Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione terza, sentenza n. 3951 del 28 gennaio 2015

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione III, sentenza numero 3951 del 28/01/2015
Circolazione Stradale - Artt. 159 del Codice della Strada - Rimozione e blocco dei veicoli - Rifiuti pericolosi - Qualificazione - Presupposti - Affinché un veicolo dismesso possa essere considerarsi rifiuto pericoloso, è necessario non solo che esso sia fuori uso ed abbandonato da tempo, ma anche che contenga liquidi o altre componenti pericolose.


RITENUTO IN FATTO

1. (Soggetto 1) ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta, che ha confermato la sentenza del Tribunale di (Omissis) di condanna per il reato di cui al D.L. n. 172 del 2008, art. 6, lett. d), nn. 1 e 2, relativo alla raccolta e al trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

2. Con un unico motivo lamenta l'erronea qualificazione come rifiuti pericolosi del materiale ferroso costituito dalla carcassa rimossa di una Fiat (Omissis) abbandonata da tempo su un fondo agricolo e prelevata dall'imputato proprio perché priva di gasolio o sostanze infiammabili all'interno; di qui la riqualificazione del fatto all'interno della fattispecie del D.L. n. 172 del 2008, ex art. 6, comma 1, lett. d), n. 1, con necessità di rideterminazione della pena sulla base di limiti edittali differenti, tenuto anche conto della condotta in concreto tenuta e volta a procacciarsi il necessario per la sussistenza propria e della famiglia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato.

Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello per cui, affinché un veicolo dismesso possa considerarsi rifiuto pericoloso è necessario non solo che esso sia fuori uso, ma anche che contenga liquidi o altre componenti pericolose, diversamente rientrando nella categoria 16.01.06 (prevista nell'allegato D, parte 4^, del D.Lgs. 26 aprile 2006, n. 152) e non potendo dunque essere qualificato come pericoloso (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 29973 del 21/06/2011, R., Rv. 251020; Sez. 3, n. 5803/2008 del 19/12/2007, B., non massimata).

Infatti, il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 184, comma 5, come modificato dal D.Lgs. n. 205 del 2010, art. 11, prevede che "L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'art. 183"; e detto allegato D, alla parte 4^, considera come rifiuti pericolosi sotto la categoria 16.01.04 i veicoli fuori uso, mentre considera come rifiuti non pericolosi i veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (categoria 16.01) ed i veicoli fuori uso, non contenenti liquidi nè altre componenti pericolose (categoria 16.01.06).

Ciò posto, nella specie, la sentenza impugnata, in luogo di fare riferimento ai criteri posti dalla legge per ricondurre i veicoli fuori uso nell'una piuttosto che nell'altra categoria, si è limitata a ravvisare la natura pericolosa in considerazione della "natura e composizione di tutti i materiali utilizzati per la costruzione di un'autovettura di vecchia concezione e progettualità" in tal modo, dunque, valorizzando un criterio che, oltre ad essere implicitamente disconosciuto dalla legge (posto che le diverse categorie indicate dal legislatore appaiono evidentemente prescindere dall'epoca di fabbricazione del veicolo), finisce per far coincidere tout court la natura pericolosa del rifiuto con la "vecchia" concezione dell'autovettura interessata senza che, peraltro, sia dato comprendere quale sarebbe il discrimine temporale (evidentemente necessario per conferire certezza al criterio utilizzato) da individuare con precisione. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Caltanissetta per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Caltanissetta.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2015.

 

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