REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA
Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
TITOLO III
DEI VEICOLI
CAPO I
Dei veicoli in generale
Articolo 216 Reg. CdS
DPR n. 495/1992
Lunghezza massima degli autoarticolati, degli autotreni e dei filotreni
(Vedi art. 61 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 61 del Codice della Strada)
1. La lunghezza massima di 16,50 m è consentita per gli autoarticolati in cui l'avanzamento dell'asse della ralla, misurato orizzontalmente, rispetto alla parte posteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 12,00 m e, rispetto ad un punto qualsiasi della parte anteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 2,04 m. Qualora non si verifichi anche una sola delle dette condizioni, la lunghezza degli autoarticolati non può superare 15,50 m, fermo restando quanto stabilito in proposito dalla direttiva 85/3/CEE e successive modificazioni.
2. La lunghezza massima di 18,35 m è consentita per gli autotreni ed i filotreni che presentano una distanza massima di 15,65 m, misurata parallelamente all'asse longitudinale dell'autotreno, tra l'estremità anteriore della zona di carico dietro l'abitacolo e l'estremità posteriore del rimorchio del veicolo combinato, meno la distanza fra la parte posteriore del veicolo a motore e la parte anteriore del rimorchio nonché una distanza massima di 16,00 m, sempre misurata parallelamente all'asse longitudinale dell'autotreno, tra l'estremità anteriore della zona di carico dietro l'abitacolo e l'estremità posteriore del rimorchio del veicolo combinato. Qualora non si verifichi anche una sola delle dette condizioni, la lunghezza degli autotreni e dei filotreni non può superare 18,00 m, fermo restando quanto stabilito in proposito dalla direttiva 85/3/CEE e successive modificazioni.
3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto emesso di concerto con il Ministro dei lavori pubblici può determinare per gli autoarticolati, per gli autotreni e per i filotreni valori dimensionali diversi da quelli indicati ai commi 1 e 2.
* Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la recente Circolare prot. n. 16131 del 25.05.2023 (Disposizioni concernenti la modifica dell'art. 61, comma 2 del Codice della Strada), alla luce delle modifiche che hanno interessato l'art. 61, comma 2 del C.d.S. riguardanti la lunghezza totale, compresi gli organi di traino, degli autoarticolati e gli autosnodati (18,75 m, "...ferma restando l'idoneità certificata dei rimorchi, o delle unità di carico ivi caricate, al trasporto intermodale strada-rotaia e strada-mare"), ed a causa della momentanea mancata armonizzazione con l'art. 216 del Regolamento del C.d.S. (secondo cui per gli autoarticolati "la lunghezza massima di 16,50 m. è consentita nei casi in cui l'avanzamento dell'asse della ralla, misurato orizzontalmente, rispetto alla parte posteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 12,00 m. e, rispetto ad un punto qualsiasi della parte anteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 2,04 m."), ritiene che sia consentita la circolazione di un complesso veicolare (trattore con semirimorchio) avente lunghezza superiore ai 16,50 m. e fino a 18.75 m., a condizione che il veicolo semirimorchio sia omologato in conformità alle prescrizioni tecniche vigenti, di cui all'art. 216 del regolamento sopra citato (quote 12 m. e 2,04 m.), in assenza delle quali il complesso veicolare è considerato eccezionale per il superamento dei limiti di sagoma e sia, dunque, soggetto, al fine della circolazione alle specifiche previste all'art. 10 del C.d.S..
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