Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione seconda, ordinanza n. 3 del 2 gennaio 2023

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 3 del 02/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 10, 196 e 205 del Codice della Strada - Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità - Violazione delle condizioni stabilite nell'autorizzazione - Principio di solidarietà - Opposizione all'ordinanza ingiunzione - Per quanto attiene il trasporto di convogli di dimensioni straordinarie, cosiddetto trasporto eccezionale, la sostituzione del rimorchio può avvenire solo previo rilascio di apposita autorizzazione, sempre che non sussistano comprovati casi eccezionali, e la mancata comunicazione della sostituzione viola le disposizioni dell'art. 10 del C.d.S.. Per tale violazione la legittimazione passiva nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione spetta, anche in caso di eventuale responsabilità sanzionatoria con vincolo di solidarietà, esclusivamente al destinatario dell'ingiunzione al quale viene addebitata la violazione amministrativa.


FATTI DI CAUSA

Il Giudice di pace di (Omissis) respinse l'opposizione di (Soggetto 1), (Soggetto 2) e (Soggetto 3) nei confronti del verbale di accertamento, con il quale la Polizia Stradale di Torino aveva contestato allo (Soggetto 3), in qualità di conducente del complesso veicolare composto dal trattore stradale targato (Omissis) e dal semirimorchio targato (Omissis), nonché alla (Soggetto 1), responsabile come proprietaria del trattore stradale, la violazione dell'art. 10 comma 18° del Codice della Strada.

A seguito di rituale impugnazione, il Tribunale di Ivrea rigettò il gravame.

Il giudice di appello - ribadito il difetto di legittimazione attiva da parte di (Soggetto 2), già sancito dal Giudice di pace sul rilievo che la predetta società non era stata destinataria dell'ingiunzione - ha negato nella specie la ricorrenza dell'esimente di cui all'art. 3 legge n. 689/81, giacché le circostanze addotte non avrebbero integrato i requisiti del caso fortuito o della forza maggiore ed anzi il comportamento degli appellanti sarebbe stato "improntato ad un sostanziale disinteresse rispetto alla comunicazione della variazione delle modalità di trasporto" e "connotato sotto un profilo soggettivo quanto meno dal requisito della colpa".

Contro la predetta sentenza (n. 482/2020) ricorrono per cassazione (Soggetto 1), (Soggetto 2) e (Soggetto 3), sulla scorta di due motivi.

È rimasto intimata la Prefettura di Torino.

RAGIONI DI DIRITTO

1) Attraverso la prima censura, i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 75 e 81 c.p.c.. Sarebbe stata erronea la declaratoria di difetto di legittimazione nei confronti della (Soggetto 2), proprietaria di uno dei mezzi e dunque solidalmente responsabile per il pagamento della sanzione pecuniaria, nonché direttamente interessata in previsione del fermo amministrativo.

2) Con il secondo mezzo, i ricorrenti si dolgono della violazione e falsa applicazione dell'art. 10 comma 18° Cod. strada, dell'art. 3 l. n. 689/1981 e dell'art. 45 c.p.c., considerato che il Tribunale sarebbe incorso nel vizio di sussunzione, avendo escluso fatti materiali in una disposizione astratta di legge, che invece li prevedeva e disciplinava e che avrebbe dovuto condurre al riconoscimento dell'esimente della buona fede. Sarebbe stata fornita la prova rigorosa che i ricorrenti avevano operato diligentemente ed adottato ogni opportuna cautela al fine di evitare la violazione denunciata, che si era verificata unicamente per un fatto imputabile all'ANAS.

3) Il primo motivo è infondato.

La Corte intende dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale, già citato nella sentenza impugnata, per il quale la legittimazione passiva nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione emanata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, spetta - anche in caso di eventuale responsabilità sanzionatoria con vincolo di solidarietà - esclusivamente al destinatario dell'ingiunzione al quale viene addebitata la violazione amministrativa, in quanto tale giudizio, sebbene abbia ad oggetto un rapporto giuridico avente fonte in un'obbligazione di tipo sanzionatorio, è formalmente strutturato quale impugnazione di un atto amministrativo, sicché non è consentita in esso la partecipazione di soggetti diversi dall'amministrazione ingiungente e dall'ingiunto, trovando la legittimazione a ricorrere fondamento nell'esistenza di un interesse giuridico alla rimozione di un atto del quale il ricorrente sia destinatario, mentre il fatto di essere esposto ad una eventuale azione di regresso integra un semplice interesse di fatto (Sez. 1, n. 325 dell'11 gennaio 2007).

Nella specie, la violazione amministrativa non è stata addebitata alla (Soggetto 2) e, d'altronde, l'interesse paventato dalla ricorrente e legato alla prospettiva della sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione non è attuale, risolvendosi in una mera eventualità.

4) Il secondo motivo è inammissibile.

L'art. 3 comma 2° della legge n. 689/1981 stabilisce che "nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa".

4.1) Secondo la stessa prospettazione del ricorso, i ricorrenti erano ben coscienti di dover comunicare la sostituzione del rimorchio, atteso che il trasporto di convogli di dimensioni straordinarie, cosiddetto "trasporto eccezionale", può avvenire, ai sensi dell'art. 10 del codice della strada, solo previo rilascio di apposita autorizzazione, a meno che non si tratti della sola urgente rimozione di un veicolo in avaria, costituente pericolo per la circolazione degli altri veicoli (Sez. 2, n. 14032 del 15 giugno 2007).

Dunque, un errore sul fatto non può essere configurato.

4.2) Residuano le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore (art. 45 c.p.c.), oltre alla ricorrenza della buona fede, che in tema di sanzioni amministrative, rileva come causa di esclusione della responsabilità quando sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e quando l'autore medesimo abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva (Sez. 2, n. 11977 del 19 giugno 2020).

Ma sia la forza maggiore ed il caso fortuito sia la buona fede sono state motivatamente escluse dal Tribunale, che ha all'uopo esaustivamente richiamato gli elementi di fatto che deponevano per la sussistenza di un profilo soggettivo di colpa.

D'altronde, l'onere della prova degli elementi positivi che riscontrano l'esistenza della buona fede è a carico dell'opponente e la relativa valutazione costituisce un apprezzamento di fatto di stretta competenza del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo del vizio di motivazione (Sez. 2 n. 20866 del 29 settembre 2009; Sez. 5 n. 23019 del 30 ottobre 2009).

Al rigetto del ricorso non consegue la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali, in mancanza di attività difensiva avversaria.

La Corte da atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il 24 novembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 2 gennaio 2023.

 

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