CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO V
NORME DI COMPORTAMENTO

 

Articolo 158 CdS
Divieto di fermata e di sosta dei veicoli

(Vedi art. 158 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 353 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. La fermata e la sosta sono vietate:
      a) in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tramviarie o così vicino ad essi da intralciarne la marcia;
      b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;
      c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità;
      d) in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
      e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione;
      f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;
      g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;
      h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione;
      h-bis) (1) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici;
      h-ter) (1) negli spazi riservati alla ricarica dei veicoli elettrici. Tale divieto è previsto anche per i veicoli elettrici che non effettuano l'operazione di ricarica o che permangono nello spazio di ricarica oltre un'ora dopo il completamento della fase di ricarica. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23,00 alle ore 7,00, a eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.
   2. La sosta di un veicolo è inoltre vietata:
      a) allo sbocco dei passi carrabili;
      b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta;
      c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote;
      d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza;
      d-bis) (3) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto scolastico;
      e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite;
      f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione;
      g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;
      g-bis) (3) negli spazi riservati alla sosta dei veicoli a servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni muniti di permesso rosa;
      h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;
      i) nelle aree pedonali urbane;
      l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;
      m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;
      n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;
      o) limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all'erogazione;
      o-bis) nelle aree riservate ai veicoli per il carico e lo scarico di merci, nelle ore stabilite.
   3. Nei centri abitati è vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.
   4. Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso.
   4-bis. (2) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, lettera g), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80,00 ad euro 328,00 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 165,00 ad euro 660,00 per i restanti veicoli.
   5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 e delle lettere d), h) e i) (4) del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 168,00 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 87,00 a euro 344,00 per i restanti veicoli.
   6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 100,00 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 42,00 a euro 173,00 per i restanti veicoli.
   7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.

 

(1) Lettera sostituite dalla Legge 09.11.2021 n. 156, di conversione del D.L. 10.09.2021 n. 121.
(2) Comma aggiunto dalla Legge 09.11.2021 n. 156, di conversione del D.L. 10.09.2021 n. 121.
(3) Lettera aggiunta dalla Legge 09.11.2021 n. 156, di conversione del D.L. 10.09.2021 n. 121.
(4) Parole sostituite dalla Legge 09.11.2021 n. 156, di conversione del D.L. 10.09.2021 n. 121.

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato in G.U.  che ne costituisce la pubblicazione ufficiale. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.

OSSERVAZIONI

* Il mancato azionamento del freno di stazionamento del veicolo, a causa del quale il mezzo in sosta scivola e si ferma in carreggiata provocando un sinistro stradale configura, a carico del responsabile, la sola violazione di cui all'art. 158, commi 4 e 6 del C.d.S. (omessa adozione di opportune cautele atte ad evitare incidenti), e non anche altre tipologie di sosta derivate dallo scivolamento, in quanto la posizione statica assunta dal veicolo nella fase terminale dell'evento non è considerata cosciente e/o volontaria.
 Naturalmente, si disporrà la rimozione del veicolo per il fatto che costituisce pericolo o grave intralcio alla circolazione (art. 159, comma 1, lett. c) del C.d.S..
* Nella maggior parte dei casi, i punti di ricarica per i veicoli elettrici indicano, attraverso il display, l'orario del termine della ricarica. Nel caso che tale indicazione non fosse presente il display, per accertare l'infrazione contenuta nell'art. 158, comma 1, lett. h-ter), sarà necessario effettuare un primo passaggio per accertare l'orario del termine dell'avvenuta ricarica, ed un successivo passaggio (a distanza di almeno 1 ora dal primo), indicando nello spazio riservato alle note dell'accertamento di infrazione, l'ora del primo passaggio.
* In base al principio di carattere generale contenuto nell'Ordinanza della Corte di Cassazione numero 2417 del 31/01/2018, è ritenuto valido l'accertamento della violazione del divieto di sosta anche quando sia visibile solo la segnaletica verticale o solo quella orizzontale, considerato che l'attenuazione della visibilità di un segnale non comporta l'automatico venir meno del relativo obbligo o divieto.
* La norma conferisce, con provvedimento del Sindaco, funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata a quattro categorie di soggetti:
   1) dipendenti comunali e
   2) dipendenti delle società private e pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie a pagamento,
che possono accertare tutte le violazioni in materia di sosta nell'ambito delle aree oggetto dell'affidamento per la sosta regolamentata o a pagamento, aree verdi comprese nei soli ambiti urbani,
   3) dipendenti delle aziende municipalizzate e 
   4) dipendenti delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle strade
che, oltre a quelli sopra citati, possono accertare anche le violazioni in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea.
* La norma che regola la sosta ai capilinea negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli adibiti a servizi di linea (art. 7, comma 1, lett. d, n. 6) del C.d.S. si differenzia da quella che regola la sosta negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia (...), nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza (art. 158, comma 2, lett. d) del C.d.S. per il fatto che
 l'art. 7 si applica, previa Ordinanza Sindacale, esclusivamente:
   - all'interno dei centri abitati e 
   - negli spazi riservati allo stazionamento dei soli veicoli adibiti a servizi di linea di cui agli artt. 87 e 89 del C.d.S.
mentre
 l'art. 158 si applica anche:
   - al fuori dei centri abitati
   - negli spazi riservati allo stazionamento ed anche alla fermata di autobus, filobus e dei veicoli circolanti su rotaia
   - negli spazi riservati allo stazionamento anche di veicoli in servizio di piazza, quali taxi e NCC.
* Un veicolo lasciato in sosta irregolare ove prevista la sanzione accessoria della rimozione che espone apposito contrassegno del medico attestante attività di servizio con carattere di emergenza, ai sensi dell'art. 354, comma 3 e dell'art. 355, comma 5 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.S., non può essere rimosso, ma può essere applicata la sanzione pecuniaria principale e, a seconda dei singoli casi e nel rispetto degli altrui diritti, prevedere anche allo spostamento del mezzo con spese a carico del proprietario.
La norma che consente la circolazione e la sosta del veicolo al servizio di persone invalide munite di contrassegno si riferisce solo ed esclusivamente a divieti di sosta stabiliti con apposito provvedimento dell'autorità competente (artt. 6 e 7 C.d.S.) e non anche ai divieti direttamente previsti dalla legge, come quelli previsti dall'art. 158 C.d.S., anche alla luce del fatto che un provvedimento amministrativo, quale l'ordinanza sindacale, non potrebbe comunque disporre diversamente, pena la sua illegittimità e dunque disapplicabilità da parte del giudice ordinario (Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 9822 del 24/04/2009).
* "Nel caso in cui l'interessato sopraggiunga durante le operazioni di rimozione del veicolo, è consentita l'immediata restituzione del veicolo stesso, previo pagamento delle spese di intervento e rimozione all'incaricato del concessionario del servizio di rimozione che ne rilascia ricevuta" (art. 397, comma 2 del Reg. C.d.S.).
Nel caso che, l'interessato sopraggiunga durante l'attesa dell'intervento del carro gru per le operazioni di rimozione del veicolo in sosta vietata, questi non è tenuto ad attendere l'arrivo sul posto del carro gru ed il completamento delle operazioni e non è tenuto ad alcun pagamento delle spese di intervento e rimozione.
* Quando il solo rimorchio, o il solo semirimorchio, non è agganciato alla motrice e si trova in area aperta al pubblico, deve essere coperto da apposita assicurazione per il cosiddetto "rischio statico".
* In ambito urbano, nei casi di sosta vietata, e solo nei casi in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione, sempre che la sosta (o la fermata) vietata non vigano solo in determinati giorni (o fasce orarie).
* Avverso il preavviso di accertamento di violazione (c.d. "sosta") non è ammesso ricorso ne al prefetto ne' al giudice di pace, essendo un documento che attesta solo l'inizio di un'attività di accertamento che potrebbe concludersi con la notifica del relativo verbale di contestazione. Qualora il preavviso di accertamento di violazione presenti uno o più vizi insanabili, questi può essere annullato in autotutela dall’Ufficio dell'organo procedente.
* Al medico che sosta col veicolo sul marciapiede che espone il contrassegno dell'Ordine dei Medici è legittimo elevare la violazione di cui all'art. 158, comma, 1 lettera h) e comma 5 del C.d.S., ma non la sanzione accessoria della rimozione o del blocco del veicolo.
Lungo il tratto stradale interessato da una prescrizione i segnali di divieto e di obbligo, nonché quelli di diritto di precedenza, devono essere ripetuti dopo ogni intersezione. Tale obbligo non sussiste per i segnali a validità zonale (art. 104, comma 2, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. - Disposizioni generali sui segnali di prescrizione).
* Nonostante la mancata apposizione degli estremi dell'ordinanza sul retro dei segnali stradali, "L'utente della strada, ai sensi del comma 2 dell'art. 38 del Nuovo Codice della Strada è tenuto comunque al rispetto delle prescrizioni imposte con la segnaletica presente su strada, ed è soggetto alle eventuali conseguenze sanzionatorie, dal momento che i segnali, in quanto installati, esplicano comunque la loro funzione" poichè "La mancata apposizione degli estremi dell'ordinanza, nella fattispecie in esame, non costituisce presupposto idoneo a rendere il divieto inefficace" poichè "... laddove il legislatore, dalla mancata apposizione sul segnale degli estremi autorizzativi, ne ha voluto far discernere una vera e propria causa di inefficacia dello stesso, lo ha espressamente indicato, come per i segnali di cui all'art. 120 del Regolamento di esecuzione e di attuazione che al comma 1, lettera e), per i segnali di passo carrabile prevede: "... la mancata indicazione dell'Ente e degli estremi dell'autorizzazione comporta l'inefficacia del divieto ..."", (Ministero Infrastrutture e Trasporti - Dipartimento per i Trasporti terrestri, nota n. 3773 del 09.12.2004 - Segnali senza numero ordinanza sul retro: legittimità.) e (Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 7709 del 19/04/2016).

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 8397 del 28/03/2024
Circolazione Stradale - Artt. 7, 158 e 198 del Codice della Strada - ZTL - Divieto di fermata e di sosta dei veicoli prolungato nel tempo - Istituto della continuazione - Inidoneità dei rimedi - Il trasgressore che lascia il veicolo in panne in sosta vietata per oltre un mese in una Zona a Traffico Limitato senza adoperarsi per spostare autonomamente il mezzo o, in alternativa, avvisare la Polizia Municipale dell'accaduto per ottenerne la collaborazione ai fini della rimozione in caso d'impossibilità di deroga temporanea al divieto, non può invocare l'errore sul fatto ed escludendo anche, nella fattispecie, l'applicabilità dell'istituto della continuazione.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 5408 del 08/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 157 e 158 del Codice della Strada e art. 590-bis c.p. - Incidente - Lesioni personali stradali gravi o gravissime - Veicolo in sosta nello spazio riservato ai mezzi pubblici - Apertura dello sportello - Interruzione del nesso causale tra la condotta colposa ed l'evento - Esclusione - La repentina apertura dello sportello del veicolo in sosta nello spazio riservato ai mezzi pubblici durante il sopraggiungere del motociclo che si inserisce tra il veicolo in sosta ed uno in movimento nel proprio senso di marcia esclude l'interruzione del nesso causale tra la condotta colposa dell'imputato e l'evento e configura il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione V, sentenza numero 22594 del 09/06/2022
Circolazione Stradale - Artt. 157, 158 e 159 del Codice della Strada e 610 del codice penale - Arresto, fermata e sosta dei veicoli con grave intralcio - Reato di Violenza privata - Ostruire la pubblica via con una vettura parcheggiata configura il reato di violenza privata.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 4927 del 15/02/2022
Circolazione Stradale - Artt. 6, 7, 157 e 158 del Codice della Strada - Divieto di sosta e di fermata dei veicoli - Esercizio del meretricio esercitato su pubblica via - L'adozione dell'ordinanza sindacale da parte del Sindaco apparentemente finalizzata alla regolamentazione della circolazione stradale di autoveicoli per vietare il meretricio sessuale con estensione ed in modo indiscriminato su tutto il territorio del Comune costituisce un eccesso di potere, avendo il Sindaco, sulla base delle facoltà riconosciutegli dalla sopra richiamata normativa del C.d.S., emesso un provvedimento riguardante, invece, l'ordine pubblico.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 2177 del 19/01/2022
Circolazione Stradale - Artt. 7, 140, 157 e 158 del Codice della Strada - Sosta - Operazioni di carico e scarico delle merci - Intralcio e pericolo - Precauzioni - L'automobilista, il quale colposamente ostruisce la carreggiata, determinando così l'arresto del traffico, è responsabile delle successive collisioni sempre che non sia ravvisabile l'intervento di fattori anomali, eccezionali ed atipici che interrompono il legame di imputazione del fatto alla sua condotta, quale non può considerarsi l'eccessiva velocità dei guidatori dei veicoli sopraggiunti.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 2417 del 31/01/2018
Circolazione Stradale - Artt. 6, 7, 157, 158 e 188 del Codice della Strada - Divieto di fermata e di sosta dei veicoli - Presenza di un solo tipo di segnaletica - Attenuazione della visibilità di un segnale - Al fine della validità dell'accertamento della violazione del divieto di sosta, è sufficiente che vi sia la visibilità di un sol tipo di segnaletica (verticale o orizzontale) anche in difetto della compiuta e contemporanea visibilità di entrambi i detti tipi di segnaletica, anche alla luce del fatto che la semplice "attenuazione della visibilità di un segnale non comporta l'automatico venir meno del relativo obbligo o divieto.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 7709 del 19/04/2016
Circolazione Stradale - Artt. 3, 22, 38, 39 e 158 del Codice della Strada - Segnaletica verticale di prescrizione - Estremi ordinanza sul retro - Mancanza - La mancata indicazione sul retro del segnale verticale di prescrizione degli estremi della ordinanza di apposizione, imposta dal regolamento del C.d.S. non determina la illegittimità del segnale e non esime l'utente della strada dall'obbligo di rispettarne la prescrizione, non trattandosi di una difformità rispetto alla previsione normativa tale da rendere il cartello inidoneo a svolgere la funzione propria del segnale stradale, che è quella di rendere nota all'utente della strada la norma di condotta da osservare, salvo per i segnali di passo carrabile per i quali la mancata indicazione dell'Ente e degli estremi dell'autorizzazione comporta l'inefficacia del divieto.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 9822 del 24/04/2009
Circolazione Stradale - Artt. 158, 181 e 188 del Codice della Strada - Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide - Sosta nello spazio riservato alla fermata dei mezzi pubblici - La norma che consente la circolazione e la sosta del veicolo al servizio di persone invalide munite di contrassegno si riferisce esclusivamente a divieti di sosta stabiliti con apposito provvedimento dell'autorità competente (artt. 6 e 7 C.d.S.) e non ai divieti direttamente previsti dalla legge, come quelli previsti dall'art. 158 C.d.S., anche alla luce del fatto che un provvedimento amministrativo, quale l'ordinanza sindacale, non potrebbe comunque disporre diversamente, pena la sua illegittimità e dunque disapplicabilità da parte del giudice ordinario.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 13285 del 07/06/2007
Circolazione Stradale - Artt. 7, 158 e 159 del Codice della Strada - Accesso in Z.T.L. - Divieto di sosta - Avaria del veicolo - Non è sanzionabile il conducente che, a causa di un'improvvisa avaria meccanica del veicolo lascia lo stesso in sosta vietata, in orario diverso da quello ove vige il divieto, in Zona a Traffico Limitato e dimostra di essersi immediatamente adoperato ed aver richiesto l'intervento sul posto del carro attrezzi, giunto molte ore dopo, per trasportare il veicolo presso una officina.

 

DISCLAMER: Il testo della presente sentenza o ordinanza non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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