CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO V
NORME DI COMPORTAMENTO

 

Articolo 185 CdS
Circolazione e sosta delle auto-caravan

(Vedi art. 185 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 378 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli.
   2. La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.
   3. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle auto-caravan si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona.
   4. È vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario.
   5. Il divieto di cui al comma 4 è esteso anche agli altri autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta.
   6. Chiunque viola le disposizioni dei commi 4 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87,00 a euro 344,00.
   7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, lungo le strade e autostrade, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle auto-caravan e nei campeggi, di impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni di detti veicoli, le tariffe per l'uso degli impianti igienicosanitari, nonché i criteri per l'istituzione da parte dei comuni di analoghe aree attrezzate nell'ambito dei rispettivi territori e l'apposito segnale stradale col quale deve essere indicato ogni impianto.
   8. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono determinate le caratteristiche dei liquidi e delle sostanze chimiche impiegati nel trattamento dei residui organici e delle acque chiare e luride fatti defluire negli impianti igienico-sanitari di cui al comma 4.

 

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OSSERVAZIONI

* La sosta di un veicolo nello stallo riservato alle autocaravan ubicato in centro urbano è sanzionato ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. h) e comma 14 del C.d.S., per la cui violazione non è prevista la rimozione, a meno che non la segnaletica verticale non sia coadiuvata da pannello aggiuntivo indicante "Rimozione" o - in alternativa - non costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione, ai sensi dell’art. 159, comma 1, lettera c) del C.d.S..
* L'autocaravan, indicato all'art. 54, comma 1, lett. m) del C.d.S., ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, è soggetto alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli (art. 185, comma 1) e, se adibito al servizio di persona invalida, ha pieno diritto di fruire delle strutture ad essi riservati, oppure sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento, qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.
* Il codice della strada descrive gli autocaravan (c.d. camper) come "veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente" (art. 54, comma 1, lett. m) del C.d.S.) ed i caravan (c.d. roulotte) come "rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo" (art. 56, comma 2, lett. e) del C.d.S.).

 

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GIURISPRUDENZA

.Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza numero 3669 del 12/04/2023
Circolazione Stradale - Artt. 54 e 185 del Codice della Strada - Autocaravan o camper in area privata - intervento di nuova costruzione - Mancato requisito di opera di carattere precario - Un autocaravan, o camper, in area privata non costituisce un'opera di carattere precario, fisiologicamente e oggettivamente temporanea, ancor più se utilizzato per stabilirvi la residenza al fine di fronteggiare le necessità abitative primarie del proprio nucleo familiare in attesa di assegnazione di un alloggio popolare, costituendo, pertanto, un'opera abusiva soggetta a rimozione.

.Tribunale Amministrativo Regionale Puglia Bari, Sezione II, sentenza numero 1771 del 20/12/2022
Circolazione Stradale - Artt. 7, 54 e 185 del Codice della Strada - Provvedimenti del Sindaco - Autocaravan - Divieto di transito, di sosta e campeggio - Adozione derogatoria di ordinanza sindacale contingibile e urgente - E' illegittima l'ordinanza contingibile e urgente adottata dal Sindaco, qualora non sussista il pericolo di un danno grave e imminente, al quale, per il carattere di eccezionalità, non possa farsi fronte con i rimedi ordinari e che richiede interventi immediati e indilazionabili, la cui esigenza principale manifestata dal provvedimento è quella di impedire, attraverso il divieto di transito e di sosta, nei luoghi indicati nell'ordinanza, il campeggio delle autocaravan.

 

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