Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione seconda, ordinanza n. 1862 del 27 gennaio 2025

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 1862 del 27/01/2025
Circolazione Stradale - Artt. 174 e 196 del Codice della Strada - Interruzione del periodo di guida - Responsabilità solidale e per fatto proprio dell'impresa di trasporto - In relazione alla mancata o insufficiente pausa del periodo di guida da parte del conducente alla guida di un veicolo munito di tachigrafo, il Regolamento n. 561/2002 individua una condotta illecita sia da parte dell'autista che da parte dell'impresa da cui egli dipende, e che il legislatore nazionale ha distinto, all'interno dell'art. 174 C.d.S., illeciti e sanzioni riguardanti direttamente il conducente rispetto alle quali l'impresa è obbligata in solido e una fattispecie che vede come soggetto attivo esclusivamente l'imprenditore.


RITENUTO IN FATTO

Il giudizio trae origine dall'opposizione proposta, dinanzi al Giudice di pace di (Omissis), dalla (Soggetto 1) Srl avverso il verbale di contestazione elevato dalla Polizia stradale di (Omissis) in ordine alla violazione dell'art. 174, comma 8, del C.d.S., in quanto il conducente di un autobus, dipendente della società ricorrente, aveva violato le prescrizioni del Regolamento CE n. 561/2006 nella giornata lavorativa del 13.12.2018 nel corso della quale risultavano solo 12 minuti di pausa in 6 ore e 15 minuti di lavoro.

A sostegno dell'opposizione, la (Soggetto 1) Srl dedusse che si trattava di un errore involontario commesso dall'autista nell'utilizzo della carta tachigrafica non imputabile alla società.

La Prefettura di (Omissis) resistette con comparsa di costituzione.

Il citato Giudice di pace rigettò l'opposizione ed il Tribunale di (Omissis), adito in sede di appello, respinse il gravame con la sentenza indicata in epigrafe, confermando la decisione di primo grado.

La (Soggetto 1) Srl ha proposto ricorso per cassazione avverso la citata sentenza di appello, sulla base di quattro motivi.

La Prefettura di (Omissis) non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

In prossimità della camera di consiglio, parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 112 cpc, in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 cpc, per carente o insufficiente motivazione e per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Si contesta che il Tribunale non abbia pronunciato sull'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per violazione tra dell'art. 112 cpc, perché detto giudice non avrebbe valutato la mancata corrispondenza tra norma contestata ed i fatti accaduti, con riferimento all'insussistenza della violazione dell'art. 179, comma 2 del Cds, dal momento che il malfunzionamento dell'apparecchio non sarebbe stato imputabile ad essa società ricorrente; in caso di eventuale responsabilità dell'autista, sarebbero stati applicabili il Reg. comunitario n. 1191/69 e la Legge 122/10 (art. 54 ter), che escluderebbero ogni tipo di responsabilità del proprietario del mezzo.

1.1. Il motivo è palesemente infondato.

Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda o di eccezione (cfr., per tutte, Cass. n. 28308/2017).

Nel caso di specie, il Tribunale ha esaminato i motivi di opposizione - così come veicolati con l'atto di appello - ed ha ritenuto che il fatto contestato integrasse la violazione dell'art. 179, comma 2, del Codice della Strada.

La sentenza si sottrae al vizio di carente motivazione in quanto quest'ultima consente di seguire il percorso logico-giuridico che ha condotto all'affermazione della responsabilità della (Soggetto 1) Srl (v., per tutte, Cass. SU n. 8053/2014), né il novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. consente il sindacato di questa Corte per insufficiente motivazione.

Inammissibile è, altresì, la doglianza di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ai sensi dell'art. 348 ter comma V c.p.c. ("ratione temporis" applicabile), avendo il Tribunale confermato la sentenza del Giudice di pace sulla scorta della stessa motivazione.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 174, commi 8 e 13, del Codice della Strada, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., oltre alla carente e/o insufficiente motivazione ed all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

La (Soggetto 1) Srl sostiene che, ai sensi dell'art. 174, comma 8, del Cds, il trasgressore era il conducente e non essa società ricorrente, che, al più, sarebbe stata da considerarsi obbligata in solido.

La stessa società si duole, altresì, che la violazione prevista dall'art. 174, comma 13 del Cds, il quale prevede che l'impresa da cui dipende il lavoratore sia obbligata in solido con l'autore della violazione, non sia mai stata contestata ad essa (Soggetto 1) Srl Inoltre, la vi sarebbe un evidente errore materiale perché la Polizia di Stato avrebbe rilevato e verbalizzato gli orari dei periodi di riposo soltanto nell'arco temporale di un giorno e non nell'intero turno lavorativo e le mancate registrazioni dei turni di riposo sarebbero dovute ad un disguido o ad un errore nell'uso dell'apparecchio da parte del conducente e non dell'azienda.

3. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 10, commi n. 2, 3 e 4, del Reg. CE n. 561/2006, in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5, cpc, per carente e/o insufficiente motivazione, oltre all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, perché il Reg. CE n. 561/2006, all'art. 10, comma 3, non prevederebbe l'automatica responsabilità dell'azienda in caso di responsabilità del conducente per non aver rispettato le direttive impartite a tal riguardo dall'azienda.

4. Con il quarto motivo di ricorso, si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 e 116 cpc, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cpc, per mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti ed articolati nel giudizio di primo grado e reiterati nel giudizio d'appello.

5. I citati motivi (dal secondo al quarto), che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono infondati.

L'art. 179, comma 2, del Codice della strada, nella versione ratione temporis applicabile, così recita: "chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso è previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante, oppure non inserisce il foglio di registrazione o la scheda del conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 849 a Euro 3.396".

È opportuno premettere che, in tema di violazione delle disposizioni sui cronotachigrafi, l'art. 174 del Codice della Strada opera un rinvio formale alle fonti eurounitarie, sicché le violazioni del Regolamento CE n. 561/2006, sia in materia di tutela dei lavoratori addetti all'autotrasporto, sia in materia di sicurezza stradale, rilevano come infrazioni del Codice della Strada, con la conseguente applicabilità della relativa disciplina (Cass n. 22896/2019; Cass. n. 21062/2014).

L'art. 10 del citato Regolamento precisa che le imprese di trasporto sono responsabili per le infrazioni commesse dai rispettivi conducenti.

L'art. 174 del Codice della Strada prevede per i datori di lavoro dei conducenti sia una responsabilità per fatto proprio derivante dall'inadempimento degli obblighi gravanti direttamente sugli stessi, sia una responsabilità solidale per le violazioni commesse dai propri dipendenti.

La previsione di una responsabilità per fatto proprio dei datori di lavoro dei conducenti (per inadempimento degli obblighi gravanti direttamente sugli stessi), sancita dalla norma in esame, la quale va ad aggiungersi a quella solidale per le violazioni commesse dai propri dipendenti, deriva direttamente dalle prescrizioni contenute nel Regolamento in esame, di cui la norma costituisce attuazione, il quale risponde alla finalità di soddisfare al contempo le esigenze di protezione del lavoratore dipendente e, indirettamente, di garantire la sicurezza dei trasporti, analogamente a quanto accade per gli obblighi posti a carico dei conducenti, che, pur miranti alla sicurezza dei trasporti, proteggono anche l'attività lavorativa dei conducenti medesimi (v. Cass. n. 20364/2024, non mass., in motivazione; sulla distinzione tra responsabilità dell'impresa per fatto proprio e in via solidale vedi, ad es., Cass. n. 22896/2018 e Cass. n. 13364/2003).

Tali finalità si desumono dai Considerando del Regolamento, che intende garantire regole comuni in materia di responsabilità delle imprese di trasporto e dei conducenti in caso di violazione del Regolamento, si propone di armonizzare le condizioni di concorrenza tra i modi di trasporto terrestre, in particolare nel settore dei trasporti su strada, e di migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale delle persone che lavorano in questo campo; tali finalità vengono perseguite, in particolare, attraverso l'obbligo di dotare i veicoli utilizzati principalmente per il trasporto stradale di un tachigrafo omologato, che può essere utilizzato per monitorare il rispetto dei tempi di guida e di riposo da parte dei conducenti (CGUE 9/9/2021, in causa C-906/19, F.O. , punto 34; CGUE, 2.3.2017, C. N., in causa C-245/15, punto 28 con riferimenti giurisprudenziali).

In questo contesto si inseriscono gli obblighi gravanti sulle imprese di trasporto, le quali sono tenute non solo a dotare i veicoli di tachigrafo, del cui buon funzionamento sono responsabili unitamente ai conducenti, e a garantirne, sempre assieme a questi ultimi, il buon uso se digitali e il buon funzionamento se analogici, oltre a dover fare buon uso rispettivamente delle carte del conducente e dei fogli di registrazione (art. 32), ma anche ad organizzare "l'attività dei conducenti di cui al precedente paragrafo in modo che essi possano rispettare le disposizioni del Regolamento", a fornire ad essi "le opportune istruzioni", ad effettuare "controlli regolari per garantire che siano rispettate le disposizioni del Regolamento" ed a garantire che i propri conducenti ricevano una formazione e istruzioni adeguate per quanto riguarda il buon funzionamento dei tachigrafi, digitali o analogici, ad effettuare controlli periodici per garantire che i propri conducenti li utilizzino correttamente e a non fornire ai conducenti alcun incentivo diretto o indiretto che possa incoraggiare un uso improprio dei tachigrafi (art. 33) (CGUE, 26/9/2019, in causa C-600/18, UTEP 2006 Srl, punti 3 e 4).

Questa Corte (v., in particolare, Cass. n. 10327/2020) ha affermato che l'art. 10, par 2, del Regolamento n. 561/2006 individua una condotta illecita dell'imprenditore, collocata nel capo III dedicato alla responsabilità dell'impresa di trasporto, e una condotta del conducente, collocata, quanto alle regole relative ai periodi di riposo, nel capo II, e che il legislatore nazionale ha individuato, all'interno dell'art. 174 C.d.S., illeciti e sanzioni riguardanti direttamente il conducente rispetto alle quali l'impresa è obbligata in solido e una fattispecie che vede come soggetto attivo esclusivamente l'imprenditore.

Ne deriva che le posizioni del proprietario e del conducente del veicolo cui sia stata contestata l'infrazione prevista dall'aart. 179 C.d.S., di mettere in circolazione (comma 3) e di circolare con un veicolo avente il cronotachigrafo non funzionante (comma 2) sono posizioni distinte, contestate a titolo di concorso di persone ai sensi dell'art. 5 della L. 24 novembre 1981, n. 689, e non già di responsabilità solidale ai sensi del successivo art. 6 (v. Cass. n. 21000/2004).

In relazione alla fattispecie prevista dall'art. 179 C.d.S., sussiste la colpa del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose se il veicolo ha iniziato la circolazione già con il tachigrafo non funzionante, perché il titolare dell'autorizzazione deve vigilare che il veicolo sia messo in circolazione nelle condizioni prescritte dalla legge ovvero se il fatto che ha reso non funzionante il cronotachigrafo si è verificato nel corso della circolazione, qualora tale fatto successivo sia in qualche modo rimproverabile al titolare (così Cass. n. 12244/2003).

È stato, infatti, ritenuto, in relazione alla fattispecie prevista dall'art. 179 del codice della strada, che sanziona il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose il quale mette in circolazione un veicolo con cronotachigrafo non funzionante, la circostanza che il cronotachigrafo non sia stato manomesso e che il guasto sia dovuto al caso fortuito non è sufficiente a dimostrare l'assenza della colpa, ben potendo sussistere l'elemento psicologico dell'illecito per il solo fatto che il conducente, pur essendo o dovendo essere consapevole dell'avaria facendo uso dell'ordinaria diligenza, abbia ugualmente deciso di mettersi alla guida del mezzo (v., ad es., Cass. n. 7397/2023 e Cass. n. 19586/2009).

L'ignoranza incolpevole è configurabile solo ove si dimostri il rispetto dell'ordinaria diligenza consistente nel costante controllo del regolare funzionamento del cronotachigrafo e, in ogni caso, nel preventivo controllo tutte le volte che il veicolo venga messo in circolazione (cfr. Cass. n. 13165/2002).

Va, infine, ribadito che, in tema di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art 3 della L. n. 689 del 1981, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva, sia essa dolosa o colposa, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa, in ordine al fatto vietato, a carico di colui che lo abbia commesso, con la conseguenza che grava su quest'ultimo l'onere di provare di aver agito senza colpa (v., tra le tante, Cass. n. 13610/2010 e Cass. n. 15580/2006).

Nell'ipotesi di circolazione con veicolo munito di cronotachigrafo non funzionante (la cui violazione è, per l'appunto, prevista e sanzionata dall'art. 179 C.d.S.), questa Corte ha affermato che può ritenersi sussistente l'ignoranza incolpevole solo ove si dimostri il rispetto dell'ordinaria diligenza consistente nel costante controllo del regolare funzionamento del cronotachigrafo e, in ogni caso, nel preventivo controllo tutte le volte che il veicolo venga messo in circolazione (cfr. Cass. n. 13165/2002).

La società (Soggetto 1) - secondo la ricostruzione del Tribunale di (Omissis) - non aveva allegato alcun elemento positivo per provare l'errore dell'autista nell'uso del cronotachigrafo, non mancando di precisare che, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, l'esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto, assume rilievo solo in presenza d elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità del suo operato, purché tale errore sia incolpevole ed inevitabile (v. Cass. n. 11012/2006 e Cass n. 228/2008).

Nel caso di specie, non era stato allegato alcun elemento positivo che potesse aver indotto nell'agente la convinzione della liceità della condotta, emergendo, al contrario, la condotta colposa dell'agente per non aver registrato i periodi di pausa.

Sotto tale profilo, il Tribunale ha ritenuto irrilevante la prova testimoniale in quanto non decisiva per il giudizio, alla luce degli accertamenti svolti dalla Polizia Stradale e attestati nel verbale di contestazione, che non era stato impugnato nemmeno sotto il profilo della circostanza che erano due i conducenti che si erano alternati alla guida del mezzo.

6. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato.

Non deve provvedersi sulle spese non avendo la Prefettura di (Omissis) svolto attività difensiva.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, dello stesso D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n.115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art.13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 5 novembre 2024.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2025.

 

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