REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA

Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO III
DEI VEICOLI

CAPO IV
Veicoli a motore e loro rimorchi

§ 5. Circolazione delle macchine operatrici
(Art. 114 Codice della Strada)

Articolo 304 Reg. CdS
DPR n. 495/1992
Revisione delle macchine operatrici in circolazione

(Vedi art. 114 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 114 del Codice della Strada)

   1. Le revisioni delle macchine operatrici soggette ad immatricolazione sono stabilite con provvedimento del Ministro dei trasporti e della navigazione, con periodicità non inferiore a cinque anni a partire dalla data di prima immatricolazione delle macchine operatrici stesse (1).
   2. I requisiti minimi di sicurezza, da accertare con le modalità prescritte dal provvedimento di cui al comma 1 sono, in quanto applicabili, i medesimi dei veicoli di pari massa complessiva stabiliti nelle appendici VIII e IX al presente titolo.

 

(1) Sono sottoposte a revisione generale, le macchine operatrici di cui all'art. 58 CDS, entro il:
    30.6.2021 se immatricolate entro il 31.12.1983,
    30.6.2022 se immatricolate tra 1.1.1984 e 31.12.1995,
    30.6.2023 se immatricolate tra 1.1.1996 e 31.12.2018,
    quinto anno entro la fine del mese di prima immatricolazione se immatricolate dopo l'1.1.2019.
    Le modalità di esecuzione del controllo devono essere stabilite con apposito D.L.

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato in G.U.  che ne costituisce la pubblicazione ufficiale. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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