Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Civile, Sezione terza, sentenza n. 11318 del 18 dicembre 1996
Corte di Cassazione Civile, Sezione III, sentenza numero 11318 del 18/12/1996
Circolazione Stradale - Artt. 56, 167 e 193 del Codice della Strada - Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile - Rimorchio - Ai fini dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, quando il rimorchio è agganciato dalla motrice perde la propria autonoma configurazione di veicolo per diventare componente di un unico veicolo a motore, per il quale vale esclusivamente la copertura assicurativa della motrice, mentre rimane irrilevante quella del rimorchio.
RITENUTO IN FATTO
Con citazione del 20.31980 S. F., in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla minore S. S., conveniva innanzi al Tribunale di Catania B. A., L. S., C. S. , assumendo che il 2.1.1977 l'autovettura del B., guidata dallo stesso e con a bordo la minore predetta, aveva tamponato l'autotreno, di proprietà del C., condotto dal L., in sosta irregolare sulla strada, con danni alle persone trasportate, e che egli, pur marciando a ragionevole distanza di sicurezza, non aveva potuto evitare di tamponare, a sua volta, l'autovettura del B. con la propria autovettura, che rimaneva danneggiata, chiedeva la condanna solidale dei convenuti al risarcimento dei danni alla persona ed all'autovettura.
I convenuti si costituivano e resistevano: in particolare, il B. deduceva che l'evento dannoso era da imputare alla concorrente colpa dell'attore e degli altri convenuti.
Il B. ed il C. chiamavano in causa la società con le quali erano assicurati i loro mezzi (S. assicurazioni e SIARCA), nonché la C., impresa cessionaria della SIARCA, posta in liquidazione coatta amministrativa.
Le Società assicuratrici si costituivano e sollevavano eccezioni di rito e di merito.
Con citazione del 28.6.1980 il B. e la di lui consorte, Fe. Ro., in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulla minore Bu. Gi., convenivano lo S., la Società M. assicurazioni, il L., il C., la C. e la SIARCA innanzi allo stesso Tribunale di Catania, chiedendo la condanna solidale dei convenuti al risarcimento dei danni conseguenti all'incidente (lire 10.000.000 il B.; lire 30.000.000 la F.; lire 3.000.000 la minore). I convenuti si costituivano e si opponevano alla domanda. Riuniti i procedimenti, il Tribunale - con sentenza del 13.4.1988
- dichiarava improponibili le domande dello S. in proprio ed in qualità e quelle del B. e della F. nei confronti della CARD; rigettava le domande degli stessi B. e F. contro il commissario liquidatore della SIARCA; condannava il C., il L., lo S. e la Società M. assicurazioni al pagamento della somma di lire 16.896.875 in favore del B., di lire 72.260.936 in favore della Fe., di lire 8.000.000 in favore di Bu. Gi., con il limite della metà per il C. ed il L.. Avverso tale sentenza proponevano appello principale il C. ed il L. ed appello incidentale il Bu. ed i figli Gi. e Fa., in proprio e quali eredi della Fe., nonché lo Sc. e la figlia.
La Corte di Appello di Catania, con sentenza emessa il 14.6.1993, dichiarava inammissibile l'appello incidentale dello S. e rigettava gli altri appelli.
Per quanto qui interessa, la Corte rigettava l'eccezione di prescrizione, sollevata dal C. e dal L., considerando che il B. e la Fe. avevano notificato altra citazione e questa era dotata di efficacia interruttiva.
Rilevava che dalla documentazione prodotta non emergeva che il mezzo del Costa fosse coperto da garanzia assicurativa.
Prestava adesione alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, adottata dal Tribunale, secondo la quale sussisteva la concorrente colpa di tutti i conducenti degli autoveicoli coinvolti nell'incidente.
Propongono ricorso per cassazione il C. ed il L., deducendo quattro motivi, illustrati con memoria.
Il B., in proprio ed in qualità di eredi della Fe., resistono con controricorso, pur esso illustrato con memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Non induce inammissibilità del ricorso la mancata indicazione delle norme di legge, che si assumono violate, essendo egualmente possibile individuare i principi di diritto asseritamente disapplicati e delimitare il "quid disputandum".
Con il primo motivo i ricorrenti sostengono che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, la efficacia interruttiva della domanda giudiziale di risarcimento del danno è venuta meno "ab initio" ed è, perciò, "tamquam non esset" a causa dell'estinzione del relativo giudizio, dipendente dalla mancata sua riassunzione, per cui, anteriormente all'instaurazione del presente giudizio, è maturata la prescrizione e la corrispondente eccezione avrebbe dovuto ricevere accoglimento.
E', viceversa, costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., Cass. 5707/1987; Cass. 7407/1992; Cass. 986/1993) che l'estinzione del giudizio risarcitorio, sia o meno dichiarata, elimina l'effetto interruttivo - sospensivo della prescrizione, previsto dal comma 2° dell'art. 2945 c.c., ma non incide sull'effetto interruttivo - istantaneo della medesima, ricollegabile alla pura e semplice proposizione della domanda giudiziale, con la conseguenza che la prescrizione ricomincia a decorrere dalla data di tale domanda.
Il motivo è, pertanto, destituito di fondamento. Il secondo motivo si articola in due parti: con la prima parte i ricorrenti lamentano che la corte territoriale abbia accolto la ricostruzione, che della dinamica dell'incidente ha fornito il consulente tecnico, e sostengono che avrebbe dovuto, invece, aderire alla ricostruzione, che della stessa dinamica ha confessato il B.; con la seconda parte deducono che la corte ha ravvisato violazione dell'obbligo, scaturente dall'art. 110 del previgente codice della strada, di tenere le luci di posizioni accese, mentre avrebbe dovuto escludere una tale violazione, con conseguente eliminazione del profilo di colpa, che ad essa si collega, avendo il consulente accertato che l'autotreno era individuabile da almeno 100 metri.
La prima parte è inammissibile: la scelta degli elementi probatori rientra nella sfera di discrezionalità del giudice di merito, insindacabile, in sé e per sé, in sede di legittimità, salvo il caso - non ricorrente nella specie - di prova legale, nel quale il giudice è tenuto a decidere la causa sulla base di tale prova.
La seconda parte è infondata: l'obbligo di tenere le luci di posizione accese viene meno quando l'illuminazione pubblica è sufficiente e tale è, per definizione legislativa (art. 110 cod. strad.), quella che permette l'individuazione alla distanza di cinquanta metri (nella specie i ricorrenti deducono che, secondo l'accertamento del consulente, l'autotreno era visibile da almeno 100 metri).
Con il terzo motivo i ricorrenti deducono che erroneamente la Corte territoriale ha escluso la sussistenza della copertura assicurativa, posto che l'impatto è avvenuto con il rimorchio in sosta e questo era, all'epoca, assistito da garanzia assicurativa.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 950/1992; Cass. 8972/1992), ai fini dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, occorre distinguere il caso, in cui il rimorchio è sganciato dalla motrice, da quello, in cui è ad essa agganciato.
Nel primo caso, essendo il rimorchio privo di un proprio meccanismo di propulsione, la copertura assicurativa riguarda il rischio cosiddetto statico e, cioé, il rischio connesso alla possibilità di sinistri causati dal rimorchio manovrato a mano o lasciato in sosta.
Nel secondo caso, invece, il rimorchio perde la propria autonoma configurazione di veicolo per diventare componente di un unico veicolo a motore, per il quale vale esclusivamente la copertura assicurativa della motrice, mentre rimane irrilevante quella del rimorchio.
In tale ultimo caso, si deve ritenere che l'intero veicolo sia privo di copertura assicurativa, ove ne sia priva la motrice, a prescindere dalla copertura del rimorchio per il rischio statico, e nei confronti del danneggiato non risponde l'assicuratore del solo rimorchio, neppure se il danno sia prodotto da impatto con esso, fermo o in movimento che sia.
Sicché, il motivo è infondato.
Potrà essere fatta valere in altra sede la documentazione, che nella memoria difensiva i ricorrenti assumono di avere scoperto nelle more del giudizio di cassazione, e che, al loro dire, comproverebbe la copertura assicurativa della motrice.
Il quarto motivo è inammissibile per la parte con la quale i ricorrenti lamentano che la corte territoriale abbia confermato la sentenza di primo grado ed abbia, per questo modo, "nullificato" la pronuncia concernente la limitazione del concorso di colpa, non risultando la questione dedotta con l'atto di appello; è infondato per la parte con la quale i ricorrenti deducono che la corte ha "operato, non petita, una reformatio in peius della sentenza di primo grado", non contenendo la sentenza impugnata alcuna altra pronuncia all'infuori di quella di conferma della precedente sentenza.
Il ricorso è, pertanto, infondato e va rigettato. Nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di cassazione, essendo il controricorso inammissibile per essere stato notificato oltre il termine previsto dall'art. 370 c.p.c. (il ricorso è stato notificato il 18.10.1994 ed il controricorso il 29 del mese successivo).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, il 6.5.1996.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 18 DICEMBRE 1996.
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