REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA
Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
TITOLO III
DEI VEICOLI
CAPO IV
Veicoli a motore e loro rimorchi
§ 5. Circolazione delle macchine operatrici
(Art. 114 Codice della Strada)
Articolo 299 Reg. CdS
DPR n. 495/1992
Macchine operatrici: dispositivo antincastro
(Vedi art. 114 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 114 del Codice della Strada)
1. Le macchine operatrici, assimilabili costruttivamente ai veicoli della categoria N od O, devono essere equipaggiate con i dispositivi antincastro in conformità di quanto disposto dalla normativa in vigore per gli stessi veicoli.
2. E' ammessa deroga all'obbligo del montaggio del dispositivo antincastro qualora la sua presenza sia incompatibile con l'utilizzazione della macchina operatrice oppure quando la sua funzione può essere svolta con altro dispositivo di equivalente efficacia.
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