tale motivo esige la determinazione del relativo percorso.

 

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