Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Civile, Sezione terza, sentenza n. 13200 del 26 luglio 2012
Corte di Cassazione Civile, Sezione III, sentenza numero 13200 del 26/07/2012
Circolazione Stradale - Artt. 47, 56, 167 e 193 del Codice della Strada - Incidente stradale - Rimorchi - Assicurazione della responsabilità civile - Rischio statico e rischio dinamico - La norma prevede l'obbligo della copertura assicurativa della responsabilità civile anche per i rimorchi solo ed esclusivamente per quanto riguarda il c.d. "rischio statico"; il rimorchio è coperto dall'assicurazione obbligatoria soltanto per i sinistri prodotti in sosta o durante le manovre a mano (rischio statico) mentre, allorché viene agganciato alla motrice, divenendo in tal modo componente di un unico veicolo a motore, beneficia della copertura assicurativa relativa all'autotreno, che si estende al complesso unitario anche quando la polizza sia stata stipulata con la sola indicazione della motrice (rischio dinamico). In caso di danno prodotto da motrice trainante un rimorchio opera la sola assicurazione obbligatoria della motrice, e non anche la distinta assicurazione obbligatoria del rischio statico del rimorchio.
RITENUTO IN FATTO
Con citazione notificata in data 11 novembre 1994 S. R., in proprio e quale esercente la potestà sulle figlie minori S. S. e S. F., esponeva che in data (OMISSIS) era deceduta a seguito di un incidente stradale Pi. Ad., moglie e madre degli istanti, la quale, mentre era alla guida della propria autovettura e percorreva la rampa di immissione dall'autostrada (OMISSIS), incrociava un autoarticolato Fiat Iveco 190 che sbandava e si ribaltava sulla fiancata sinistra finendo sull'autovettura e schiacciandola.
L'autoarticolato, condotto dal proprietario P. S., coperto per la R.C. dalla Mi. Assicurazioni, trainava un semirimorchio di proprietà della ditta Tran., assicurato con Ri. Ad. di Si. Spa, che a sua volta trasportava un container carico 23.447 kg di carta, di proprietà della ditta C. T. C.. Ciò premesso, conveniva in giudizio il P., la Tran., il C. T. C., la Mi. Assicurazioni e la Ri. Ad. di Si. al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti.
A tale causa veniva riunito altro giudizio, introdotto da F. P. nei confronti del P. e della Mi. Assicurazioni, il quale deduceva di aver subito gravi danni a seguito dello stesso incidente, quale trasportato a bordo dell'auto condotta dalla Pi.. In esito al giudizio, in cui si costituivano altresì S. S. e S. F. divenute maggiorenni, il Tribunale adito dichiarava l'improcedibilità della domanda del F., estesa nei confronti degli altri convenuti dal S.; affermava l'esclusiva responsabilità del P. e di conseguenza della Mi. Assicurazioni condannandoli al risarcimento danni, in favore di ciascun erede della Pi., nella misura di Euro 305.000, ed in favore del F., nella misura di Euro 13.359 oltre interessi dalla domanda e rivalutazione monetaria dalla decisione al saldo.
Avverso tale decisione proponevano appello principale il F., appello incidentale il P. e la Mi. Assicurazioni nonché con autonomi atti appello principale i S. e lo stesso P. ribadendo le doglianze contenute nell'appello incidentale. Riunite le impugnazioni, in esito al giudizio, la Corte di Appello di Salerno con sentenza depositata in data 28 maggio 2010 accoglieva parzialmente l'appello proposto dal F. nei confronti del P. e Mi. Assicurazioni; l'appello del P. e quello incidentale della Mi. (Assicurazioni) nella parte relativa alla liquidazione del danno patrimoniale in favore dei S.; l'appello dei S. relativamente alla liquidazione del danno non patrimoniale, condannando il P., la Mi. (Assicurazioni), la Trans. e l'All. in solido tra loro al pagamento di somme diverse in favore dei S..
Avverso la detta sentenza hanno quindi proposto ricorso principale articolato in cinque motivi l'All. Spa, ricorso incidentale subordinato in un unico motivo la Mi. Assicurazioni, che hanno illustrato i rispettivi ricorsi con memorie. Resistono con i rispettivi controricorsi la Mi. Assicurazioni, i S., che hanno altresì depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
CONSIDERATO IN DIRITTO
In via preliminare, deve rilevarsi che il ricorso principale e quello incidentale sono stati riuniti, in quanto proposti avverso la stessa sentenza.
Procedendo all'esame del ricorso principale, va rilevato che con la prima doglianza, articolata sotto il profilo della violazione e la falsa applicazione degli artt. 112, 324 c.p.c., art. 329 c.p.c., comma 2 e art. 2909 c.c., l'All. parte dalla premessa che il giudice di primo grado aveva disatteso la domanda proposta dai S. nei confronti della Ri. Ad. di Si., assicuratrice della responsabilità civile del rimorchio di proprietà della Tran., sulla base del rilievo che la copertura assicurativa relativa al rimorchio era attinente solo al c.d. rischio statico e non anche alla circolazione. Ora, nell'atto di appello, i S. avevano fatto acquiescenza a tale statuizione, che aveva escluso ogni responsabilità della Tran. e della sua compagnia.
Ciò malgrado, - questa, in sintesi la ragione di doglianza - la Corte di appello aveva esteso la sentenza di condanna anche nei confronti della Ri. Ad. di Si. ritenendo che l'istanza di estensione alla Mi. della garanzia per l'intero veicolo andava interpretata "come subordinata a quella principale dell'affermazione di responsabilità delle suddette ditte, società e rispettivi garanti" (cfr pag. 16 della sentenza). Ma con tale interpretazione - questa, la conclusione - la Corte aveva violato i principi sul giudicato ed aveva altresì - quest'ultimo rilievo sostanzia il contenuto della seconda doglianza per violazione e falsa applicazione dell'art. 329 c.p.c., comma 2, art. 342 c.p.c., art. 1342 c.c., comma 1 - disapplicato il criterio ermeneutico che impone di valorizzare il tenore letterale delle espressioni adottate dalle parti.
I motivi in questione, che vanno esaminati congiuntamente in quanto sia pure sotto diversi ed articolati profili, prospettano ragioni di censura intimamente connesse tra loro, sono entrambi infondati. Ed invero, come risulta dalla lettura dell'atto di appello, opportunamente riportato in ricorso nel rispetto del principio di autosufficienza dei ricorsi per cassazione, gli appellanti S. avevano specificamente gravato di impugnazione l'esclusione del nesso eziologico tra le condotte dei convenuti Tran., Ri. Ad. di Si. Assicurazioni, C. T. C. e l'evento de quo, decisa dal primo giudice, deducendo espressamente "deve ritenersi accertata anche la responsabilità della Tran. s.r.l." non avendo la stessa contestato di essere proprietaria del semirimorchio in questione ed inoltre perché, secondo la giurisprudenza del S.C. anche il rimorchio deve essere considerato un autoveicolo. Coerentemente con tali considerazioni, gli appellanti avevano quindi concluso chiedendo che, in riforma dell'impugnata sentenza di primo grado, la Corte volesse dichiarare che il sinistro era stato causato dal P., "con il concorso della Tran. Srl e del C. T. C." e per l'effetto volesse "condannare detti responsabili in solido tra loro e con le citate compagnie assicuratrici che garantiscono la responsabilità civile ed eventualmente in proporzione ai rispettivi gradi di colpa al risarcimento dei danni...".
Avuto riguardo all'intero contesto dell'atto, tenendo conto in particolare del contenuto letterale delle espressioni adottate nonché del contenuto sostanziale in relazione alle finalità che gli appellanti intendevano conseguire, va quindi condiviso l'assunto della Corte territoriale quando ha osservato che "la questione del concorso di cause e/o di colpe è stata riproposta......anche dagli appellanti S. R., F. S. che hanno espressamente impugnato la sentenza non solo sul quantum ma sul punto della individuazione di diverse responsabilità, nell'ambito delle parti presenti nel giudizio di primo grado, quali proprietarie del semirimorchio e del container e delle rispettive assicurazioni" (cfr. pag. 16).
E' appena il caso di aggiungere infine che l'interpretazione della domanda, in genere e dell'atto di appello in particolare, è attività discrezionale del giudice di merito, che risolvendosi in un tipico accertamento di fatto è censurabile in sede di legittimità solo sotto il profilo dell'esistenza, sufficienza e logicità della motivazione, per cui non è censurabile ove risulti sorretta, come nel caso di specie, da una motivazione congrua e giuridicamente corretta (vizio nella specie neppure dedotto) nonché rispettosa dei canoni legali di ermeneutica, che dettati dal legislatore in materia contrattuale hanno validità generale.
Passando all'esame delle successive doglianze, va osservato che, con la terza censura per violazione e falsa applicazione della L. n. 990 del 1969, artt. 1 e 18, art. 1917 c.c., la ricorrente principale deduce che la Corte di appello avrebbe sbagliato quando ha esteso la garanzia assicurativa del rimorchio anche al c.d. rischio dinamico perché - questi, gli argomenti usati dalla Corte - dalla polizza non emergeva limitazione dei rischi ed inoltre la responsabilità civile auto risultava assicurata per un massimale piuttosto alto. Ed invero, la polizza per la responsabilità civile obbligatoria di un rimorchio copre esclusivamente il c.d. rischio statico, relativo ai sinistri verifìcatisi durante la sosta o nel corso di manovre a mano.
Del resto, nella specie, i danneggiati non avevano azione diretta nei confronti della società assicuratrice con riferimento all'ipotesi di una assicurazione volontaria per cui l'azione diretta proposta dai danneggiati non poteva che riferirsi, esclusivamente, alla assicurazione obbligatoria del rimorchio, relativamente al rischio statico.
Sul punto - ed il rilievo riguarda la quarta doglianza per omessa ed insufficiente motivazione - la Corte avrebbe inoltre reso una motivazione poco congrua sul punto, avendo valutato il dato del massimale alto, in sè e per sè, senza considerare il rapporto tra il massimale ed il premio corrisposto. Infine - così, in sintesi, l'ultima doglianza per violazione e falsa applicazione dell'art. 2054 c.c., comma 3, D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 54 e L. n. 990 del 1969, art. 1 - la Corte di Appello avrebbe altresì sbagliato non avendo considerato che il rimorchio, quando viene agganciato alla motrice, perde la propria qualità di veicolo per divenire componente di un complesso unitario circolante per cui, nel caso di più proprietari, la disposizione dell'art. 2054 c.c., comma 3, deve applicarsi esclusivamente al proprietario della motrice.
Anche tali doglianze, intimamente connesse tra loro, vanno esaminate congiuntamente.
A riguardo, deve rilevarsi che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la L. n. 990 del 1969, all'art. 1, prevede l'obbligo della copertura assicurativa della responsabilità civile, tra gli altri, anche per i rimorchi, solo ed esclusivamente per quanto riguarda il c.d. "rischio statico". Il rimorchio è coperto dall'assicurazione obbligatoria soltanto per i sinistri prodotti in sosta o durante le manovre a mano (c.d. "rischio statico") mentre, allorché viene agganciato alla motrice, divenendo in tal modo componente di un unico veicolo a motore, beneficia della copertura assicurativa relativa all'autotreno, che si estende al complesso unitario anche quando la polizza sia stata stipulata con la sola indicazione della motrice (tra le altre, cfr., Cass. n. 11318/96, n. 9574/97).
Pertanto, in caso di danno prodotto da motrice trainante un rimorchio opera la sola assicurazione obbligatoria della motrice, e non anche la distinta assicurazione obbligatoria del rischio statico del rimorchio. La situazione non cambia allorché il danno sia stato cagionato sia dalla motrice sia dal rimorchio, giacché la copertura assicurativa obbligatoria di quest'ultimo, come surriferito, copre il solo "rischio statico".
Giova aggiungere che, anche se l'assicurazione obbligatoria è destinata a coprire esclusivamente il c.d. "rischio statico" relativo al rimorchio, nulla vieta alle parti, nell'esercizio della loro autonomia di assicurare anche il rischio dinamico del rimorchio o carrello, separatamente da quello della motrice, versandosi, peraltro, in tal caso, nella (diversa) ipotesi di assicurazione volontaria, destinata ad operare cumulativamente con quella obbligatoria qualora il rischio dinamico abbia a trovare concreta attuazione" (cfr., Cass. n. 1012/2006, n. 9574/97).
Tutto ciò premesso, occorre ora portare l'attenzione su un primo problema, prospettato con il quarto motivo di impugnazione, con cui l'All. ha lamentato l'illegittimità della decisione sotto il profilo della congruità della motivazione in ordine alla ritenuta estensione della garanzia assicurativa del rimorchio anche al c.d. rischio dinamico.
A riguardo, torna opportuno premettere che accertare se le parti abbiano inteso stipulare l'una o l'altra assicurazione è questione di fatto, come tale rimessa al giudice del merito, il convincimento del quale non è sindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato. Ora, come la stessa ricorrente sottolinea, la Corte territoriale ha basato la propria decisione sul rilievo che non emergerebbe " dalla polizza esibita limitazione dei rischi ed invece risultando assicurata la responsabilità civile auto per un massimale piuttosto alto (L. 2.000.000.000).
Il primo argomento, non solo, non è conferente poiché il silenzio delle parti contraenti sui precisi limiti dell'oggetto della copertura assicurativa, in assenza di ulteriori elementi desumibili dal contratto, non ha di per sè alcun significato ma, al contrario, suggerisce elementi di segno opposto poiché la delimitazione del rischio al c.d. rischio statico è strutturale nella polizza relativa alla assicurazione obbligatoria per i rimorchi, essendo l'assicurazione obbligatoria destinata per legge a coprire riguardo ai rimorchi esclusivamente il c.d. "rischio statico" e non anche quello dinamico.
Quanto al secondo argomento attinente al massimale piuttosto alto, non vi è dubbio che la considerazione della Corte non è sorretta da alcuna valenza particolarmente significativa poiché, al fine di trarre un significato probante, la Corte non avrebbe dovuto considerare il dato del massimale in se’ ma avrebbe dovuto in primo luogo valutare comparativamente la misura del massimale con l'entità del premio corrisposto in rapporto alle attività di rischio coperte; inoltre, avrebbe dovuto valutare la detta misura in rapporto ai massimali previsti dalla legge al c.d. rischio statico.
Ne consegue che nella specie l'omesso compimento degli accertamenti indicati inficia la correttezza del ragionamento svolto dalla Corte di merito e ne determina la sua censurabilità.
Ma vi è di più. Infatti, anche ritenendo che la polizza in questione si estendesse al c.d. rischio dinamico, resta fermo che si sarebbe comunque trattato di una assicurazione volontaria, alla luce di quanto osservato in precedenza. Inoltre, in caso di danno prodotto da motrice trainante un rimorchio, opera la sola assicurazione obbligatoria del rischio dinamico del "complesso unitario circolante", e non anche l'assicurazione obbligatoria del rischio statico del veicolo inerte.
Tutto ciò premesso e considerato, mette conto di evidenziare che, in ipotesi di assicurazione volontaria relativa al c.d. rischio dinamico del rimorchio, non è comunque data al danneggiato l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 18, in quanto la detta norma limita l'azione prevista alle sole ipotesi di assicurazione obbligatoria.
Ne deriva che, nella specie, come ha dedotto la ricorrente principale nel terzo motivo di impugnazione, soltanto l'assicurata Tran. Srl era legittimata ad agire nei confronti del proprio assicuratore, chiamandolo eventualmente in garanzia, e non anche il terzo danneggiato, S. R. (come è invece avvenuto nella vicenda processuale in esame), nei confronti del quale l'assicuratore non era in alcun modo obbligato ne per vincolo contrattuale ne’ a titolo di responsabilità aquiliana.
Alla stregua di tutte le pregresse considerazioni, le doglianze in esame meritano di essere condivise e deve essere pertanto accolto, nei limiti di tali motivi, il ricorso principale della All. Spa.
Quanto al ricorso incidentale subordinato, proposto dalla Mi. Assicurazioni Spa, va rilevato che, con un'unica doglianza la ricorrente ha denunciato la violazione o falsa applicazione dell'art. 2043 c.c. e art. 2055 c.c., comma 1, l'omessa verifica del corretto stivaggio della merce trasportata dal rimorchio, il difetto di motivazione sul punto, nonché la violazione o falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 246 c.p.c., lamentando che le censure contenute nell'appello incidentale, riportato integralmente in ossequio al principio di autosufficienza, non sono stato oggetto di adeguato approfondimento da parte della Corte di appello. Ed invero, la motivazione della sentenza conterrebbe numerose inesattezze ed incongruenze che la ricorrente - per espressa sua affermazione - si limita a segnalare" non richiedendo le stesse particolare confutazione" (cfr. pag. 21 del ricorso).
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per un duplice ordine di considerazioni.
In primo luogo, perché, a ragione dell'esigenza di specificità delle doglianze formulate nel ricorso per cassazione, non è consentita la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (cfr., Cass. n. 19443/2011) Inoltre, l'inammissibilità deriva dalla considerazione che il vizio di violazione di legge, a pena di inammissibilità, deve essere dedotto non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni chiare ed esaurienti intese a dimostrare motivatamente in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità.
Risulta, quindi, inidoneamente formulata una doglianza con cui il ricorrente lamenti che le censure contenute nell'appello incidentale, riportato nella sua genericità, non sono stato oggetto di adeguato approfondimento da parte della Corte di appello, evitando però di indicare a quali censure egli si riferisca in particolare e di chiarire le specifiche ragioni per le quali l'approfondimento non sarebbe stato adeguato. Ugualmente, è inammissibile una censura con cui il ricorrente lamenti che la motivazione della sentenza conterrebbe numerose inesattezze ed incongruenze, limitandosi a segnalarle genericamente senza provare a confutare gli argomenti svolti a riguardo dai giudici di merito.
Alla stregua di tutte le pregresse considerazioni, deve essere pertanto dichiarato inammissibile il ricorso incidentale proposto dalla Milano Assicurazioni; vanno rigettati i primi due motivi del ricorso principale proposto dalla All. mentre vanno accolti gli ultimi tre motivi dello stesso. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione, con la conseguenza che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito con l'esclusione della condanna dell'All. Spa al pagamento delle somme liquidate a favore di S. R., S. S., S. F. ed al pagamento delle spese del giudizio di appello.
L'alternarsi degli esiti dei giudizi di merito giustifica la compensazione delle spese dell'intero giudizio tra l'All. Spa e le altre parti.
P.Q.M.
La Corte decidendo sui ricorsi riuniti dichiara inammissibile il ricorso incidentale, rigetta i primi due motivi del ricorso principale, accoglie gli ultimi tre motivi di quest'ultimo ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione e, decidendo nel merito, esclude la condanna dell'All. Spa al pagamento delle somme liquidate a favore di S. R., S. S., S. F. ed al pagamento delle spese del giudizio di appello. Compensa tra l'All. Spa e le altre parti le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2012.
DISCLAMER: Il testo della presente sentenza o odinanza non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.