OSSERVAZIONI
* Perché un veicolo dismesso possa essere considerato rifiuto pericoloso, è necessario non solo che esso sia fuori uso ed abbandonato da lungo tempo, ma anche che contenga liquidi o altre componenti pericolose poiché, in caso contrario, rientra nella categoria 16.01.06 prevista nell'allegato D, parte 4^, del D.Lgs. 26 aprile 2006, n. 152, nella categoria 16.01.06 (prevista nell'allegato D, parte 4^, del D.Lgs. 26 aprile 2006, n. 152).
* L'art. 231 (veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) recita testualmente che "Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio, con esclusione di quelli disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2002, n. 209 (veicoli delle categorie M1 ed N1), che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato (...). Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore".
* Gli organi di polizia, alla luce di quanto riportato dall'art. 159, comma 5 del C.d.S., possono "... procedere alla rimozione dei veicoli in sosta, ove per il loro stato o per altro fondato motivo si possa ritenere che siano stati abbandonati" desumibile da elementi inconfutabili, quali il protrarsi della loro permanenza sul posto, l’assenza di parti essenziali, mancanza della copertura assicurativa e delle revisioni periodiche obbligatorie, etc., procedendo al loro conferimento nei centri di raccolta istituiti dal prefetto, previa contestazione delle eventuali violazioni accertate a carico dei responsabili.
* Il mancato azionamento del freno di stazionamento del veicolo, a causa del quale il mezzo in sosta scivola e si ferma in carreggiata provocando un sinistro stradale configura, a carico del responsabile, la sola violazione di cui all'art. 158, commi 4 e 6 del C.d.S. (omessa adozione di opportune cautele atte ad evitare incidenti), e non anche altre tipologie di sosta derivate dallo scivolamento, in quanto la posizione statica assunta dal veicolo nella fase terminale dell'evento non è considerata cosciente e/o volontaria.
Naturalmente, si disporrà la rimozione del veicolo per il fatto che costituisce pericolo o grave intralcio alla circolazione (art. 159, comma 1, lett. c) del C.d.S..
* Il responsabile (o obbligato in solido) del veicolo lasciato in sosta vietata per la quale è prevista la sanzione amministrativa accessoria della rimozione che sopraggiunge in luogo prima dell'arrivo del carro gru (sospeso dall'accertatore), può allontanarsi, unitamente al veicolo, al termine della procedura di contestazione della violazione, previa annotazione sul V.d.C. che, a discrezione della ditta appaltatrice preposta alla rimozione, la stessa potrebbe avanzare richiesta del cosiddetto "diritto di chiamata".
* Le tariffe per la rimozione (e non anche quelle di custodia) dei veicoli, da applicarsi da parte dei concessionari di cui all'art. 354, comma 1 del Regolamento di esecuzione e di attuazione al C.d.S., sono quelle indicate all'art. 1 del D.M. n. 401 del 04.09.1998, aggiornate in base a quanto previsto dall'art. 3 dello stesso D.M..
Per quanto riguarda, invece, le tariffe di custodia dei veicoli, pur non essendo la meteria trattata da specifica normativa, si ritiene che si possa fare riferimento al rinvio di cui all'art. 397, comma 3 del Regolamento di esecuzione e di attuazione al C.d.S. alle disposizioni circa la custodia dei veicoli sequestrati di cui all'art. 394 dello stesso Regolamento, in relazione alle tariffe allegate all’elenco dei soggetti autorizzati, predisposto annualmente dal prefetto.
* "Nel caso in cui l'interessato sopraggiunga durante le operazioni di rimozione del veicolo, è consentita l'immediata restituzione del veicolo stesso, previo pagamento delle spese di intervento e rimozione all'incaricato del concessionario del servizio di rimozione che ne rilascia ricevuta" (art. 397, comma 2 del Reg. C.d.S.).
Nel caso che, l'interessato sopraggiunga durante l'attesa dell'intervento del carro gru per le operazioni di rimozione del veicolo in sosta vietata, questi non è tenuto ad attendere l'arrivo sul posto del carro gru ed il completamento delle operazioni e non è tenuto ad alcun pagamento delle spese di intervento e rimozione.
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