OSSERVAZIONI
* Un autocarro immatricolato mezzo d'opera che sul proprio documento di circolazione, alla voce O.1 (massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile con rimorchio frenato), non riporta alcun dato, è indice che il veicolo - in sede di omologazione o approvazione - non è stato ritenuto atto al traino. Per tale motivo al veicolo non può essere agganciato alcun rimorchio.
* Nel verbale di contestazione per una violazione concernente un rimorchio o un semirimorchio, l'obbligato in solido con l'autore della violazione, ai sensi dell'art. 196 del C.d.S., anche se diverso dal proprietario del veicolo che lo traina, è sempre il proprietario del veicolo trainato.
* Quando il rimorchio è agganciato dalla motrice perde la propria autonoma configurazione di veicolo per diventare componente di un unico veicolo a motore, per il quale vale esclusivamente la copertura assicurativa della motrice, mentre rimane irrilevante quella del rimorchio (Corte di Cassazione Civile, Sezione III, sentenza numero 11318 del 18/12/1996).
* Il trasporto di persone (le cui generalità vanno trascritte nel verbale di contestazione) a bordo di rimorchio o semirimorchio immatricolato per trasporto di cose, costituisce violazione al disposto dell'art. 82, commi 8 e 10 del C.d.S., con la sanzione accessoria della sospensione del documento di circolazione da 1 a 6 mesi (alla prima infrazione o da 6 a 12 mesi alla seconda infrazione) che è estesa all'intero complesso veicolare.
* In relazione alla norma che regola l'esposizione della targa ripetitrice dei rimorchi, equiparata a quella di tutti gli altri autoveicoli dal 20/02/2013, esiste un doppio regime normativo imperniato sulla data di immatricolazione dei rimorchi: se immatricolato prima del 20/02/2013, il rimorchio deve esporre posteriormente la targa ripetitrice di colore giallo che riporta i dati di immatricolazione della motrice alla quale sono agganciati; se immatricolato dal 20/02/2013 (o se, già immessi in circolazione, è nuovamente immatricolato da tale data), il rimorchio deve esporre solo la propria targa di immatricolazione, e non più quella ripetitrice.
* Il trasporto di persone all'interno del caravan (o roulotte), le cui generalità vanno trascritte nel verbale di contestazione, durante la marcia costituisce violazione al disposto contenuto nell'art. 82, commi 8 e 10 del C.d.S., con la sanzione accessoria della sospensione del documento di circolazione da 1 a 6 mesi (alla prima infrazione o da 6 a 12 mesi alla seconda infrazione), in quanto destinato diversamente da quanto indicato nella sua carta di circolazione.
* Purché rientranti nei limiti di sagoma e di massa previsti dagli articoli 61 e 62 del C.d.S. e dal regolamento del C.d.S., i carrelli appendice a non più di due ruote, trainabili da autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, esclusi quelli indicati nelle lettere h), i) ed l) (rispettivamente autotreni, autoarticolati ed autosnodati), si considerano parti integranti di questi, come da annotazione riportata sulla carta di circolazione (o DU), e per tale motivo non possono essere agganciati ad altri veicoli, nonostante visivamente presentino caratteristiche tecniche simili a quelle dei rimorchi.
* La mancata presenza sul contratto assicurativo RC del veicolo di qualsiasi riferimento all'estensione della copertura del carrello appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili (purché rientranti nei limiti di sagoma e di massa previsti dagli articoli 61 e 62 e dal regolamento), che ai sensi dell'art. 56, comma 4 del C.d.S. è considerato parte integrante del veicolo trainante, munito di gancio traino al momento della stipula del contratto assicurativo, non comporta la violazione contenuta nell'art. 193, comma 2 del C.d.S. con la decurtazione di 5 punti dal documento di guida del conducente e la relativa sanzione accessoria del sequestro del mezzo.
* In caso di contestazione per omessa prescritta revisione di uno dei veicoli indicati nell'art. 180, comma 4 del C.d.S. (rimorchi e i semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente, ovvero con facoltà di acquisto in leasing), qualora il conducente esibisca la fotocopia della carta di circolazione autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo in luogo del documento originale, - in luogo della carta di circolazione - le annotazioni che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione e che la circolazione del veicolo è consentita al solo fine di condurre il mezzo il giorno della revisione saranno trascritte sul solo verbale di contestazione.
* L'apposizione della targa ripetitrice che identifica il veicolo che lo traina posta nella parte posteriore del rimorchio è obbligatoria per quei rimorchi immatricolati prima del 20/02/2013, per i carrelli appendice e quando la targa di immatricolazione degli autobus da noleggio, di gran turismo e di linea risulti parzialmente ostruita a causa dell'applicazione (ad esempio) del portabiciclette.
* Il codice della strada descrive gli autocaravan (c.d. camper) come "veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente" (art. 54, comma 1, lett. m) del C.d.S.) ed i caravan (c.d. roulotte) come "rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo" (art. 56, comma 2, lett. e) del C.d.S.).
* Quando il solo rimorchio, o il solo semirimorchio, non è agganciato alla motrice e si trova in area aperta al pubblico, deve essere coperto da apposita assicurazione per il cosiddetto "rischio statico".
* "Una novità dell'art. 116 C.d.S. riguarda il traino di rimorchi di massa superiore a 750 kg da parte di un conducente titolare di patente di categoria B, quando il complesso formato da una motrice con massa massima autorizzata non superiore a 3.500 kg ed il predetto rimorchio, superi la massa massima autorizzata di 3.500 Kg. Dal 19.1.2013 tale possibilità è riservata ai titolari di patente B, anche conseguita in precedenza, alle seguenti condizioni:
• il superamento di una specifica prova pratica di guida, a seguito del quale avverrà l'iscrizione sulla patente di guida del codice armonizzato "96";
• la guida un veicolo complesso di massa massima autorizzata non superiore a 4.250 kg.
Qualora il complesso, invece, superi la massa massima autorizzata di 4.250 kg, occorre aver conseguito la patente BE (se il rimorchio ha massa fino a 3, 5 t) o la patente C1E (se il rimorchio ha massa superiore a 3, 5 t).
La conduzione di complessi veicolari sopraindicati senza aver sostenuto il relativo esame pratico di guida (codice 96), ovvero senza essere titolari di patente BE, C1E, CE, D1E o DE comporta l'applicazione delle sanzioni per guida senza patente corrispondente di cui all'art. 116, commi 15 e 17, C.d.S.". Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, circolare n. 300/A/744/13/101/3/3/9 del 25.01.2013 (Decreto legislativo 18 aprile 2011 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni, recante modifiche al titolo IV del Codice della Strada, in materia di patenti di guida, in vigore dal 19 gennaio 2013. Prime disposizioni operative), punto 2.6 (Traino di rimorchi massa complessiva superiore a 750 Kg con la patente B).
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