REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA

Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO V
NORME DI COMPORTAMENTO

§ 3. Arresti, soste e fermate dei veicoli
(Artt. 157 - 163 Codice della Strada)

Articolo 353 Reg. CdS
DPR n. 495/1992
Fermata e sosta dei veicoli

(Vedi art. 158 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 158 del Codice della Strada)

   1. Non è consentito fermarsi per chiedere informazioni agli agenti del traffico, quando ciò possa causare intralcio o rallentamento alla circolazione.
   2. Il conducente che lascia il veicolo in sosta nei casi consentiti, deve azionare il freno di stazionamento e, di regola, deve aver cura di inserire il rapporto più basso del cambio di velocità. Nelle strade a forte pendenza si deve, inoltre, lasciare in sosta il veicolo con le ruote sterzate, ed i veicoli di massa complessiva massima a pieno carico superiore a 3,5 t devono applicare i cunei bloccaruote.
   3. Il veicolo in sosta deve avere il motore spento.

 

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