CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO VI
DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI

CAPO I
Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni

Sezione I
Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative pecuniarie ed applicazioni di queste ultime

 

Articolo 196 CdS
Principio di solidarietà

(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 382 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Nelle ipotesi di cui all'articolo 84 il locatario, in vece del proprietario, risponde solidalmente con l'autore della violazione o, per i ciclomotori, con l'intestatario del contrassegno di identificazione; (1) in quelle di cui all'articolo 94, comma 4-bis, risponde solidalmente l'intestatario temporaneo del veicolo. Nei casi indicati dall'articolo 93-bis, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che abbia a qualunque titolo la disponibilità del veicolo, risultante dal documento di cui al comma 2 del medesimo articolo 93-bis, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
   2. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere, ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata, in solido con l'autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
   3. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente o associazione privi di personalità giuridica o comunque da un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o associazione o l'imprenditore è obbligato, in solido con l'autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta.
   4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, chi ha versato la somma stabilita per la violazione ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione stessa.

 

(1) Parole sostituite dalla Legge 09.11.2021 n. 156, di conversione del D.L. 10.09.2021 n. 121.

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato in G.U.  che ne costituisce la pubblicazione ufficiale. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.

OSSERVAZIONI

* Nel verbale di contestazione per una violazione concernente un rimorchio o un semirimorchio, l'obbligato in solido con l'autore della violazione, ai sensi dell'art. 196 del C.d.S., anche se diverso dal proprietario del veicolo che lo traina, è sempre il proprietario del veicolo trainato.
* Nel campo riservato all'obbligato in solido del verbale di contestazione elevato a carico del passeggero (maggiorenne o minorenne) del veicolo sprovvisto della prescritta cintura di sicurezza va sempre indicato il proprietario del veicolo o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria (se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà).
* A meno che non dimostri di aver posto in essere una condotta caratterizzata dall'adozione di concrete e specifiche cautele volte a vietare e precludere la circolazione del mezzo, esplicando un'attività esterna specificamente volta ad impedire la commissione dell'illecito, il proprietario del veicolo che affida lo stesso ad un'autofficina professionale con procura orale a vendere con tanto di consegna delle chiavi al depositario per consentire la prova del mezzo da parte dei potenziali acquirenti, è responsabile in solido delle infrazione eventualmente commesse (Sentenza Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 26922 del 20/09/2023).
* In caso di violazione commessa da conducente non anche unico proprietario del veicolo, intestato a più soggetti, al fine di tutelarsi in caso di mancato pagamento della violazione da parte del trasgressore, è opportuno che il verbale di contestazione (ed eventualmente anche quelli di fermo o di sequestro) sia - a sua volta - notificato ad ogni singolo soggetto a cui in veicolo risulti intestato.
 In caso di più pagamenti della violazione avvenuti da parte dei comproprietari, le somme versate in eccesso saranno restituite (detratte le spese) alle parti.
* Il conducente che circola alla guida di un veicolo provvisto delle targhe di immatricolazione che esibisce ed espone rispettivamente l'autorizzazione alla circolazione di prova la relativa targa di prova deve essere sempre in grado di esibire la carta di circolazione del veicolo stesso, alla luce del fatto che l'obbligato in solido con l'autore di una eventuale violazione non si individua con l'intestatario della targa di prova, ma con quello della targa di immatricolazione del veicolo (anche se risultasse lo stesso).
* Il decesso del conducente del veicolo autore della violazione, quando non sia anche proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del mezzo comporta, anche se non espressamente indicato nell'art. 199 del C.d.S., la non trasmissibilità della somma da pagare anche nei confronti dell'obbligato in solido, anche se comproprietario. Mentre, nel caso inverso, la morte dell'obbligato in solido non va a vantaggio dell'autore della violazione (Corte di Cassazione Civile, Sezione I, sentenza numero 2064 del 02/03/1994).
* Nella contestazione delle violazioni commesse dal conducente alla guida di un veicolo non ancora immatricolato che espone la targa di prova va indicato, nello spazio dedicato all'obbligato in solido, l'intestatario della targa prova sulla base del principio che in quel momento il veicolo è da considerare "bene mobile non registrato" - non essendo ancora regolarmente immatricolato - e quindi appartenga a chi ne ha materialmente (anche solo momentaneamente) il possesso.
* A meno che l'obbligato in solido non provi che il veicolo di cui è proprietario sia stato utilizzato contro la sua volontà, per tutte "... le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta" (art. 196, comma 1 del C.d.S.), anche se l'effettivo trasgressore rimane non identificabile (come nel caso di incidente stradale con l'allontanamento del conducente prima dell'arrivo sul posto dell'organo di polizia).
* Qualora nel corso di un controllo a carico di conducente di veicolo rientrante nell'ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 561 del 2006 si accertino violazioni all'art. 174 del C.d.S. nell'arco dei 28 giorni precedenti a quello del controllo (quando lo stesso era dipendente di impresa diversa da quella attuale), l'obbligato in solido al pagamento della somma dovuta da indicare su ogni V.d.C. sarà sempre l'impresa da cui dipendeva il conducente al momento della violazione, anche quando una o più violazione preveda il pagamento immediato all'organo accertatore.
 In quest'ultimo caso, infatti, in caso di mancato pagamento della sanzione, non sarà possibile procedere all'applicazione del fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere (e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni) in quanto appartenente ad impresa diversa da quella da cui dipendeva il conducente al momento della commessa violazione.
* La circolazione di un veicolo sprovvisto delle targhe di immatricolazione che espone solo la targa di prova, a meno di particolari situazioni ammesse dalle norme vigenti, non è ammessa, alla luce di quanto disposto dall'art. 100, comma 1 del C.d.S. "Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione" ed anche perché al titolare della targa di prova, non anche proprietario del veicolo, non è applicabile il principio di solidarietà di cui all'art. 196 del C.d.S..
 Per quanto sopra, la circolazione di un veicolo sprovvisto delle targhe di immatricolazione che espone solo la targa di prova viola il disposto contenuto nell'art. 100, commi 1 e 11 del C.d.S..
* Seppur non espressamente previsto dall'art. 199 del C.d.S. (Non trasmissibilità dell'obbligazione), alla luce della sentenza della Corte di Cassazione Civile, sezione III, n. 2501 del 06/03/2000 (trasmissibilità di violazione valutaria al soggetto obbligato solidalmente) che nell'occasione menziona gli artt. 6 e 7 della Legge n. 689/1981, appare lecito pensare che il decesso del responsabile della violazione comporti l'estinzione dell'obbligazione di pagare la relativa sanzione anche nei confronti del soggetto obbligato solidalmente, poiché quest'ultimo non potrebbe svolgere alcuna azione di regresso nei confronti di alcuno (autore della violazione o i suoi eredi).
* In caso di impossibilità a notificare la violazione all'obbligato in solido tra i soggetti indicati nell'art. 196 del c.d.s. quale risulta dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A. per irreperibilità, sarà necessario instaurare la procedura di notifica per irreperibilità del destinatario prevista dall'art. 140 del c.p.p. (Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia), attraverso il deposito, da parte dell'ufficiale giudiziario, della copia dell'atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, attraverso l'affissione del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, dandogliene notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.
* Qualora il conducente del veicolo, autore della violazione, è anche unico proprietario del veicolo (e quindi è anche obbligato in solido), rifiuti di firmare e ritirare copia del verbale di contestazione, non si concretizza l'invalidità dell'atto e, quindi, non è necessario procedere alla sua notifica, ma è necessario evidenziare sul verbale di contestazione il doppio rifiuto.
* La violazione amministrativa ad una delle norme contenute nel C.d.S. commesse dal minore va contestata al genitore o tutore, riportando i dati di questi ultimi negli appositi spazi riservati al "trasgressore", avendo cura di riportare nelle note dello stesso verbale i dati del minorenne. Nel caso di reato, come per la violazione recidiva nel biennio per guida senza patente, perché mai conseguita, del reato risponde il minore se di età compresa tra i 14 ed i 18 anni. Non è, invece, imputabile il minore di età inferiore ai 14 anni (anche se l'accertatore dovrà comunque provvedere a redigere una segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni).
* In caso di veicolo in sosta irregolare che espone targa prova, anche se nell'Accertamento di Infrazione andranno indicate sia la targa di prova che quella di immatricolazione del veicolo, ai fini della contestazione della violazione la stessa dovrà essere notificata al solo titolare della targa prova.
* Il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, circolare n. 300/A/1/45328/131/S/1/1 del 10.11.2005 (Violazioni del Codice della Strada commesse da minore degli anni 18) precisa che in caso di "... violazioni amministrative commesse da minori di anni diciotto (...) l'art. 2 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, prevede che il minore non possa essere assoggettato a sanzioni amministrative per mancanza di imputabilità. Perciò, (...) nel caso di violazione di norme del Codice della Strada commessa da un minore la contestazione, o la successiva notifica, deve essere effettuata nei confronti delle persone tenute alla sua sorveglianza, le quali devono essere considerate e chiaramente identificate nel verbale come effettivi trasgressori.
 Per quanto attiene alla decurtazione dei punti sulla patente anche a seguito della sentenza n. 27/2005 della Corte Costituzionale, si precisa che le sanzioni amministrative di carattere schiettamente personale, come la decurtazione dei punti dalla patente, non possono essere poste a carico di un soggetto prescindendo dalla sua partecipazione materiale al comportamento costituente la violazione amministrativa.
 Pertanto, nei confronti del soggetto tenuto alla sorveglianza del minore non si procederà all'applicazione delle disposizioni dell'art. 126-bis del Codice della Strada
. (...)".

 

DISCLAMER: Il testo contenuto nella presente sezione "OSSERVAZIONI" non riveste alcun carattere di ufficialità, ma costituisce una semplice opinione dei curatori del portale, e per la quale non è previsto alcun aggiornamento obbligatorio da parte degli stessi. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.

GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 26922 del 20/09/2023
Circolazione Stradale - Artt. 94 e 196 del Codice della Strada - Affidamento del veicolo ad autofficina professionale finalizzata alla vendita - Procura orale - Contestazione, verbalizzazione e notificazione delle violazioni - Principio di solidarietà - Il proprietario del veicolo affidato ad un'autofficina professionale con procura orale a vendere con tanto di consegna delle chiavi al depositario per consentire la prova del mezzo da parte dei potenziali acquirenti, è responsabile in solido delle infrazione eventualmente commesse se non dimostra di porre in essere una condotta caratterizzata dall'adozione di concrete e specifiche cautele volte a vietare e precludere la circolazione del mezzo, cioè deve esplicare un'attività esterna specificamente volta ad impedire la commissione dell'illecito.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 3 del 02/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 10, 196 e 205 del Codice della Strada - Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità - Violazione delle condizioni stabilite nell'autorizzazione - Principio di solidarietà - Opposizione all'ordinanza ingiunzione - Per quanto attiene il trasporto di convogli di dimensioni straordinarie, cosiddetto trasporto eccezionale, la sostituzione del rimorchio può avvenire solo previo rilascio di apposita autorizzazione, sempre che non sussistano comprovati casi eccezionali, e la mancata comunicazione della sostituzione viola le disposizioni dell'art. 10 del C.d.S.. Per tale violazione la legittimazione passiva nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione spetta, anche in caso di eventuale responsabilità sanzionatoria con vincolo di solidarietà, esclusivamente al destinatario dell'ingiunzione al quale viene addebitata la violazione amministrativa.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 21899 del 11/07/2022
Circolazione Stradale - Artt. 94, 196 e 201 del Codice della Strada - Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario - Indicazione corretta del numero di targa del veicolo - Notifica della violazione amministrativa - Affinché possa ravvisarsi un esonero da responsabilità del privato, con l'addebito alla PA del ritardo nelle annotazioni dell'aggiornamento al PRA e dell'archivio nazionale dei veicoli, è pur sempre necessario che all'atto della comunicazione del cambio di residenza presso gli uffici comunali, vi sia stata anche una corretta indicazione del numero di targa dei veicoli appartenenti al richiedente.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 41492 del 24/12/2021
Circolazione Stradale - Artt. 196 e 204-bis del Codice della Strada - Principio di solidarietà e ricorso in sede giurisdizionale - Opposizione al verbale originariamente avanzata sia dal proprietario del veicolo che dal conducente - In caso di litisconsorzio processuale, che determina l'inscindibilità delle cause anche ove non sussisterebbe il litisconsorzio necessario di natura sostanziale, l'omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l'inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice d'ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che l'ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 6971 del 25/03/2011
Circolazione Stradale - Artt. 94, 196 e 201 del Codice della Strada - Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario - Errato aggiornamento dei relativi archivi da parte della PA - È sufficiente che l'esatto luogo ove eseguire la notificazione emerga dalle banche dati del P.R.A. o dall'archivio nazionale dei veicoli, a prescindere dalla circostanza che in uno dei due registri consultati fosse indicato un luogo errato, considerata l'esistenza di un obbligo di collaborazione tra le amministrazioni tenute alla gestione delle banche dati senza che sul proprietario del veicolo ricada alcun onere, tranne quello della corretta comunicazione.

.Corte di Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza numero 24851 del 09/12/2010
Circolazione Stradale - Artt. 94, 196 e 201 del Codice della Strada - Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario - Mutamento di residenza del trasgressore - Decorrenza del termine di notifica del verbale di contestazione - Nel caso in cui il destinatario abbia mutato residenza provvedendo a far ritualmente annotare la relativa variazione, con l'indicazione dei dati relativi ai veicoli di appartenenza, soltanto negli atti dello stato civile e non anche nel Pubblico Registro Automobilistico, la decorrenza del termine di 150 giorni per la notifica del verbale di contestazione delle violazioni del codice della strada va individuato nella data di annotazione della variazione di residenza negli atti dello stato civile, e non può ritenersi tempestiva la notifica del verbale quando siano trascorsi meno di 150 giorni dalla relativa annotazione nel P.R.A. o nell'Archivio Nazionale Veicoli.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 928 del 20/01/2010
Circolazione Stradale - Artt. 94, 196 e 201 del Codice della Strada - Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario - Omesso aggiornamento dei relativi archivi da parte della PA - Notifica della violazione amministrativa - Qualora il proprietario del veicolo abbia provveduto alla tempestiva comunicazione della variazione anagrafica e l'amministrazione non abbia proceduto all'aggiornamento dei relativi archivi, la notifica effettuata al precedente indirizzo del contravventore risultante dagli archivi non aggiornati non può ritenersi correttamente eseguita, non potendo il ritardo dell'amministrazione nell'aggiornare i propri archivi produrre effetti negativi nella sfera giuridica del cittadino che abbia tempestivamente comunicato la variazione della propria residenza.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 16745 del 09/08/2005
Circolazione Stradale - Artt. 195, 196 e 202 del Codice della Strada - Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie - Principio di solidarietà - L'azione di regresso di cui all'art. 196 c.d.s. riconosciuta al proprietario del veicolo, solidalmente responsabile con l'autore delle infrazioni al codice della strada punibili con sanzione amministrativa, non trova fondamento in una responsabilità contrattuale od extracontrattuale, ma nella surrogazione legale del proprietario nel diritto al pagamento di una somma nei confronti di colui verso il quale la sanzione è diretta e che ha dovuto corrispondere non per una sua condotta illecita, ma per il mero fatto di non avere provato che la circolazione del veicolo era avvenuta contro la sua volontà.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione I, sentenza numero 2064 del 02/03/1994
Circolazione Stradale - Artt. 196 e 199 del Codice della Strada - Decesso dell'autore della violazione non anche obbligato in solido - Principio di solidarietà - Casi di non trasmissibilità dell'obbligazione - Il decesso del conducente del veicolo autore della violazione, nel caso in cui non sia anche proprietario del mezzo, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, nonostante non espressamente indicato nell'art. 199 del C.d.S., comporta la non trasmissibilità dell'obbligazione di pagare anche nei confronti dell'obbligato in solido, anche se comproprietario.

 

DISCLAMER: Il testo della presente sentenza o ordinanza non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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