CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO V
NORME DI COMPORTAMENTO

 

Articolo 164 CdS
Sistemazione del carico sui veicoli

(Vedi art. 164 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 361 e art. 362 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida; da non compromettere la stabilità del veicolo; da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio.
   2. Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61 e non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purché nei limiti stabiliti dall'art. 61.
   2-bis. Nel caso di autobus da noleggio, da gran turismo e di linea, in deroga al comma 2, è consentito l'utilizzo di strutture portabiciclette applicate a sbalzo anteriormente; tale struttura può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore fino ad un massimo di 80 cm dalla sagoma propria del mezzo.
   3. Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all'art. 61, comma 1, possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della sagoma del veicolo, purché la sporgenza da ciascuna parte non superi centimetri 30 di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo.
   4. Gli accessori mobili non devono sporgere nelle oscillazioni al di fuori della sagoma propria del veicolo e non devono strisciare sul terreno.
   5. È vietato trasportare o trainare cose che striscino sul terreno, anche se in parte sostenute da ruote.
   6. Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada. In ogni caso la sporgenza longitudinale deve essere segnalata mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente, posti alle estremità della sporgenza in modo da risultare costantemente normali all'asse del veicolo.
   7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione dei pannelli. Il pannello deve essere conforme al modello approvato e riportare gli estremi dell'approvazione.
   8. Chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87,00 a euro 344,00.
   9. Il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Perciò l'organo accertatore, nel caso che trattasi di veicolo a motore, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 8, procede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la detta sistemazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. I documenti sono restituiti all'avente diritto allorché il carico sia stato sistemato in conformità delle presenti norme. Le modalità della restituzione sono fissate dal regolamento.

 

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OSSERVAZIONI

* Il conducente che circola alla guida del veicolo senza avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida a causa della sistemazione del carico trasportato, non si contesta la violazione contenuta nel disposto dell'art. 169, commi 1 e 10 del C.d.S. (norma generale), ma quella contenuta nel disposto dell'art. 164, commi 1 e 8 del C.d.S. (norma speciale). Detta violazione comporta, se commessa con veicoli a motore, ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la detta sistemazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. I documenti sono restituiti all'avente diritto allorché il carico sia stato sistemato in conformità delle presenti norme. Le modalità della restituzione sono fissate dal regolamento.
* Mentre "la sporgenza longitudinale deve essere segnalata mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari, (...), posti alle estremità della sporgenza ..." per la sporgenza laterale non è richiesta alcuna segnalazione, purché la stessa rientri nei limiti imposti dalla norma.
* Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la Circolare n. 0025981 del 06/09/2023 (Determinazione delle caratteristiche e delle modalità di installazione delle strutture portascì e portabiciclette, applicate a sbalzo posteriormente, o sul gancio di traino a sfera sui veicoli di categoria M1) recita "che le strutture amovibili portasci e portabici possono essere installate sugli autoveicoli di categoria M1 senza l'obbligo di annotazione sul documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo, salvo che non vengano ostruiti, anche parzialmente, i dispositivi di illuminazione, di segnalazione visiva e la targa", precisando ulteriormente che "la struttura amovibile portasci o portabiciclette applicata posteriormente a sbalzo o utilizzando solo il gancio di traino a sfera di tipo omologato già regolarmente installato sul veicolo stesso, nei casi di ostruzione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva o della targa, come sopra citato, comporta la visita e prova da parte degli U.M.C, ai sensi dell'art. 78 del CdS, con conseguente aggiornamento del documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo". Nei casi su esposti, ed in tutta la circolare, non essendo indicato se l'ostruzione, anche parziale, dei dispositivi di illuminazione, di segnalazione visiva e la targa si riferisca alla struttura portabiciclette montata sia a vuoto o con biciclette - si presume che si riferisca a tutti i casi anzidetti.
* Il portabiciclette fissato sulla sfera del gancio traino non necessita di visite e prove di approvazione o aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, previo il rispetto di talune norme di comportamento (limiti di sporgenza posteriore, pannello quadrato a strisce bianche e rosse; libera visuale della targa di immatricolazione, delle luci di posizione o di quelle di arresto arresto (compresa la terza luce posta sul portellone); limite di portata dei velocipedi previsto dal costruttore del portabiciclette senza che sia previsto l'utilizzo della targa ripetitrice che risulta obbligatoria, invece, quando la visibilità della targa degli autobus da noleggio, di gran turismo e di linea risulti parzialmente ostruita a causa dell'applicazione del portabiciclette.

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Penale, Sezione III, sentenza numero 7898 del 04/03/2022
Circolazione Stradale - Art. 164 del Codice della Strada e art. 589 C.P. - Sistemazione del carico sul veicolo - Omesso ancoraggio - Colpa con previsione - La perdita del carico trasportato nel cassone dell'autocarro che cagiona la morte di altro conducente configura l'ipotesi della colpa con previsione del conducente professionale che ricorre quando la volontà dell'agente non è diretta verso l'evento ed egli, pur avendo concretamente presente la connessione causale tra la violazione delle norme cautelari e l'evento illecito, si astiene dall'agire doveroso per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo.

 

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