REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA

Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO III
DEI VEICOLI

CAPO I
Dei veicoli in generale

Articolo 204 Reg. CdS
DPR n. 495/1992
Rimorchi per trasporti specifici e rimorchi per uso speciale

(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 56 del Codice della Strada)

   1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, lettera c), del codice, per il trasporto specifico i rimorchi ed i semirimorchi dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:
      a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
      b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;
      c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
      d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti;
      e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;
      f) telai con selle per il trasporto di coils;
      g) betoniere;
      h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;
      i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;
      l) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
      m) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;
      n) telai attrezzati per il trasporto di imbarcazioni o di velivoli;
      o) altre carrozzerie riconosciute idonee al trasporto specifico dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.
   2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, lettera d), del codice, per uso speciale i rimorchi (1):
      a) destinati esclusivamente a servire gli autoveicoli ad uso speciale da cui sono trainati;
      b) carrozzati conformemente all'autoveicolo per uso speciale da cui sono trainati;
      c) adibiti al trasporto su strada di veicoli ferroviari;
      d) attrezzati con pompe;
      e) attrezzati con scale;
      f) attrezzati con gru;
      g) attrezzati con saldatrici;
      h) attrezzati con scavatrici;
      i) attrezzati con perforatrici;
      l) attrezzati con gruppi elettrogeni;
      m) attrezzati con bobine avvolgicavi;
      n) attrezzati per uso abitazione;
      o) attrezzati per uso ufficio;
      p) attrezzati per uso officina;
      q) attrezzati per uso negozio;
      r) attrezzati con laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;
      s) dotati di altre attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. (2)
   3. Per i rimorchi non compresi nell'elenco di cui alla tariffa I annessa alla legge 21 maggio 1955, n. 463, aggiornato dal decreto ministeriale 15 marzo 1958 è attribuita, nelle annotazioni delle rispettive carte di circolazione, una portata fittizia ai fini fiscali, determinata dalla differenza tra massa complessiva del veicolo e la tara dello stesso attrezzato con carrozzeria cassone o, in mancanza di tale versione, la tara del telaio incrementata del 20%.

 

(1) Sono da ricomprendersi anche i semirimorchi (Circolare n. B13/2000/MOT del 08.03.2000).
(2) Attraverso l'emanazione di ulteriori norme, i Ministeri preposti hanno annoverato tra i veicoli ad uso speciale quelli aventi le seguenti ulteriori carrozzerie:
   • rimorchi ad uso speciale con pedana o cestello elevabile (DD 24.3.1998);
   • veicoli ad uso esclusivo di autoscuola utili al conseguimento delle patenti di guida di categoria C, CE, D e DE, attrezzati conformemente alle disposizioni emanate dal Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Sono considerati ad uso speciale i rimorchi delle categorie O2, O3 e O4 abbinati a veicoli uso speciale autoscuola delle categorie M2, M3, N2 e N3;
   • complessi di veicoli, composti da trattore stradale con ralla e semirimorchio che, nella loro composizione integrata, sono dotati delle caratteristiche di cui all'appendice IV all'art. 12 regolamento CDS, rientrano nelle categorie degli autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale. I semirimorchi sono dotati di piano di carico per il trasporto dei veicoli in avaria o incidentati, nei limiti di massa e dimensioni attribuite al complesso, senza che però si determini il superamento di alcuno dei limiti di cui agli articoli 61 e 62 CDS;
   • rimorchi aventi carrozzeria, non atta al trasporto di materiali, ma dotati di attrezzature permanentemente installate, per la triturazione del legname, degli sfalci e delle ramaglie, da utilizzare in apposite aree di lavoro.

 

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