CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO V
NORME DI COMPORTAMENTO

 

Articolo 159 CdS
Rimozione e blocco dei veicoli

(Vedi art. 159 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 354 e art. 355 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Gli organi di polizia, di cui all'art. 12, dispongono la rimozione dei veicoli:
      a) nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza dell'ente proprietario della strada sia stabilito che la sosta dei veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall'apposito pannello aggiuntivo;
      b) nei casi di cui agli articoli 157, comma 4, e 158, commi 1, 2 e 3;
      c) in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione;
      d) quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle disposizioni emanate dall'ente proprietario della strada per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo.
   2. Gli enti proprietari della strada sono autorizzati a concedere il servizio della rimozione dei veicoli stabilendone le modalità nel rispetto alle norme regolamentari. I veicoli adibiti alla rimozione devono avere le caratteristiche prescritte nel regolamento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può provvedersi all'aggiornamento delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli adibiti alla rimozione, in relazione ad esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli o di sicurezza della circolazione.
   3. In alternativa alla rimozione è consentito, anche previo spostamento del veicolo, il blocco dello stesso con attrezzo a chiave applicato alle ruote, senza onere di custodia, le cui caratteristiche tecniche e modalità di applicazione saranno stabilite nel regolamento. L'applicazione di detto attrezzo non è consentita ogni qualvolta il veicolo in posizione irregolare costituisca intralcio o pericolo alla circolazione.
   4. La rimozione dei veicoli o il blocco degli stessi costituiscono sanzione amministrativa accessoria alle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione dei comportamenti di cui al comma 1, ai sensi delle norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
   5. Gli organi di polizia possono, altresì, procedere alla rimozione dei veicoli in sosta, ove per il loro stato o per altro fondato motivo si possa ritenere che siano stati abbandonati. Alla rimozione può provvedere anche l'ente proprietario della strada, sentiti preventivamente gli organi di polizia. Si applica in tal caso l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.
   5-bis. Nelle aree portuali e marittime come definite dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, è autorizzato il sequestro conservativo degli automezzi in sosta vietata che ostacolano la regolare circolazione viaria e ferroviaria o l'operatività delle strutture portuali.

 

.

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato in G.U.  che ne costituisce la pubblicazione ufficiale. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.

OSSERVAZIONI

* Perché un veicolo dismesso possa essere considerato rifiuto pericoloso, è necessario non solo che esso sia fuori uso ed abbandonato da lungo tempo, ma anche che contenga liquidi o altre componenti pericolose poiché, in caso contrario, rientra nella categoria 16.01.06 prevista nell'allegato D, parte 4^, del D.Lgs. 26 aprile 2006, n. 152, nella categoria 16.01.06 (prevista nell'allegato D, parte 4^, del D.Lgs. 26 aprile 2006, n. 152).
* L'art. 231 (veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) recita testualmente che "Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio, con esclusione di quelli disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2002, n. 209 (veicoli delle categorie M1 ed N1), che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato (...). Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore".
* Gli organi di polizia, alla luce di quanto riportato dall'art. 159, comma 5 del C.d.S., possono "... procedere alla rimozione dei veicoli in sosta, ove per il loro stato o per altro fondato motivo si possa ritenere che siano stati abbandonati" desumibile da elementi inconfutabili, quali il protrarsi della loro permanenza sul posto, l’assenza di parti essenziali, mancanza della copertura assicurativa e delle revisioni periodiche obbligatorie, etc., procedendo al loro conferimento nei centri di raccolta istituiti dal prefetto, previa contestazione delle eventuali violazioni accertate a carico dei responsabili.
* Il mancato azionamento del freno di stazionamento del veicolo, a causa del quale il mezzo in sosta scivola e si ferma in carreggiata provocando un sinistro stradale configura, a carico del responsabile, la sola violazione di cui all'art. 158, commi 4 e 6 del C.d.S. (omessa adozione di opportune cautele atte ad evitare incidenti), e non anche altre tipologie di sosta derivate dallo scivolamento, in quanto la posizione statica assunta dal veicolo nella fase terminale dell'evento non è considerata cosciente e/o volontaria.
 Naturalmente, si disporrà la rimozione del veicolo per il fatto che costituisce pericolo o grave intralcio alla circolazione (art. 159, comma 1, lett. c) del C.d.S..
* Il responsabile (o obbligato in solido) del veicolo lasciato in sosta vietata per la quale è prevista la sanzione amministrativa accessoria della rimozione che sopraggiunge in luogo prima dell'arrivo del carro gru (sospeso dall'accertatore), può allontanarsi, unitamente al veicolo, al termine della procedura di contestazione della violazione, previa annotazione sul V.d.C. che, a discrezione della ditta appaltatrice preposta alla rimozione, la stessa potrebbe avanzare richiesta del cosiddetto "diritto di chiamata".
* Le tariffe per la rimozione (e non anche quelle di custodia) dei veicoli, da applicarsi da parte dei concessionari di cui all'art. 354, comma 1 del Regolamento di esecuzione e di attuazione al C.d.S., sono quelle indicate all'art. 1 del D.M. n. 401 del 04.09.1998, aggiornate in base a quanto previsto dall'art. 3 dello stesso D.M..
Per quanto riguarda, invece, le tariffe di custodia dei veicoli, pur non essendo la meteria trattata da specifica normativa, si ritiene che si possa fare riferimento al rinvio di cui all'art. 397, comma 3 del Regolamento di esecuzione e di attuazione al C.d.S. alle disposizioni circa la custodia dei veicoli sequestrati di cui all'art. 394 dello stesso Regolamento, in relazione alle tariffe allegate all’elenco dei soggetti autorizzati, predisposto annualmente dal prefetto.
* "Nel caso in cui l'interessato sopraggiunga durante le operazioni di rimozione del veicolo, è consentita l'immediata restituzione del veicolo stesso, previo pagamento delle spese di intervento e rimozione all'incaricato del concessionario del servizio di rimozione che ne rilascia ricevuta" (art. 397, comma 2 del Reg. C.d.S.).
Nel caso che, l'interessato sopraggiunga durante l'attesa dell'intervento del carro gru per le operazioni di rimozione del veicolo in sosta vietata, questi non è tenuto ad attendere l'arrivo sul posto del carro gru ed il completamento delle operazioni e non è tenuto ad alcun pagamento delle spese di intervento e rimozione.

 

DISCLAMER: Il testo contenuto nella presente sezione "OSSERVAZIONI" non riveste alcun carattere di ufficialità, ma costituisce una semplice opinione dei curatori del portale, e per la quale non è previsto alcun aggiornamento obbligatorio da parte degli stessi. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.

GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Penale, Sezione V, sentenza numero 22594 del 09/06/2022
Circolazione Stradale - Artt. 157, 158 e 159 del Codice della Strada e 610 del codice penale - Arresto, fermata e sosta dei veicoli con grave intralcio - Reato di Violenza privata - Ostruire la pubblica via con una vettura parcheggiata configura il reato di violenza privata.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione V, sentenza numero 1759 del 17/01/2022
Circolazione Stradale - Art. 159 del Codice della Strada e artt. 392 e 393 C.P. - Rimozione e blocco dei veicoli - Posizionamento di un escavatore ed impedimento dell'utilizzo della strada a terzi, non titolari del diritto di servitù di passaggio, per un periodo temporale eccessivamente lungo rispetto alle esigenze - Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone - Qualificazione dei reati - La differenza tra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e quello di violenza privata sta nel fatto che per il primo è richiesto il dolo specifico consistente nel fine particolare ed esclusivo di esercitare un diritto, rimanendo in tal modo assorbito il delitto di violenza privata.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione III, sentenza numero 3951 del 28/01/2015
Circolazione Stradale - Artt. 159 del Codice della Strada - Rimozione e blocco dei veicoli - Rifiuti pericolosi - Qualificazione - Presupposti - Affinché un veicolo dismesso possa essere considerarsi rifiuto pericoloso, è necessario non solo che esso sia fuori uso ed abbandonato da tempo, ma anche che contenga liquidi o altre componenti pericolose.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 13285 del 07/06/2007
Circolazione Stradale - Artt. 7, 158 e 159 del Codice della Strada - Accesso in Z.T.L. - Divieto di sosta - Avaria del veicolo - Non è sanzionabile il conducente che, a causa di un'improvvisa avaria meccanica del veicolo lascia lo stesso in sosta vietata, in orario diverso da quello ove vige il divieto, in Zona a Traffico Limitato e dimostra di essersi immediatamente adoperato ed aver richiesto l'intervento sul posto del carro attrezzi, giunto molte ore dopo, per trasportare il veicolo presso una officina.

 

DISCLAMER: Il testo della presente sentenza o ordinanza non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


Canale TELEGRAM

   Per essere sempre aggiornati sulle novità e sulle attività di Circolazione Stradale, è possibile iscriversi liberamente al canale pubblico Telegram di Circolazione Stradale attraverso questo link: https://t.me/CircolazioneStradale