OSSERVAZIONI
* Il mancato azionamento del freno di stazionamento del veicolo, a causa del quale il mezzo in sosta scivola e si ferma in carreggiata provocando un sinistro stradale configura, a carico del responsabile, la sola violazione di cui all'art. 158, commi 4 e 6 del C.d.S. (omessa adozione di opportune cautele atte ad evitare incidenti), e non anche altre tipologie di sosta derivate dallo scivolamento, in quanto la posizione statica assunta dal veicolo nella fase terminale dell'evento non è considerata cosciente e/o volontaria.
Naturalmente, si disporrà la rimozione del veicolo per il fatto che costituisce pericolo o grave intralcio alla circolazione (art. 159, comma 1, lett. c) del C.d.S..
* Nella maggior parte dei casi, i punti di ricarica per i veicoli elettrici indicano, attraverso il display, l'orario del termine della ricarica. Nel caso che tale indicazione non fosse presente il display, per accertare l'infrazione contenuta nell'art. 158, comma 1, lett. h-ter), sarà necessario effettuare un primo passaggio per accertare l'orario del termine dell'avvenuta ricarica, ed un successivo passaggio (a distanza di almeno 1 ora dal primo), indicando nello spazio riservato alle note dell'accertamento di infrazione, l'ora del primo passaggio.
* In base al principio di carattere generale contenuto nell'Ordinanza della Corte di Cassazione numero 2417 del 31/01/2018, è ritenuto valido l'accertamento della violazione del divieto di sosta anche quando sia visibile solo la segnaletica verticale o solo quella orizzontale, considerato che l'attenuazione della visibilità di un segnale non comporta l'automatico venir meno del relativo obbligo o divieto.
* La norma conferisce, con provvedimento del Sindaco, funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata a quattro categorie di soggetti:
1) dipendenti comunali e
2) dipendenti delle società private e pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie a pagamento,
che possono accertare tutte le violazioni in materia di sosta nell'ambito delle aree oggetto dell'affidamento per la sosta regolamentata o a pagamento, aree verdi comprese nei soli ambiti urbani,
3) dipendenti delle aziende municipalizzate e
4) dipendenti delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle strade
che, oltre a quelli sopra citati, possono accertare anche le violazioni in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea.
* La norma che regola la sosta ai capilinea negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli adibiti a servizi di linea (art. 7, comma 1, lett. d, n. 6) del C.d.S. si differenzia da quella che regola la sosta negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia (...), nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza (art. 158, comma 2, lett. d) del C.d.S. per il fatto che
l'art. 7 si applica, previa Ordinanza Sindacale, esclusivamente:
- all'interno dei centri abitati e
- negli spazi riservati allo stazionamento dei soli veicoli adibiti a servizi di linea di cui agli artt. 87 e 89 del C.d.S.
mentre
l'art. 158 si applica anche:
- al fuori dei centri abitati
- negli spazi riservati allo stazionamento ed anche alla fermata di autobus, filobus e dei veicoli circolanti su rotaia
- negli spazi riservati allo stazionamento anche di veicoli in servizio di piazza, quali taxi e NCC.
* Un veicolo lasciato in sosta irregolare ove prevista la sanzione accessoria della rimozione che espone apposito contrassegno del medico attestante attività di servizio con carattere di emergenza, ai sensi dell'art. 354, comma 3 e dell'art. 355, comma 5 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.S., non può essere rimosso, ma può essere applicata la sanzione pecuniaria principale e, a seconda dei singoli casi e nel rispetto degli altrui diritti, prevedere anche allo spostamento del mezzo con spese a carico del proprietario.
* La norma che consente la circolazione e la sosta del veicolo al servizio di persone invalide munite di contrassegno si riferisce solo ed esclusivamente a divieti di sosta stabiliti con apposito provvedimento dell'autorità competente (artt. 6 e 7 C.d.S.) e non anche ai divieti direttamente previsti dalla legge, come quelli previsti dall'art. 158 C.d.S., anche alla luce del fatto che un provvedimento amministrativo, quale l'ordinanza sindacale, non potrebbe comunque disporre diversamente, pena la sua illegittimità e dunque disapplicabilità da parte del giudice ordinario (Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 9822 del 24/04/2009).
* "Nel caso in cui l'interessato sopraggiunga durante le operazioni di rimozione del veicolo, è consentita l'immediata restituzione del veicolo stesso, previo pagamento delle spese di intervento e rimozione all'incaricato del concessionario del servizio di rimozione che ne rilascia ricevuta" (art. 397, comma 2 del Reg. C.d.S.).
Nel caso che, l'interessato sopraggiunga durante l'attesa dell'intervento del carro gru per le operazioni di rimozione del veicolo in sosta vietata, questi non è tenuto ad attendere l'arrivo sul posto del carro gru ed il completamento delle operazioni e non è tenuto ad alcun pagamento delle spese di intervento e rimozione.
* Quando il solo rimorchio, o il solo semirimorchio, non è agganciato alla motrice e si trova in area aperta al pubblico, deve essere coperto da apposita assicurazione per il cosiddetto "rischio statico".
* In ambito urbano, nei casi di sosta vietata, e solo nei casi in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione, sempre che la sosta (o la fermata) vietata non vigano solo in determinati giorni (o fasce orarie).
* Avverso il preavviso di accertamento di violazione (c.d. "sosta") non è ammesso ricorso ne al prefetto ne' al giudice di pace, essendo un documento che attesta solo l'inizio di un'attività di accertamento che potrebbe concludersi con la notifica del relativo verbale di contestazione. Qualora il preavviso di accertamento di violazione presenti uno o più vizi insanabili, questi può essere annullato in autotutela dall’Ufficio dell'organo procedente.
* Al medico che sosta col veicolo sul marciapiede che espone il contrassegno dell'Ordine dei Medici è legittimo elevare la violazione di cui all'art. 158, comma, 1 lettera h) e comma 5 del C.d.S., ma non la sanzione accessoria della rimozione o del blocco del veicolo.
* Lungo il tratto stradale interessato da una prescrizione i segnali di divieto e di obbligo, nonché quelli di diritto di precedenza, devono essere ripetuti dopo ogni intersezione. Tale obbligo non sussiste per i segnali a validità zonale (art. 104, comma 2, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. - Disposizioni generali sui segnali di prescrizione).
* Nonostante la mancata apposizione degli estremi dell'ordinanza sul retro dei segnali stradali, "L'utente della strada, ai sensi del comma 2 dell'art. 38 del Nuovo Codice della Strada è tenuto comunque al rispetto delle prescrizioni imposte con la segnaletica presente su strada, ed è soggetto alle eventuali conseguenze sanzionatorie, dal momento che i segnali, in quanto installati, esplicano comunque la loro funzione" poichè "La mancata apposizione degli estremi dell'ordinanza, nella fattispecie in esame, non costituisce presupposto idoneo a rendere il divieto inefficace" poichè "... laddove il legislatore, dalla mancata apposizione sul segnale degli estremi autorizzativi, ne ha voluto far discernere una vera e propria causa di inefficacia dello stesso, lo ha espressamente indicato, come per i segnali di cui all'art. 120 del Regolamento di esecuzione e di attuazione che al comma 1, lettera e), per i segnali di passo carrabile prevede: "... la mancata indicazione dell'Ente e degli estremi dell'autorizzazione comporta l'inefficacia del divieto ..."", (Ministero Infrastrutture e Trasporti - Dipartimento per i Trasporti terrestri, nota n. 3773 del 09.12.2004 - Segnali senza numero ordinanza sul retro: legittimità.) e (Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 7709 del 19/04/2016).
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