REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA

Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO III
DEI VEICOLI

CAPO IV
Veicoli a motore e loro rimorchi

§ 5. Circolazione delle macchine operatrici
(Art. 114 Codice della Strada)

Articolo 297 Reg. CdS
DPR n. 495/1992
Campo di visibilità delle macchine operatrici

(Vedi art. 114 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 114 del Codice della Strada)

   1. Il campo di visibilità delle macchine operatrici, di cui all'articolo 58 del codice, deve essere verificato secondo le prescrizioni tecniche dettate in proposito dal Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto.

 

.

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato in G.U.  che ne costituisce la pubblicazione ufficiale. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


Canale TELEGRAM

   Per essere sempre aggiornati sulle novità e sulle attività di Circolazione Stradale, è possibile iscriversi liberamente al canale pubblico Telegram di Circolazione Stradale attraverso questo link: https://t.me/CircolazioneStradale