CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO VI
DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI

CAPO I
Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni

Sezione II
Delle sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie

 

Articolo 215 CdS
Sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo

(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 397 e art. 398 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della rimozione del veicolo, questa è operata dagli organi di polizia che accertano la violazione, i quali provvedono a che il veicolo, secondo le norme di cui al regolamento di esecuzione, sia trasportato e custodito in luoghi appositi. L'applicazione della sanzione accessoria è indicata nel verbale di contestazione notificato a termine dell'art. 201.
   2. I veicoli rimossi ai sensi del comma 1 sono restituiti all'avente diritto, previo rimborso delle spese di intervento, rimozione e custodia, con le modalità previste dal regolamento di esecuzione. Alle dette spese si applica il comma 3 dell'art. 2756 del codice civile.
   3. Nell'ipotesi in cui è consentito il blocco del veicolo, questo è disposto dall'organo di polizia che accerta la violazione, secondo le modalità stabilite dal regolamento. Dell'eseguito blocco è fatta menzione nel verbale di contestazione notificato ai sensi dell'art. 201. La rimozione del blocco è effettuata a richiesta dell'avente diritto, previo pagamento delle spese di intervento, bloccaggio e rimozione del blocco, secondo le modalità stabilite nel regolamento. Alle dette spese si applica il comma 3 dell'art. 2756 del codice civile.
   4. Trascorsi centottanta giorni dalla notificazione del verbale contenente la contestazione della violazione e l'indicazione della effettuata rimozione o blocco, senza che il proprietario o l'intestatario del documento di circolazione si siano presentati all'ufficio o comando da cui dipende l'organo che ha effettuato la rimozione o il blocco, il veicolo può essere alienato o demolito secondo le modalità stabilite dal regolamento. Nell'ipotesi di alienazione, il ricavato serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria se non versata, nonché delle spese di rimozione, di custodia e di blocco. L'eventuale residuo viene restituito all'avente diritto.
   5. Avverso la sanzione amministrativa accessoria della rimozione o del blocco del veicolo è ammesso ricorso al prefetto, a norma dell'articolo 203.

 

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OSSERVAZIONI

* "Nel caso in cui l'interessato sopraggiunga durante le operazioni di rimozione del veicolo, è consentita l'immediata restituzione del veicolo stesso, previo pagamento delle spese di intervento e rimozione all'incaricato del concessionario del servizio di rimozione che ne rilascia ricevuta" (art. 397, comma 2 del Reg. C.d.S.).
Nel caso che, l'interessato sopraggiunga durante l'attesa dell'intervento del carro gru per le operazioni di rimozione del veicolo in sosta vietata, questi non è tenuto ad attendere l'arrivo sul posto del carro gru ed il completamento delle operazioni e non è tenuto ad alcun pagamento delle spese di intervento e rimozione.

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 11519 del 03/05/2023
Circolazione Stradale - Artt. 213, 214, 214-bis, 215, 215-bis e 224-ter del Codice della Strada - Veicoli sequestrati - Affidamento in custodia a depositeria - Rapporto giuridico - Spese di custodia - L'affidamento a un soggetto terzo, pubblico o privato, della custodia del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, risultante dal relativo verbale sottoscritto dall'agente operante che ad esso ha proceduto, consegnato in copia all'interessato, determina la conclusione di un contratto di deposito produttivo di effetti giuridici vincolanti nei confronti dell'amministrazione di appartenenza del detto pubblico ufficiale, la quale è conseguentemente tenuta ad anticipare le spese di custodia, salvo poi recuperarle dal trasgressore o dall'eventuale obbligato in solido o dal soggetto a cui favore è disposta la restituzione del mezzo.

 

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