CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO VI
DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI

CAPO I
Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni

Sezione I
Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative pecuniarie ed applicazioni di queste ultime

 

Articolo 199 CdS
Non trasmissibilità dell'obbligazione

(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 000 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. L'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi.

 

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OSSERVAZIONI

* Il decesso del conducente del veicolo autore della violazione, quando non sia anche proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del mezzo comporta, anche se non espressamente indicato nell'art. 199 del C.d.S., la non trasmissibilità della somma da pagare anche nei confronti dell'obbligato in solido, anche se comproprietario. Mentre, nel caso inverso, la morte dell'obbligato in solido non va a vantaggio dell'autore della violazione (Corte di Cassazione Civile, Sezione I, sentenza numero 2064 del 02/03/1994).
* Seppur non espressamente previsto dall'art. 199 del C.d.S. (Non trasmissibilità dell'obbligazione), alla luce della sentenza della Corte di Cassazione Civile, sezione III, n. 2501 del 06/03/2000 (trasmissibilità di violazione valutaria al soggetto obbligato solidalmente) che nell'occasione menziona gli artt. 6 e 7 della Legge n. 689/1981, appare lecito pensare che il decesso del responsabile della violazione comporti l'estinzione dell'obbligazione di pagare la relativa sanzione anche nei confronti del soggetto obbligato solidalmente, poiché quest'ultimo non potrebbe svolgere alcuna azione di regresso nei confronti di alcuno (autore della violazione o i suoi eredi).
* Per un veicolo non coperto da assicurazione obbligatoria RC in sosta su pubblica via il cui proprietario risulta deceduto ed i legittimi eredi hanno proceduto alla rinuncia dell'eredità non si procede con la redazione del verbale di contestazione per violazione dell'art. 193, comma 2 del C.d.S. (e con la conseguente rimozione ed affidamento al custode-acquirente), ma si procede ad avviare l'iter col quale si devolve il bene allo Stato, ai sensi dell'art. 586 c.c. (Acquisto dei beni da parte dello Stato).

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 15663 del 23/07/2020
Circolazione Stradale - Artt. 94, 199 e 210 del Codice della Strada - Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi - Eredità - L'intestazione in capo ad  un soggetto della proprietà di un veicolo appartenente al defunto, anche se finalizzata unicamente alla successiva rottamazione, implica l'accettazione tacita dell'eredità che diventa in tal modo irrevocabile e comporta in maniera definitiva l'acquisto della qualità di erede, la quale non può cessare, non solo laddove l'accettante intenda revocare l'atto di accettazione in precedenza posto in essere, ma anche nell'ipotesi in cui compia un successivo atto di rinuncia all'eredità.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione I, sentenza numero 2064 del 02/03/1994
Circolazione Stradale - Artt. 196 e 199 del Codice della Strada - Decesso dell'autore della violazione non anche obbligato in solido - Principio di solidarietà - Casi di non trasmissibilità dell'obbligazione - Il decesso del conducente del veicolo autore della violazione, nel caso in cui non sia anche proprietario del mezzo, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, nonostante non espressamente indicato nell'art. 199 del C.d.S., comporta la non trasmissibilità dell'obbligazione di pagare anche nei confronti dell'obbligato in solido, anche se comproprietario.

 

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